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Ddl Concorrenza, nella bozza novità su concessioni gas e idro, rifiuti e colonnine

Arriva una nuova procedura anche per la scelta dei presidenti delle Authority nel testo sulla concorrenza che il governo si appresta a varare in cdm 

Concessioni per la distribuzione di gas naturale, colonnine di ricarica, sevizi di gestione dei rifiuti e procedure autorizzatorie per gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Sono alcune delle novità previste dalla bozza del Ddl Concorrenza che il governo si appresta a varare nel Consiglio dei ministri previsto per oggi.

GLI INTERVENTI SULLE CONCESSIONI IN GENERALE

Il governo interverrà con una Delega sulla mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. Entro sei mesi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, l’esecutivo può adottare “un decreto legislativo per la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori”.

COSA ACCADE ALLE CONCESSIONI DI GAS NATURALE

In particolare per quanto riguarda le concessioni di distribuzione del gas naturale “al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale (…) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni: a) le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all’atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione; b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L’ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località; d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell’offerta di gara, può versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara”.

“All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: ‘Tale disposizione non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale’, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento; c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.”.

Infine, all’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all’ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell’entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l’ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all’1 per cento del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.

LE NOVITÀ SULLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE

La bozza del ddl Concorrenza interviene sull’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e prevede che “Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l’affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.

Inoltre, “le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Decorso tale termine, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, propone l’esercizio del potere sostitutivo (…) ai fini dell’avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell’importo dei canoni concessori (…) resti acquisito al patrimonio statale”.

Infine, “per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni procedono alla rinegoziazione dei rapporti concessori, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore dalla presente disposizione, tenendo conto, ai fini della congrua quantificazione dei corrispettivi e di altri oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza”.

Le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, “hanno già adottato una disciplina legislativa (…) e non hanno ancora avviato le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, applicano, ai fini dell’avvio delle predette procedure, anche i criteri contenuti dall’articolo 12, comma 1-ter.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999”.

SCELTA OPERATORE COLONNINE DI RICARICA CON PROCEDURE COMPETITIVE, TRASPARENTI E NON DISCRIMINATORIE

La bozza di decreto interviene a modificare l’articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per inserire dopo le parole “selezionare l’operatore” le seguenti: “, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie,”.

IL SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Tra le novità introdotte dalla bozza di decreto la previsione che le “utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (…) che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.”. Inoltre viene abrogato l’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e soppresse all’articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)”.

CAMBIANO LE PEOCEDURE AUTORIZZATORIE PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Per quanto riguarda le procedure autorizzatorie per gli impianti di smaltimento dei rifiuti è inserita nel codice Ambiente la previsione che “ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall’articolo 29-quater, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante, assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l’autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva”.

Inoltre “ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti (…) il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante, assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l’autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva.”.

NUOVE PROCEDURE PER SELEZIONARE I PRESIDENTI DELLE AUTHORITY

“Al fine di rafforzare l’indipendenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ogni soggetto competente per la nomina istituisce un ‘Comitato tecnico per la selezione delle candidature a presidente e componente delle Autorità amministrative indipendenti’ (…) Ciascun Comitato è composto da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza e di chiara fama internazionale nei settori di rispettiva competenza. Il Comitato, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti alla nomina dei presidenti e dei componenti delle Autorità (…) verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna Autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l’Autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Ai fini di cui al presente comma, il Comitato può procedere ad audizioni dei candidati. Per le selezioni alla carica di Presidente delle Autorità il Comitato tiene in considerazione anche la dimostrata capacità di presiedere organi collegiali, di elaborare strategie complesse e di curare relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, la istituzione del Comitato e la trasmissione della lista di cui al primo periodo deve avvenire con congruo anticipo.Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina dei membri di ciascuna Autorità (…), i soggetti competenti nominano il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa (…). La partecipazione al comitato è a titolo gratuito”.

IL DDL CONCORRENZA INTEGRALE

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