Previste anche maggiori informazioni sugli intermediari delle bollette nella vendita di forniture di energia elettrica, più vigilanza sui servizi assicurativi a copertura dei danni alle imprese per calamità e novità nella ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale
I clienti domestici vulnerabili potranno in futuro entrare a far parte del Servizio a tutele graduali. Viene corretta, con un emendamento che ha avuto il via liberanelle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera al Ddl Concorrenza, una delle storture che si era venuta a creare con la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica.
POSSIBILE IL PASSAGGIO DEI CLIENTI VULNERABILI AL SERVIZIO TUTELE GRADUALI DELLE BOLLETTE LUCE FINO AL 30 GIUGNO 2025
Fino al 30 giugno 2024 era infatti possibile transitare dal mercato libero delle bollette luce al mercato tutelato (e quindi al Servizio a tutele graduali che lo ha sostituito per i prossimi tre anni, al momento più conveniente in termini economici) in completa libertà. Possibilità poi esclusa dal 1 luglio 2024.
Ora, con la proposta di modifica al testo sulla Concorrenza presentato dal presidente della Commissione Attività produttive di Montecitorio Alberto Gusmeroli, (oltre agli altri deputati del Carroccio Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini come co-firmatari) “i clienti domestici vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l’accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall’operatore aggiudicatario dell’area ove è situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle concernenti l’attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale”.
MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INTERMEDIARI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE
Non è tutto per quanto riguarda le bollette energetiche: un altro emendamento (di Benzoni, Ruffino, Pastorella, Milani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi e L’Abbate) prevede anche maggiori informazioni sugli intermediari: “1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, all’articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull’identità dell’intermediario con cui è stata sottoscritta l’offerta». Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio”.
Le altre novità che hanno avuto il via libera in Commissione alla Camera:
VIGILANZA SUI CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI DANNI ALLE IMPRESE CAGIONATI DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente:
«105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101, l’IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell’IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma».
*20.01. (Nuova formulazione) Manes.
*20.02. (Nuova formulazione) L’Abbate, Pavanelli, Morfino, Ilaria Fontana.
*20.03. (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.
*20.04. (Nuova formulazione) Benzoni, Ruffino, Pastorella.
*20.05. (Nuova formulazione) Mazzetti, Squeri, Casasco.
*20.06. (Nuova formulazione) Ghirra, Bonelli.
*20.07. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE
Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all’articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nonché, per la quota residua, alla realizzazione di interventi di miglioramento o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalità di cui al comma 7-bis e dei criteri di cui ai commi 7-ter e 7-quater. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell’ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti:
7-bis. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7 individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai criteri di cui ai commi 7-ter e 7-quater, compresa l’analisi costi-benefìci.
7-ter. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all’articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse iscritte nell’accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, del presente articolo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell’intervento con riferimento all’incremento degli standard di sicurezza;
b) del rapporto costi-benefìci dell’intervento da finanziare.
7-quater. Per la realizzazione di interventi di miglioramento o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie tenute all’accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell’intervento con riferimento all’incremento degli standard di sicurezza;
b) della rilevanza dell’intervento con riferimento alla fluidificazione e al decongestionamento della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui all’articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
c) del rapporto costi-benefìci dell’intervento da finanziare.
1.9. (Nuova formulazione) Raimondo, Zinzi, Squeri, Caramanna, Andreuzza, Mazzetti, Mattia, Zucconi.
ART. 10.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall’ART.
*10.9. (Nuova formulazione) Squeri, Zinzi, Caramanna, Andreuzza, Mattia, Mazzetti.
*10.5. (Nuova formulazione) Bonelli, Ghirra.
*10.6. (Nuova formulazione) Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi, Pavanelli, L’Abbate.
*10.8. (Nuova formulazione) Sorte, Mazzetti.