“La restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili”
Sul trattamento fiscale riguardante il riparto dei contributi Gse ai membri delle Comunità energetiche (Cer) costituite in forma di enti non commerciali – come ad esempio enti del terzo settore –, “la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili”, Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in un parere diffuso qualche giorno fa.
IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo l’Agenzia delle Entrate “con riferimento al quesito in esame, relativo al trattamento da riservare alle somme ricevute dal GSE che la CER attribuisce ai propri membri, si osserva che, ai sensi del citato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la ‘gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE’”. E “ai fini della ‘gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE’, sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza”.
In tale contesto, “in cui la CER, in qualità di Referente, gestisce tutti i rapporti con il GSE, compreso l’incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi, il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022”, rileva ancora l’Agenzia delle Entrate.
“Per completezza si osserva che, come precisato, ai sensi del citato articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ‘l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari’ – evidenzia ancora l’Agenzia delle Entrate -. Ciò sembra escludere che l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi ‘profitti finanziari’. Tra l’altro, l’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) ha espressamente previsto tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere, se effettuate in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l’esercizio, anche quelle aventi ad oggetto ‘gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.’”.
“Il successivo articolo 8 stabilisce che per gli enti del Terzo settore ‘è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo’ (comma 2) e che sono vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati, ‘salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5’ (comma 3, lett. d)”, ricorda l’Agenzia delle Entrate che pertanto conclude come “la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili”.