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Decreto Transizione 5.0 e aree idonee

Decreto su Transizione 5.0 e aree idonee: focus su nuove scadenze Pnrr e vincoli per le rinnovabili

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 175: stretta sui tempi per i crediti d’imposta, divieto di cumulo e ridefinizione delle superfici per gli impianti green tra limiti agricoli e semplificazioni amministrative.

Con una mossa a sorpresa dettata dall’urgenza delle scadenze europee, il Consiglio dei ministri di giovedì scorso ha approvato il Decreto-Legge n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 271 del 21 novembre 2025) di venerdì ed entrato in vigore il giorno successivo, anticipa disposizioni inizialmente attese nel più ampio decreto Energia. L’accelerazione dell’Esecutivo nasce dalla straordinaria necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e di assicurare il regolare svolgimento delle attività economiche, definendo con precisione i perimetri per gli investimenti green e le tempistiche per l’accesso ai fondi.

NUOVI TERMINI PERENTORI E GESTIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

L’articolo 1 del decreto ridisegna il calendario per le imprese che intendono accedere ai crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. Le comunicazioni relative agli investimenti devono essere presentate entro il 27 novembre 2025. Per quelle inviate tra il 7 e il 27 novembre, in presenza di dati incompleti o non leggibili, le imprese avranno la possibilità di integrare la documentazione entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025, su specifica richiesta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il mancato rispetto di queste finestre temporali comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio. Inoltre, il decreto specifica che non è sanabile la carenza di elementi riguardanti la certificazione della riduzione dei consumi energetici, chiudendo le porte a documentazioni tecniche approssimative.

DIVIETO DI CUMULO E OPZIONE OBBLIGATORIA TRA GLI INCENTIVI

Un aspetto cruciale riguarda il divieto di cumulo delle agevolazioni. Il testo chiarisce che per i medesimi beni non è possibile presentare contemporaneamente domanda per il credito Transizione 5.0 e per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0). Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già inoltrato richiesta per entrambi gli incentivi, sono obbligate a esercitare un’opzione irrevocabile entro il 27 novembre 2025 tramite modalità telematiche. Tuttavia, qualora l’impresa scelga la Transizione 5.0 ma non ottenga il beneficio per esaurimento dei fondi (superamento del limite di spesa), rimane salva la facoltà di accedere al credito Industria 4.0, nei limiti delle risorse vigenti. Viene inoltre introdotto l’obbligo di rinuncia formale entro cinque giorni alle risorse prenotate e non fruite, pena la decadenza, per consentire al GSE lo svincolo immediato delle somme.

CONTROLLI DEL GSE, VIGILANZA E COPERTURE FINANZIARIE

Il ruolo del GSE viene rafforzato: l’ente eserciterà la vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni e verificherà la rispondenza tecnica dei progetti. In caso di accertata mancanza dei presupposti, il GSE procederà all’annullamento della prenotazione del credito, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate per il recupero degli importi maggiorati di sanzioni e interessi. Nei contenziosi tributari, il GSE assume il ruolo di litisconsorte necessario. Per coprire gli oneri derivanti da queste misure, quantificati in 250 milioni di euro per il 2025, il Governo ha attinto a diverse fonti, tra cui riduzioni di fondi preesistenti presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia.

MAPPATURA DELLE AREE IDONEE E DEFINIZIONE DI AGRIVOLTAICO

L’articolo 2 del decreto interviene sulla disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili, modificando il decreto legislativo 190/2024. Viene introdotta una definizione puntuale di “impianto agrivoltaico”: un sistema che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali, prevedendo moduli elevati da terra (eventualmente rotanti) e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale. Vengono considerate idonee “ex lege” numerose tipologie di siti: aree con impianti già esistenti oggetto di rifacimento (con un incremento dell’area occupata non superiore al 20%), siti in bonifica, cave e miniere cessate o degradate, discariche chiuse o ripristinate. Rientrano nell’elenco anche i beni del demanio militare, i sedimi aeroportuali (previo ok dell’Enac), le aree ferroviarie, autostradali e i beni immobili dello Stato non oggetto di dismissione.

RESTRIZIONI PER IL FOTOVOLTAICO A TERRA E TUTELA DELLE AREE AGRICOLE

Il decreto pone paletti stringenti per il fotovoltaico. Oltre alle aree industriali, commerciali e logistiche, sono idonee le zone entro 300 metri dalla rete autostradale, i parcheggi, gli invasi idrici e le aree pertinenti al servizio idrico integrato. Tuttavia, l’installazione di moduli a terra in zone classificate come agricole è consentita esclusivamente in casi specifici: interventi di revamping senza aumento di superficie occupata, cave, discariche, aree ferroviarie o aeroportuali. Fanno eccezione i progetti finalizzati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e quelli attuativi del PNRR. Resta invece sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici con moduli elevati che non compromettono l’uso agricolo del suolo.

IL RUOLO DELLE REGIONI E LE FASCE DI RISPETTO PAESAGGISTICO

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Province autonome dovranno legiferare per individuare ulteriori aree idonee. In caso di inerzia, scatteranno i poteri sostitutivi dello Stato. Le amministrazioni locali dovranno attenersi a criteri precisi: tutela del patrimonio culturale, della Rete Natura 2000 e delle aree agricole di pregio. Per preservare la destinazione agricola, le aree qualificabili come idonee non potranno essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale. Vengono inoltre istituite fasce di rispetto a tutela dei beni culturali: le Regioni non possono dichiarare idonee aree entro 3 chilometri (per l’eolico) e 500 metri (per il fotovoltaico) dal perimetro di beni tutelati, salvo diverse disposizioni dei piani paesaggistici.

TARGET 2030, SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E OFFSHORE

Le leggi regionali dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata al 2030, definiti nella nuova Tabella 1 allegata al decreto. È previsto un meccanismo di trasferimento statistico della potenza tra Regioni e accordi per la ripartizione della produzione di impianti interregionali. Per accelerare le procedure, nelle aree idonee la realizzazione degli interventi non sarà subordinata all’autorizzazione paesaggistica, oppure l’autorità competente dovrà esprimersi con parere obbligatorio ma non vincolante entro tempi ridotti di un terzo. Per quanto riguarda l’eolico offshore, sono considerate idonee le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, le piattaforme petrolifere in disuso (con una fascia di 2 miglia nautiche) e i porti per impianti fino a 100 MW.

NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE E OBBLIGHI PER LE CONCESSIONARIE

Infine, il decreto istituisce una piattaforma digitale presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per monitorare le aree idonee e le zone di accelerazione. Lo strumento includerà un contatore delle superfici agricole utilizzate, garantendo trasparenza pubblica sui dati. Le società concessionarie autostradali sono obbligate ad affidare le aree idonee di loro competenza tramite procedure a evidenza pubblica per l’installazione di impianti, potendo ricorrere anche alla subconcessione a società controllate, purché i lavori siano affidati con gare trasparenti e la durata sia commisurata alla vita utile degli impianti energetici.

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