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Bollette: sul nodo Iva per le accise Crippa promette chiarezza

Malgrado possano determinare base imponibile per l’Imposta di valore aggiunto “i recenti orientamenti giurisprudenziali” rendono “opportuno fare maggiore chiarezza sul tema, anche al fine di offrire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori di energia elettrica”

Le norme Ue confermano l’applicabilità dell’Iva sulle accise contenute nelle bollette elettriche e del gas anche se alcune sentenze rendono opportuno un approfondimento. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta che il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa ha fornito a un’interrogazione presentata al Senato da Elio Lannutti (M5S).

L’INTERROGAZIONE

L’interrogazione era stata presentata lo scorso 29 maggio e chiedeva ai Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia di intervenire con urgenza, per bloccare il prelevamento dell’Iva sulle accise delle bollette di luce e gas e di riferire quali misure urgenti intendevano adottare, per evitare che le società erogatrici potessero continuare impunemente ad applicare l’Iva anche sulle accise dovute allo Stato (calcolate sulle forniture di gas o energia), in assenza di “class action”, per ridurre i costi, decongestionando la giustizia, soffocata da milioni di procedimenti giudiziari singoli, e garantendo la certezza del diritto, l’efficacia e l’equità del risultato. “Tale meccanismo tributario, discutibile in base alla legge nazionale, dichiarato illecito da alcune sentenze, appare erroneo per l’ordinamento europeo, ha indotto alcuni giudici di pace ad emettere sentenze di condanna contro tale illecita prassi”. Secondo Lannutti, infatti, si è richiamato il principio stabilito dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 3671/97, secondo il quale, “salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra, rendendo così illecita l’Iva applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta (quindi sull’importo totale), ma esclusivamente sui servizi di vendita e sui servizi di rete, per tutte le bollette di luce e gas in cui siano presenti accise o addizionali regionali”, si legge nell’interrogazione.

LA RISPOSTA DI CRIPPA

“L’interrogante ha evidenziato che le società erogatrici di gas ed energia applicano l’IVA nelle rispettive bollette prendendo come base imponibile anche le accise e le addizionali. Nel considerare tale argomento prioritariamente di natura fiscale, si è ritenuto essenziale acquisire al riguardo il parere del Ministero dell’economia e delle finanze – ha evidenziato il sottosegretario nella risposta datata 19 novembre ma resa pubblica solo in queste ore -. L’imposta sul valore aggiunto è un’imposta generale sul consumo che si ispira ad un modello europeo, comune agli Stati membri dell’Unione europea. Ciò comporta che l’intera struttura impositiva nazionale dell’IVA, delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconducibile al modello tracciato dalla normativa dell’Unione di cui alla direttiva 2006/112/UE del 28 novembre 2006”. Ai fini dell’applicazione dell’IVA, “la direttiva stabilisce all’articolo 73 il principio secondo cui la base imponibile all’interno del Paese è rappresentata, per le cessioni di beni e la prestazione di servizi, da ‘tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo’. I successivi articoli indicano taluni elementi che devono essere inclusi nella base imponibile, ed alcuni che devono esserne esclusi. In particolare, l’art. 78, lett. a), stabilisce che nella base imponibile devono essere compresi i seguenti elementi: “le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA’. Dal citato art. 78 sembra doversi rilevare, pertanto, il principio di onnicomprensività della base imponibile”. maxi-bollette

ACCISE POSSONO ESSERE BASE IMPONIBILE PER L’IVA MA SERVE FARE CHIAREZZA VISTA LA GIURISPRUDENZA RECENTE

“Lo stesso Ministero ha affermato, tra l’altro, che tale criterio è stato del resto più volte confermato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui l’imponibile di una cessione è costituito da tutto ciò che è ricevuto a titolo di corrispettivo, sempre che vi sia un nesso diretto tra il bene ovvero il servizio fornito e il controvalore ricevuto (Corte di giustizia, sentenze: 23 novembre 1988, C-230/87, Naturally yours cosmetics; 2 giugno 1994, C-33/93, Empire stores; 5 dicembre 2013, C- 618/11, TVI Televisao independente SA). Più precisamente, ad avviso dei giudici comunitari, ‘imposte, dazi, tasse e prelievi’ rientrano nel valore del bene fornito (corrispettivo su cui calcolare la base imponibile ai fini dell’IVA) quando siano direttamente connessi alla fornitura del bene ovvero siano state anticipate dal fornitore stesso del bene (Corte di giustizia, sentenze: 28 luglio 2011, C-106/10, Lidl &Companhia). Coerentemente alla normativa europea, sotto il profilo nazionale, l’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 stabilisce che ‘la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri’. Orbene, tale disposizione nazionale deve essere interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia. Pertanto, si è delineato l’avviso che le accise possano confluire nella determinazione della base imponibile dell’Iva. Tuttavia, considerati anche i recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali, ricordati nell’atto di sindacato ispettivo, con cui si sono spesso accolti i ricorsi presentati dai singoli utenti, si ritiene opportuno fare maggiore chiarezza sul tema, anche al fine di offrire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori di energia elettrica”, ha concluso Crippa.

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