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Energia Elettrica

Dal 26/12 in vigore il D.lgs sul mercato elettrico

Al suo interno si prevedono norme che riguardano, tra le altre cose, la partecipazione al mercato elettrico degli operatori dei paesi terzi e diritti contrattuali dei clienti finali

È stato pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale il recepimento della direttiva Ue sul mercato dell’energia elettrica. La norma, si legge, entrerà in vigore il 26 dicembre. Al suo interno si prevedono norme che riguardano, tra le altre cose, la partecipazione al mercato degli operatori dei paesi terzi (che sono “tenuti al rispetto del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza”) e diritti contrattuali dei clienti finali: “I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purché siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare più di un contratto di fornitura allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione (…) I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile: a) l’identità e l’indirizzo del fornitore; b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi e la data dell’allacciamento iniziale; c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto; d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto; e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonché l’eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri; f) l’indennizzo e le modalità di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva; g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali; h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore”.

CLIENTI FINALI E BOLLETTE

I clienti finali hanno poi “il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresi’ il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta e’ stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi di energia elettrica”. Hanno inoltre “il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta”. E quello di “concludere, su loro espressa richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica con ciascun fornitore che
abbia più di 200.000 clienti finali”.

OFFERTE DI MERCATO ED ESENZIONI ARERA PER GLI INTERCONNETTORI

Il provvedimento si occupa poi degli strumenti di confronto delle offerte sul mercato, dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, di contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l’aggregazione, della formazioni dei prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso, delle comunità energetiche e del “diritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria”. Tra le norme anche la disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi, lo sviluppo di capacità di stoccaggio, la preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l’adeguatezza e dell’esenzione per gli interconnettori: “A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un’esenzione gia’ concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri”.

 

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