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Cosa prevede il decreto Mase su servizio di salvaguardia del settore elettrico

Il provvedimento del Mase prevede che dal 1 gennaio 2025 partirà il nuovo servizio di Salvaguardia per l’energia elettrica

Il Mase ha emanato il decreto contenente le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti del settore dell’energia elettrica, diversi dai clienti domestici vulnerabili e dai clienti finali che accedono al servizio a tutele graduali. Il provvedimento stabilisce che la “durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è stabilita pari a due anni e il servizio di salvaguardia è erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni periodo”.

I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Stando a quanto si legge nel testo, “le aree territoriali entro cui un esercente effettua il servizio di salvaguardia sono definite dall’Autorità secondo i seguenti criteri, per tener conto di esigenze tecniche di organizzazione del servizio e di contenimento dei costi: a. il numero dei punti di prelievo o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area territoriale sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio; b. ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti ad una o più regioni”.

Inoltre, “tenuto conto dell’evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell’evoluzione dell’assetto di mercato e della numerosità dei clienti attesi in regime di salvaguardia, le aree territoriali individuate (…) possono essere aggiornate in relazione a ciascun periodo di salvaguardia”.

I CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DELL’ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Per quanto concerne i criteri per l’organizzazione delle procedure concorsuali per la selezione dell’esercente il servizio di salvaguardia, è Arera a definire le modalità stabilendo, tra l’altro, “il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le procedure concorsuali per la selezione dell’esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo; b. i requisiti che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacità tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto; c. le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste che i partecipanti devono prestare; d. le condizioni minime contrattuali per l’’erogazione del servizio”.

I partecipanti alle procedure concorsuali “devono presentare offerte con riferimento al valore di un parametro economico, da sommare al valore del prezzo del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica comprensivo della componente compensativa applicata all’utente del dispacciamento”.

Acquirente Unico S.p.a. “organizza le procedure concorsuali per la selezione dell’esercente il servizio di salvaguardia, per le aree territoriali” per “ciascun periodo di salvaguardia”. E in esito alle procedure concorsuali in ciascuna area territoriale, “determina una graduatoria dei partecipanti ordinando le offerte secondo valori crescenti del parametro offerto e individua quale esercente il servizio di salvaguardia il partecipante che risulti primo nella graduatoria”, si legge nel decreto del Mase.

“Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un’area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i punti di prelievo dell’area territoriale è svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità, dagli esercenti il servizio di tutela (…) fino a nuovo svolgimento delle procedure”.

I CORRISPETTIVI APPLICATI ALL’ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAL CLIENTE IN SALVAGUARDIA

“All’esercente il servizio di salvaguardia è riconosciuto un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l’energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati”. Inoltre, “a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a riconoscere all’esercente il servizio di salvaguardia nell’area territoriale un corrispettivo pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l’energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari”.

Per limitare il rischio assunto dagli esercenti il servizio di salvaguardia “nel caso in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ciascun soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un’area territoriale ha diritto a ricevere a consuntivo un corrispettivo, se positivo.

GLI OBBLIGHI DELL’ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Per quanto riguarda gli obblighi dell’esercente il servizio di salvaguardia “ai fini della tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle condizioni minime contrattuali”.

GLI ONERI NON RECUPERABILI

“L’esercente la salvaguardia – si legge ancora sul provvedimento del Mase – è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate”, si legge nel decreto che per contenere il rischio creditizio assunto da ciascun esercente la salvaguardia, lascia all’Authority per l’energia il compito di definire “un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, in modo tale da garantire agli esercenti la salvaguardia una forma di riconoscimento di tali oneri”.

Transitoriamente, inoltre, gli esercenti la salvaguardia “sono tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.a. il numero di punti di prelievo dal medesimo serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia secondo modalità e tempi individuati dall’Autorità”. E le imprese distributrici “comunicano tempestivamente all’esercente interessato le informazioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo dei clienti in salvaguardia inseriti nel contratto di dispacciamento corrispondente al medesimo esercente”.

Il decreto di riordino del Mase, conclude infine il provvedimento, “trova applicazione con riferimento al servizio di salvaguardia erogato a decorrere dal 1° gennaio 2025 e alle relative procedure concorsuali”.

decr_265_23.07.2024

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