L’obbligo complessivo è suddiviso in obbligo avanzato e obbligo tradizionale. Il soggetto obbligato che immette in consumo benzina è obbligato ad immettere in consumo un quantitativo minimo di biocarburanti miscelati alla stessa
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto che introduce dall’anno 2023, le nuove condizioni, i nuovi criteri e le nuove modalità di attuazione dell’obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
IL REGIME TRANSITORIO
Il Decreto prevede un regime transitorio (articolo 9, comma 10). I Soggetti obbligati possono scegliere di adempiere agli obblighi di immissione maturati tra il 1° gennaio e il 13 aprile 2023 secondo i criteri e le modalità previste dal precedente Decreto del 10 ottobre 2014.
I soggetti che decidono di aderire a tale opzione hanno tempo fino al 14 maggio 2023 per comunicarlo al Gse tramite il modulo dedicato, da inviare via PEC all’indirizzo indicato nel modulo stesso.
IL CONTENUTO DEL DECRETO
Per quanto riguarda la determinazione delle quantità annue di fonti rinnovabili nei trasporti da immettere in consumo “ai fini dell’adempimento degli obblighi di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, in un determinato anno, il soggetto obbligato immette in consumo un quantitativo minimo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF, definito come obbligo complessivo. L’obbligo complessivo è suddiviso in: a) obbligo avanzato; b) obbligo tradizionale. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il soggetto obbligato che immette in consumo benzina è obbligato altresì ad immettere in consumo un quantitativo minimo di biocarburanti miscelati alla stessa, definito come obbligo biobenzina”, si legge nel decreto.
“Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i soggetti obbligati comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in gigacalorie, di carburanti, vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF immessi in consumo nell’anno precedente. I quantitativi di metano da comunicare includono anche il biometano immesso in consumo nei trasporti” si legge sempre nel testo.
“La quota dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti a partire da colture
alimentari e foraggere contabilizzabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi (…) è limitata al 2,3%”, recita il decreto del Mase per quanto concerne le modalità di immissione in consumo dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF.