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Caro energia, i provvedimenti da gennaio a oggi costati 28,8 mld di indebitamento netto

Lo certifica un dossier della Camera dal titolo “Effetti finanziari delle misure adottate nel 2022 contro il caro energia – 1 gennaio – 29 luglio”.

Da inizio gennaio a fine luglio, gli interventi contro il caro energia hanno prodotto un indebitamento netto di circa 28,8 miliardi di euro. Lo certifica un dossier della Camera dal titolo “Effetti finanziari delle misure adottate nel 2022 contro il caro energia – 1 gennaio – 29 luglio”.

LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Si parte con le misure contenute nella legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), dalla quale si richiamano quelle che comportano oneri complessivamente stimati in 3,8 miliardi di euro, finalizzate all’annullamento delle aliquote generali di sistema elettrico nel primo trimestre 2022 (1,8 miliardi), all’annullamento delle aliquote generali di sistema gas nel primo trimestre 2022 (480 milioni), alla riduzione dell’aliquota IVA sulle utenze gas nel primo trimestre 2022 (608 milioni) e alle agevolazioni tariffarie in favore di soggetti svantaggiati riferite al primo trimestre 2022 (912 milioni).

In particolare, i commi da 503 a 507 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, recano misure finalizzate a contenere, per il primo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale mediante l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generale di sistema (1,8 miliardi per il settore elettrico per utenze con potenza fino a 16,5 KW e 480 milioni per il settore gas) e la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA sul gas (608 milioni).

Inoltre, il comma 508 prevede agevolazioni relative alle tariffe, per il primo trimestre 2022, per la fornitura di energia elettrica e del gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (c.d. “bonus sociale elettrico e gas”). (Energia Oltre – set)

IL SOSTEGNI TER

A tali interventi hanno fatto seguito le misure introdotte con il decreto legge “sostegni-ter” (D.L. n. 4/2021), che, con particolare riguardo al contenimento degli effetti della spesa energetica, determinano per l’anno 2022 oneri per complessivi 1,74 miliardi, di cui 1,2 miliardi per l’estensione dell’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico e 540 milioni per crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore.

IL DL ENERGIA

Gli interventi adottati per le finalità in esame dal decreto legge “energia” (D.L. n. 17/2022) comportano invece oneri per la finanza pubblica valutati complessivamente, per l’anno 2022, in circa 5,52 miliardi di euro. Le misure in questione in primo luogo estendono al secondo trimestre 2022 i benefici già disciplinati per il primo trimestre dalla legge di bilancio, prevedendo l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema (3,25 miliardi). Vengono quindi in rilievo: il riconoscimento di crediti d’imposta in favore delle imprese (circa 1,28 miliardi), la riduzione dell’IVA sulle utenze gas per il secondo trimestre 2022 (592 milioni), le agevolazioni tariffarie, nel secondo trimestre 2022, per soggetti svantaggiati (400 milioni). Con particolare riferimento ai crediti di imposta, concorrono a determinare l’impatto complessivo di 1,28 miliardi circa i seguenti interventi.

L’articolo 4 del D.L. n. 17/2022 riconosce un credito d’imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’innalzamento dei costi di energia. In particolare, il beneficio spetta se i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 sono incrementati di almeno il 30 per cento rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019 ed è riconosciuto sulle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 (con oneri per 700 milioni).

L’articolo 5 del medesimo decreto legge riconosce un credito d’imposta, alle imprese a forte consumo di gas a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’innalzamento dei prezzi energetici. In particolare, il beneficio spetta se i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 sono incrementati di almeno il 30 per cento rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019 ed è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022 (522 milioni). L’art. 6 riconosce due forme di credito di imposta per il settore dell’autotrasporto, per un onere complessivo di 54,6 milioni nel 2022. (Energia Oltre – set)

IL DL UCRAINA

Ulteriori oneri per interventi diretti a ridurre i costi energetici e quelli dei carburanti derivano dal decreto legge “Ucraina” (D.L. n. 21/2022) e ammontano, nell’anno 2022, a circa 4,79 miliardi di euro. Si tratta, per quanto concerne i costi energetici: dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese a titolo di parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti (1, 56 miliardi circa); dell’estensione delle agevolazioni tariffarie per soggetti svantaggiati, c.d. “bonus sociale energia e gas” (103 milioni). Per quanto concerne, invece, gli interventi sui carburanti, si segnala la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti (con oneri per 653 milioni per il primo mese e di 2,29 miliardi per la proroga fino all’8 luglio delle medesime riduzioni e di quelle previste dal D.M. 6 aprile 2022), la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione (con oneri per 35,8 milioni), l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore dipendente (10 milioni), il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (140 milioni).

In particolare, l’art. 1 del D.L. n. 21/2022 dispone la riduzione, per un mese, dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. Alla disposizione sono ascritti effetti di minore entrata per 568,46 milioni (minore accisa) e per 84 milioni (minore IVA). L’articolo 1-bis, introdotto con la legge di conversione, dispone la proroga delle riduzioni delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposte dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022 e 10 dall’art. 1 del D.L. n. 21/2022, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, e la riduzione, per il medesimo periodo, dal 22 al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione con oneri pari, complessivamente, a 2.326 milioni circa. L’art. 3 del medesimo decreto legge riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese con potenza pari o superiore a 16,5 Kw, diverse da quelle di cui al DM 21 dicembre 2017. Il beneficio spetta se il prezzo dell’energia utilizzata nel secondo trimestre 2022 risulta incrementato di almeno il 30 per cento rispetto al costo riferito al medesimo trimestre del 2019 (con oneri per circa 864 milioni). L’art. 4 riconosce altresì un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del D.L. n. 17/2022. Il beneficio spetta se i costi del gas consumato nel secondo trimestre 2022 sono superiori a quelli riferito al primo trimestre 2022 (gli oneri ammontano a 238 milioni). L’art. 5 incrementa la misura dei crediti d’imposta riconosciuti dagli articoli 4 e 5 del D.L. n. 17/2022 (per 460 milioni di maggiori oneri). L’art. 17 istituisce un fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto per far fronte all’aumento del prezzo dei carburanti, con dotazione di 500 milioni per il 2022. Infine, l’art. 18 istituisce un credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Il beneficio è riconosciuto qualora il prezzo del carburante consumato nel primo trimestre 2022 sia superiore di almeno il 30 per cento del prezzo medio del medesimo trimestre 2021 (onere per 140 milioni nel 2022).

Infine, gli oneri per interventi diretti a ridurre i costi energetici e quelli dei carburanti derivanti dal decreto legge n. 50/2022 ammontano, nell’anno 2022, a circa 4,58 miliardi di euro, destinati alle imprese sotto forma di crediti di imposta a parziale compensazione dei costi sostenuti per l’energia e il gas e per il riconoscimento di buoni da impiegare per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto da parte delle persone fisiche. (Energia Oltre – set)

Il medesimo decreto, inoltre, da un lato abroga la norma del D.L. n. 21/2022 istitutiva di un fondo da 500 milioni di euro per il sostegno dell’autotrasporto (art. 17), dall’altro introduce un nuovo credito di imposta, con oneri per la finanza pubblica valutati in circa 497 milioni di euro, pari al 28 per cento della spesa sostenuta dagli autotrasportatori per l’acquisto di gasolio per autotrazione. In particolare, l’art. 3 del medesimo decreto legge riconosce alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di un credito di imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, al netto dell’IVA.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI

Complessivamente tutte queste misure ammontano a 20,43 miliardi per il 2022 in termini di indebitamento netto. Ma nel corso dell’anno sono poi stati stanziati circa 7,92 miliardi di euro che hanno consentito l’annullamento degli oneri generali per il settore elettrico nei primi tre trimestri dell’anno. Le somme stanziate sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e all’attuazione delle disposizioni sull’annullamento degli oneri generali provvede l’Arera con propri provvedimenti.

In particolare: la legge n. 234/21 (legge di bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 503 a 505, ha destinato 1,8 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema a carico delle utenze in bassa tensione, domestiche e non, con potenza disponibile fino a 16,5 kW nel I trimestre 2022; il D.L. n. 4/2022, all’articolo 14, ha destinato 1,2 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema anche per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche se connesse in media o alta tensione, sempre per il I trimestre 2022;  il D.L. n. 17/2022, all’articolo 1, ha destinato 3 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non, in bassa, alta e media tensione per il II trimestre 2022; il D.L. n. 50/2022, all’art. 1-ter, ha destinato 1,92 miliardi di euro per l’azzeramento, per il III semestre 2022, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per alti usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e per le utenze con potenza superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Nel 2022, con il riconoscimento di crediti di imposta calcolati in base alla spesa energetica sostenuta delle imprese energivore, sono state complessivamente destinate alla parziale compensazione dei costi da queste sostenuti per l’acquisto di energia elettrica nel primo semestre dell’anno risorse per circa 1,47 miliardi di euro, di cui 540 milioni nel primo e 925 milioni di euro nel secondo trimestre. È stato introdotto un credito di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa energetica sostenuta nel II trimestre dalle imprese non energivore con potenza pari o superiore a 16,5 kW, per una spesa fiscale stimata in circa 1,08 miliardi di euro. I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP. Inoltre sono stati finora stanziati circa 1,26 miliardi di euro per la riduzione degli oneri generali di sistema gas nei primi tre trimestri dell’anno.

La legge di bilancio 2022, il D.L. n. 17/2022 e il D.L. n. 50/2022 hanno confermato per i primi tre trimestri del 2022 la riduzione dell’IVA sul gas metano utilizzato per usi civili e industriali dal 10 al 5 per cento, già prevista dal D.L. n. 130/2021. Il costo della misura è stato stimato in 1,68 miliardi di euro (608 milioni di euro per il I trimestre, 592 milioni di euro per il II trimestre, 481 milioni di euro per il III trimestre). Nel 2022 sono stati introdotti crediti di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa per il gas sostenuta dalle imprese gasivore nel primo semestre 2022 un onere complessivo valutato in circa 1,42 miliardi di euro, di cui 427 milioni di euro per il I trimestre e 993 milioni di euro per il II trimestre. Nel I trimestre l’aliquota del credito di imposta è pari al 10 per centro della spesa in gas sostenuta; nel II trimestre, al 25 per cento.

Nel 2022 sono stati stanziati 297 milioni di euro a parziale compensazione, tramite il riconoscimento di un credito di imposta, dei maggiori costi sostenuti dalle imprese non gasivore in gas nel II trimestre 2022.

IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ ENERGETICA

Per quanto riguarda le misure di contrasto alla povertà energetica sono stati stanziati complessivamente 1,53 miliardi di euro per il rafforzamento e l’estensione della platea di beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas. Complessivamente, nei primi sette mesi del 2022, per la riduzione temporanea delle accise e dell’IVA sui carburanti, sono stati stanziati con norme di legge circa 2,98 miliardi di euro. (Energia Oltre – set)

CREDITO AUTOTRASPORTO

Per quanto concerne i crediti di imposta per la spesa in carburanti nell’autotrasporti sono stati finora stanziati circa 552 milioni di euro a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti dal settore dell’autotrasporto per l’acquisto di carburanti e additivi.

IL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

Mentre per quanto riguarda il credito di imposta per la spesa in carburanti nel settore agricolo e della pesca È stata prevista una spesa fiscale valutata in 163 milioni di euro nel 2022 per il riconoscimento di crediti di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, al netto dell’IVA. In particolare, il D.L. n. 21/2022 ha previsto, all’articolo 18, l’istituzione di un credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa in carburanti sostenuta dalle suddette imprese effettuata nel I trimestre del 2022, prevedendo oneri per 140 milioni di euro. Secondo le stime del Governo, quasi il 90 per cento dei crediti di imposta sarebbero riconosciuti a imprese agricole, la restante parte a operatori della pesca. Il D.L. n. 50/2022 ha prorogato la misura per il II trimestre del 2022 per il solo settore della pesca, prevedendo oneri per 23 milioni di euro.

I BONUS CARBURANTI E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE

Infine vengono conteggiati i bonus carburanti per lavoratori dipendenti valutati in 9,9 milioni di euro, i buoni abbonamenti al trasporto pubblico (79 milioni di euro), misure varie per la liquidità delle imprese (con effetti complessivi per 420 milioni di euro). Per la riconversione industriale ed investimenti nel settore energetico hanno comportato un impatto in termini di indebitamento netto quantificato in complessivi 1,1 miliardi nel 2022. A sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, il D.L. n. 50/2022 ha stanziato complessivamente 6,83 miliardi di euro per il riconoscimento di un’indennità una tantum a lavoratori e pensionati. (Energia Oltre – set)

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