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Mise

Covid-19, ecco direttive Mise su continuità servizi energetici

Il testo è firmato dal direttore generale del Mise Gilberto Dialuce della direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Indicazioni specifiche e un invito agli operatori “ad attuare le misure finalizzate al contenimento del virus, tra cui la sospensione delle attività non essenziali”. È quanto si legge in una lettera firmata dal direttore generale Gilberto Dialuce della direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, individuata come struttura di dialogo diretta con la Protezione civile nel periodo di emergenza Covid-19, e inviata a tutti i concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica, ai gestori delle centrali e delle società di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas, ma anche ad associazioni di categoria e ad Arera per conoscenza. (QUI IL TESTO)

COSA DICE LA LETTERA

“Si fa riferimento alle indicazioni che, in relazione all’emergenza Covid-19, questo Ministero ha divulgato per gli operatori del settore energetico, in particolare con l’ultima circolare n. 6942 del 31.03.2020. Questa Direzione generale, al fine di verificare l’attuazione delle direttive governative e la continuità dei servizi pubblici essenziali, ha inteso con essa fornire indicazioni specifiche, invitando gli operatori ad attuare le misure finalizzate al contenimento del virus, tra cui la sospensione delle attività non essenziali, fornendo a tal fine un elenco delle attività indispensabili alla continuità della fornitura e alla sicurezza nonché un elenco non esaustivo delle attività strumentali alla continuità del funzionamento dei servizi energetici”, si legge nel testo.

“Come noto, in data 26 aprile 2020 è stato adottato il DPCM che, in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, aggiorna il quadro delle misure finora adottate al fine di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica connessa al virus Covid-19, di fatto superando le previsioni della citata circolare del 31 marzo 2020”, continua il testo, aggiungendo:

“Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 2 del citato DPCM sospende, tra l’altro, sull’intero territorio nazionale le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate in un allegato (Allegato 3) contenente l’elenco dei codici ATECO delle attività consentite, più ampio rispetto a quello previsto nel DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede che “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione”.

I CODICI ATECO

“Nel citato Allegato 3 sono inclusi i settori, elencati in base ai codici ATECO, già evidenziati nella circolare di questa Direzione generale del 31 marzo scorso, in alcuni casi ampliati facendo riferimento al codice ATECO complessivo. Come nella precedente circolare si evidenziano, a titolo esemplificativo, alcune attività afferenti direttamente o indirettamente al settore energetico, di cui ai seguenti i codici: ’05 estrazione di carbone (esclusa torba); 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07 estrazione di minerali metalliferi; 08 estrazione di altri minerali da cave e miniere; 09 attività dei servizi di supporto all’estrazione; 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 fabbricazione di prodotti chimici; 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; 24 metallurgia; 25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche; 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca; 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature; 35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; 41 costruzione di edifici; 42 ingegneria civile; 43 lavori di costruzione specializzati; 46 commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 trasporto marittimo e per vie d’acqua; 551 alberghi e strutture simili; 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; 61 telecomunicazioni; 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; 63 attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici; 70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale; 71 attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche; 74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche; 80 servizi di vigilanza e investigazione; 81.2 attività di pulizia e disinfestazione; 81.3 cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole); 82 attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; 95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa”.

SI RICORDA DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE PRECAUZIONALI

“Si segnala, ad ogni buon conto – si legge ancora -, che nello svolgimento di tali attività dovranno essere attuate tutte le misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di Covid-19 indicate nelle linee guida e nei protocolli di sicurezza anti-contagio siglati dal Governo e dalle parti sociali, relativamente agli ambienti di lavoro, ai cantieri, al trasporto e alla logistica, così come disposto al comma 6 dello stesso articolo 2 del DPCM 26 aprile 2020: ‘Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza’”.

Infine “si fa presente che, anche le attività consentite già prima del 4 maggio 2020 potranno proseguire solo rispettando i citati protocolli, come stabilito al comma 10 dello stesso articolo 2: ‘Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6’”.

CONSENTITE LE ATTIVITA’ DI CANTIERE ALL’APERTO. TUTTE I CONSIGLI

In considerazione delle sopra riportate disposizioni, risultano consentite le attività di cantiere svolte all’aperto, nel rispetto dei citati protocolli allegati al DPCM che, tra l’altro, prevedono comunque, seguendo la logica della precauzione, la possibilità per i datori di lavoro di ‘sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;’. Inoltre, i protocolli raccomandano di limitare ‘al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere’, oltre a stabilire che ‘qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI’. Come indicato nei protocolli, le misure previste si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel cantiere medesimo; inoltre i Piani di sicurezza e di coordinamento dovranno essere integrati con le disposizioni dei protocolli stessi”.

COSA FARE NEGLI AMBIENTI CHIUSI

“Per quanto attiene lo svolgimento degli interventi negli ambienti chiusi – si legge -, proseguono, al fine di garantire la continuità e la disponibilità del servizio in condizioni di sicurezza per gli utenti, le attività finalizzate a prevenire rischi per l’incolumità pubblica (prestazioni di pronto intervento per ragioni di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente), le attività finalizzate a garantire la continuità e sicurezza dell’esercizio delle reti di trasporto e distribuzione, e la fornitura di energia, con particolare riguardo alla salvaguardia delle utenze non disalimentabili (interventi tecnici finalizzati ad evitare prevedibili interruzioni della continuità del servizio; manutenzione necessaria ad assicurare il corretto funzionamento delle infrastrutture, interventi di ripristino della continuità del servizio a seguito guasti), nonché le attività finalizzate a garantire le attivazioni e riattivazioni necessarie e urgenti di utenze. Oltre a tali attività, nel periodo indicato sono possibili le attività in ambienti chiusi, anche all’interno degli edifici, che non richiedano l’accesso a singole abitazioni private, da svolgere comunque nel rispetto dei protocolli sopra indicati”.

A CASA DEGLI UTENTI

“Per quanto riguarda invece le attività da svolgere con accesso all’interno delle singole abitazioni degli utenti, qualora non necessarie e urgenti ai fini della sicurezza e della continuità della fornitura, esse potranno essere effettuate solo a seguito della definizione di specifici protocolli sanitari riconosciuti o sottoscritti da parte del Governo o delle Amministrazioni competenti a tutela della salute anche degli stessi utenti”, conclude il Mise.

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