I giudici amministrativi bocciano la “fuga in avanti” sulle pompe di calore e il teleriscaldamento, accogliendo il ricorso di Südtirolgas e Proxigas contro l’obbligo immediato di distacco dalla rete del gas.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha annullato le disposizioni del regolamento provinciale che imponevano requisiti stringenti per la prestazione energetica degli edifici, in anticipo rispetto ai tempi e alle modalità previste dalla normativa europea. La sentenza numero 127 del 2025 stabilisce che la Provincia Autonoma di Bolzano non aveva il potere di recepire autonomamente la direttiva “Case Green” (UE 2024/1275) scavalcando i principi di gradualità, ragionevolezza e neutralità tecnologica sanciti dall’ordinamento comunitario. È quanto emerge dalla sentenza pubblicata il 9 febbraio 2026, con la quale il Collegio ha accolto il ricorso proposto da Südtirolgas S.p.a., supportata dagli interventi ad adiuvandum di Proxigas (Associazione Nazionale Industriali Gas) e Assotermica. La decisione rappresenta un punto fermo nel delicato equilibrio tra le ambizioni di decarbonizzazione locale e il rispetto dei quadri metodologici nazionali ed europei.
LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DELLO STATUTO SPECIALE
L’istanza della società ricorrente, che gestisce la distribuzione di gas naturale in sessantacinque comuni altoatesini servendo circa 39.235 clienti, puntava l’indice contro il Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 18 marzo 2025. Tale atto pretendeva di dare esecuzione alla direttiva comunitaria 2024/1275 senza una specifica base normativa nella legge provinciale. La fotografia scattata dal tribunale evidenzia come l’articolo 54 dello Statuto di autonomia attribuisca alla Giunta il potere di deliberare regolamenti solo per l’esecuzione di leggi approvate dal Consiglio provinciale.
Nel caso di specie, la legge provinciale n. 9 del 2018 autorizzava l’attuazione di precedenti direttive europee (come la 2010/31/UE), ma non conteneva un rinvio dinamico che permettesse di recepire automaticamente nuovi provvedimenti come la direttiva del 2024. Il Collegio ha chiarito che “il richiamo alla disciplina comunitaria deve essere qualificato come rinvio statico che congela il contenuto della norma europea al momento del rinvio”, escludendo così che la Giunta potesse attribuirsi autonomamente nuovi poteri regolamentari su una materia così impattante.
L’ECCESSO DI POTERE E IL MANCATO RISPETTO DEL QUADRO METODOLOGICO UE
Un ulteriore pilastro della sentenza riguarda l’illegittimità del regolamento per il mancato rispetto della sequenza logico-funzionale imposta dall’Unione Europea. La direttiva “Case Green” prevede infatti che la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica sia preceduta da un “quadro metodologico comparativo” redatto dalla Commissione Europea entro il 30 giugno 2025, fondamentale per calcolare i livelli ottimali di costo. La Provincia di Bolzano ha invece agito in anticipo, definendo requisiti gravosi senza poter disporre delle analisi costi-benefici necessarie a garantire che le misure fossero economicamente sostenibili per i cittadini.
“Mancano tutti i pilastri che reggono l’impalcatura della direttiva”, si legge nel testo della sentenza, facendo riferimento anche all’assenza del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, di competenza statale, che dovrebbe coordinare misure normative e finanziamenti pubblici. Agendo isolatamente, la Provincia ha imposto misure gravose con costi interamente a carico degli utenti, disattendendo il principio di gradualità.
I LIMITI TECNICI ED ECONOMICI PER I CONDOMINI E IL TELERISCALDAMENTO
Il regolamento annullato imponeva, in caso di semplice sostituzione della caldaia, di coprire il 30% del fabbisogno con fonti rinnovabili o di ridurre i consumi del 25%, obbligando di fatto all’allacciamento al teleriscaldamento o all’installazione di pompe di calore. La ricorrente, supportata da una relazione tecnica di Assotermica, ha dimostrato l’irragionevolezza di tali imposizioni, specialmente per gli appartamenti termoautonomi nei condomini. In tali contesti, l’installazione di una pompa di calore incontra spesso ostacoli insormontabili: richiede spazi interni ed esterni non disponibili e i costi sono “tre volte tanto l’installazione di una caldaia a gas a condensazione e addirittura quasi cinque volte tanto” se combinata con pannelli solari.
Inoltre, è stata evidenziata l’irrealizzabilità di una riduzione dei consumi del 25% con la sola sostituzione del generatore, operazione che richiederebbe invece interventi pesanti sull’involucro dell’edificio (coibentazione e infissi), spesso non attuabili per scelta individuale in un condominio. Il tribunale ha rilevato come la Provincia non abbia minimamente valutato questi problemi di fattibilità tecnico-economica, venendo meno al dovere di un’istruttoria adeguata.
LA DIFESA DELLA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA E DELLE RETI GAS
Il sesto motivo di ricorso, accolto dal Tar, riguarda la violazione del principio di neutralità tecnologica. Il regolamento provinciale, pur non vietando formalmente gli impianti a gas, produceva un effetto selettivo immediato che “tagliava fuori” le attuali reti di distribuzione. Questo approccio discriminava le imprese del settore gas e ignorava la prospettiva di alimentare le reti esistenti con “green gas” a emissioni zero, come biometano e idrogeno.
Secondo i giudici, la neutralità tecnologica non deve essere usata come scudo per le fonti fossili, ma funge da criterio di razionalità amministrativa: il legislatore non può imporre una specifica tecnologia a meno che non sia giustificata da obiettivi di sicurezza o impossibilità tecnica di alternative. Nel caso di Bolzano, l’innalzamento repentino e non graduale delle soglie richieste ha violato questo canone di razionalità, alterando il mercato senza una reale motivazione climatica proporzionata.
LE IMPLICAZIONI DELLA SENTENZA SULLE “CASE GREEN”
La fotografia scattata dall’organo giudiziario richiama le amministrazioni a non forzare la mano su temi di competenza trasversale. Sebbene la Provincia abbia rivendicato la propria competenza esclusiva in materia urbanistica e quella concorrente sull’energia, il Tar ha stabilito che tali poteri devono muoversi entro i limiti tracciati dallo Stato e dall’Unione Europea.
L’annullamento dei commi 3 e 7 dell’articolo 4 del regolamento provinciale ristabilisce un clima di incertezza meno punitivo per chi si trova a dover sostituire impianti termici in Alto Adige. La sentenza conclude che “l’attuazione anticipata della direttiva da parte della Provincia, prescindendo dalla sequenza logico-funzionale degli adempimenti da essa previsti, ha portato alla determinazione di requisiti minimi eccessivamente gravosi”, condannando l’amministrazione a rifondere le spese di lite a Südtirolgas e alle associazioni intervenute.

