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Dl Ambiente, 538 emendamenti e 6 odg al testo in Senato

Il Dl Ambiente prevede, tra le sue norme, l’abrogazione del PiTESAI, il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee. Ma ha anche il divieto al conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, ponendo alcune eccezioni al divieto e introducendo alcune proroghe.

Sono 538 emendamenti e 6 gli ordini del giorno presentati al Dl Ambiente attualmente all’esame della Commissione Ambiente del Senato. A cui si aggiunge una proposta di coordinamento dei relatori.

COSA PREVEDE IN SINTESI IL DL AMBIENTE

Il Dl Ambiente prevede, tra le sue norme, l’abrogazione del PiTESAI, il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee. Ma ha anche il divieto al conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, ponendo alcune eccezioni al divieto e introducendo alcune proroghe.

Inoltre, il provvedimento interviene sul divieto di attività upstream in mare, riducendo da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi. E sulla disciplina del c.d. “gas release”, meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas c.d. “gasivori”.

A completare le norme, il decreto del governo è intervenuto sulla normativa adottata all’indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino per accelerare lo stoccaggio di gas, la quale ha assegnato al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita, il cosiddetto “Gas release”.

Qui di seguito il fascicolo completo:

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1272

G/1272/1/8
Di Girolamo, Nave, Sironi
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 4 introduce misure urgenti per l’economia circolare;
l’articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, relativo al sistema di tracciabilità dei rifiuti e del relativo registro elettronico nazionale prevede che gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti devono procedere alla iscrizione al RENTRI;
considerato che:
la messa a disposizione della demo e l’implementazione della necessaria attività formativa istituzionale, ha richiesto, di fatto, tempi più lunghi rispetto alle attese;
pur non potendo ipotizzare una proroga alla luce degli impegni europei, sarebbe auspicabile una estensione del periodo da febbraio 2025 a giugno 2025, entro il quale le imprese del cosiddetto “primo scaglione” possono iscriversi al RENTRI,
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di estendere il periodo entro il quale le imprese del cosiddetto “primo scaglione” possano iscriversi al RENTRI al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti il tempo necessario per completare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, l’architettura necessaria a garantire un avvio ordinato del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
G/1272/2/8
Sigismondi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;
premesso che:
la bonifica dei siti contaminati è essenziale per mitigare gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da attività industriali, pratiche agricole o altre fonti di inquinamento;
le contaminazioni presenti nel suolo, nelle acque sotterranee o negli altri elementi ambientali possono compromettere la qualità dell’acqua potabile e influire sulla salute delle persone che vivono o lavorano nelle vicinanze; eliminare tali contaminazioni contribuisce a garantire un ambiente sicuro per la vita umana, evitando potenziali malattie o effetti avversi sulla salute delle persone e degli animali;
dal punto di vista ambientale, in ragione del livello di contaminazione dei siti, la bonifica è vitale per la conservazione degli ecosistemi locali;
una struttura nazionale dedicata alla messa in sicurezza e la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, risulterebbe funzionale ad offrire un supporto dedicato sul pianto tecnico-operativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e utile per la formazione di personale altamente specializzato, per un controllo efficace del territorio per le aree più a rischio, per la predisposizione di azioni ed interventi amministrativi efficaci di prevenzione e di risposta rapida, in particolare, su richiesta delle regioni, gli interventi amministrativi necessari alla messa in sicurezza e alla bonifica delle discariche e dei siti contaminati di interesse regionale; risulterebbe sicuramente utile per gli scopi della struttura potersi avvalere di personale dell’Arma dei Carabinieri, in particolar modo per i siti d’interesse nazionale e per le discariche dei grandi centri abitati;
una struttura dedicata risulterebbe inoltre utile ad attuare quegli interventi amministrativi utili ad evitare l’avvio di procedure di infrazione alla disciplina europea in materia di messa in sicurezza, di bonifiche e di riparazione del danno ambientale o ad evitare il pagamento di sanzioni, in caso di procedure di infrazione già avviate,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di istituire una Agenzia per la messa in sicurezza e la bonifica delle discariche e dei siti contaminati.
G/1272/3/8
Pirovano
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;
premesso che
sono emerse problematiche in merito alla regolamentazione comunale in tema di gestione dei rifiuti, che sembrerebbe non rispettare pienamente i principi fondamentali sanciti dall’articolo 117 della Costituzione e dal Codice dell’ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Tuttavia, in vari Comuni, sono stati emanati regolamenti che introducono norme contrastanti con il decreto legislativo 152/2006. Ciò ha generato una frammentazione normativa che contravviene al principio di uniformità e che la giurisprudenza ha più volte dichiarato illegittima;
a titolo di esempio, su tale questione si citano le sentenze:
a) Corte Costituzionale, Sentenza n. 244 del 2018, che annulla disposizioni regionali discordanti in materia di rifiuti;
b) Consiglio di Stato, Sentenza n. 5885 del 2018, che conferma l’illegittimità di norme comunali più restrittive in assenza di esplicita autorizzazione statale;
c) Corte Costituzionale, Sentenza n. 12 del 2019, che ribadisce l’obbligo dei regolamenti comunali di conformarsi alle direttive statali;
un ulteriore aspetto critico riguarda l’utilizzo improprio di ispettori ambientali comunali e associazioni di volontariato per le attività di vigilanza e accertamento;
alcune sentenze recenti, come quelle sotto riportate, hanno chiarito che l’accertamento delle violazioni in materia ambientale può essere svolto esclusivamente da personale autorizzato, con formazione e competenze specifiche:
a) Consiglio di Stato, Sentenza n. 4348 del 2017, che annulla l’operato di ispettori ambientali privi di qualifica;
b) Consiglio di Stato, Sentenza n. 1678 del 2019, che limita il ricorso a volontari nella vigilanza ambientale solo in presenza di protocolli autorizzati;
c) TAR Lazio, Sentenza n. 7281 del 2020, che ribadisce l’illegittimità dell’impiego di volontari per
alla luce delle problematiche esposte, si ritiene necessario modificare il decreto legislativo 152/2006,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di introdurre modifiche al decreto legislativo 152/2006 sia per prevedere specifiche norme sanzionatorie per punire le condotte scorrette di conferimento dei rifiuti, sia per definire i soggetti autorizzati all’accertamento delle infrazioni, includendo eventualmente le guardie ecologiche volontarie per la vigilanza in ambiti rientranti nella legislazione concorrente.
G/1272/4/8
Minasi
Il Senato,
premesso che:
il metano rappresenta il secondo maggior contributore al riscaldamento climatico, con un impatto oltre 80 volte superiore all’anidride carbonica nei primi 20 anni dopo il suo rilascio in atmosfera. Secondo il Programma della Nazioni Unite per l’Ambiente circa il 25% del riscaldamento globale è attribuibile alle emissioni di metano. La riduzione delle emissioni di gas metano nel settore energetico rappresenta una delle strategie più efficaci per fronteggiare in tempi rapidi il cambiamento climatico e consente di aumentare la disponibilità di gas sul mercato con un vantaggio economico per consumatori e operatori;
l’Italia ha lavorato fortemente sul tema della riduzione delle emissioni di gas metano, favorendone il suo inserimento all’interno dell’agenda e dei documenti finali del G7 dei leader, nella Carta di Venaria e all’interno del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Inoltre, le imprese energetiche italiane dispongono di ampie competenze e know-how sul tema, adottando politiche ambiziose di riduzione delle emissioni di metano;
l’Unione europea nell’agosto del 2024 ha approvato il Regolamento per la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia (2024/1787) che prevede obblighi di mitigazione, monitoraggio e comunicazione. Dal 2027 questi obblighi saranno estesi alle importazioni,
impegna il Governo:
a valutare l’attuazione, nell’ambito delle misure per contrastare il cambiamento climatico e favorire la sicurezza energetica, di tutte le azioni volte all’attuazione del Regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano;
a incoraggiare nelle opportune sedi nazionali ed internazionali, l’attuazione di misure volte a promuovere la riduzione delle emissioni di gas metano, continuando il percorso avviato nel corso degli ultimi anni anche estendendo gli obiettivi ai Paesi terzi esportatori e in particolare ai partner dell’area dell’Africa e del Mediterraneo, per rafforzare, tramite la cooperazione, la loro capacità di adottare misure e tecnologie adatte a ridurre le emissioni;
a promuovere il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione annuale della riduzione delle emissioni, anche mediante l’impiego dei dati forniti dalle nuove tecnologie satellitari, anche per valorizzare i progressi compiuti.
G/1272/5/8
Sigismondi
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),
premesso che
le aziende di produzione e commercializzazione di componenti per il settore automotive, con l’avvento della cosiddetta “elettrificazione”, hanno avviato un radicale rinnovamento tecnologico ed organizzativo per adeguarsi alle nuove esigenze dei produttori di auto e al progressivo abbandono dei motori tradizionali;
le più importanti case automobilistiche hanno dichiarato l’interruzione dei programmi di sviluppo e investimento per le tecnologie tradizionali, richiedendo contemporaneamente significative riduzioni dei prezzi per il mantenimento delle commesse già acquisite o in via di acquisizione per gli anni futuri nei confronti dei propri fornitori;
le associazioni di settore stimano che la riduzione di fatturato medio impatterà per oltre il 50% sulle aziende produttrici di componenti tradizionali, con ricadute occupazionali negative, in quanto solo per i produttori di componentistica circa 30 mila posti di lavoro sono a rischio, con una localizzazione geografica prevalente al nord Italia, ma con un impatto economico significativo al centro-sud;
tale situazione di difficoltà è stata aggravata ulteriormente sia dalla carenza di materie prime, che dal graduale aumento dei costi dei materiali e dell’energia, infatti le principali Aziende automotive hanno intrapreso un profondo processo di reindustrializzazione e riorganizzazione, finora sostenuto dal ricorso agli strumenti di sostegno al reddito ordinari e straordinari;
questo scenario di generale criticità del settore automotive ha portato progressivamente alla saturazione degli strumenti di sostegno al reddito, in particolare per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sulla base di un piano di riorganizzazione finalizzato alla salvaguardia occupazionale;
tuttavia, l’attuale scenario di mercato non consente di concludere, in tempi rapidi, i piani di riorganizzazione avviati, esponendo a forti rischi occupazionali i lavoratori delle Aziende che allo stato attuale non possono più disporre di ulteriore sostegno al reddito,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di prorogare ed estendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, strumenti di sostegno al reddito alle imprese della filiera del settore automotive, che occupano più di 500 dipendenti, qualora garantiscano la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
G/1272/6/8
Nicita
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico “,
premesso che,
le recenti vicende giudiziarie e amministrative che riguardano una parte rilevante e strategica del Polo industriale siracusano – il depuratore IAS – costituiscono l’occasione urgente per la definizione di una strategia multidimensionale che ne garantisca il futuro in un quadro di transizione energetica ed ecologica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, rilancio dell’occupazione, riqualificazione dei lavoratori, bonifica e riconversione industriale;
il Polo industriale siracusano dispone di un sistema infrastrutturato e interdipendente, con capacità e competenze particolarmente idonee allo sviluppo di un polo mediterraneo dell’idrogeno collegato con altri siti strategici siciliani (Termini Imerese e Gela). Esso inoltre è uno dei principali siti di emissione antropogenica di CO2 e, dunque, la sua riconversione – assieme alla riqualificazione dei lavoratori – si pone come strategica anche nel quadro di un piano nazionale per il clima e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La scala e la dimensione temporale degli investimenti necessari sono tali da richiedere forti e non più rinviabili investimenti strategici, cooperazione pubblico-privato, confronto sinergico con i lavoratori;
la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi (termine ritenuto congruo sulla base del precedente Ilva);
impegna il Governo
a valutare, alla prima occasione disponibile, l’opportunità di procedere ad una riformulazione dell’art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. recependo le disposizioni della Corte, in particolare imponendo un termine massimo di consultazione delle misure prescrittive per impianti sotto sequestro giudiziario fino a sei mesi e un termine massimo di operatività degli impianti di 36 mesi;
a valutare, conseguentemente, l’opportunità di riesaminare e modificare il DPCM che qualificava IAS e Priolo Servizi scpa come infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti della società ISAB, estendendo tale condizione agli impianti (e alle relative condotte) dei grandi utenti la cui attività di depurazione è co-essenziale al funzionamento dell’IAS e, quindi, di ISAB;
a valutare l’opportunità di riesaminare e, conseguentemente, modificare il DPCM del 12/9/2023 in modo da assorbire integralmente le osservazioni della magistratura, definendo, d’intesa con la Regione, le risorse immediatamente disponibili, un cronoprogramma verificabile degli investimenti (ivi incluso il termine massimo di operatività degli impianti di cui alla decisione della Corte), un credibile un monitoraggio quotidiano effettivo, un sistema replicabile, di controlli umani e automatici, che sia efficace e bilanciato su parametri certi e definiti con criteri condivisi e pienamente rispettosi della legislazione vigente, previa consultazione con tutti gli enti e i soggetti elegibili;
conseguentemente, a valutare l’opportunità individui per IAS una nuova e semplificata struttura di Governance, con meccanismi di controllo rafforzati e garanzie di economicità nella gestione, assegnando ad IAS nuovi ruoli prospettici e nuovi finanziamenti per procedere verso una strategia di diversificazione nel campo della desalinizzazione delle acque marine nella prospettiva di liberare le risorse idriche attualmente usate dalle industrie per altri usi.
Art. 1
1.1
Turco, Di Girolamo, Nave, Sironi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Introduzione dell’obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell’ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si apportano le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell’ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente (APPA);»
b) all’articolo 29-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La domanda di AIA deve contenere, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS».;
c) all’articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,»;
d) all’articolo 29-terdecies dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le AIA, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere integrate con la VIIAS entro sei mesi dalla suddetta data, pena la sospensione o la revoca delle stesse.
1-ter. Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda senza essere in possesso della VIIAS, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la pena della reclusione da un anno a due anni e con la multa da 250 euro a 50.000 euro».
1.2
Paroli
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
“0a) all’articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti “competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;
b) dopo la lettera f), inserire la seguente:
“f-bis) all’articolo 27, comma 8, le parole “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle seguenti: “competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura”;”;
c) sopprimere la lettera g).
1.3
Fazzone
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.1) apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “ai progetti” sono aggiunte le seguenti: “e loro varianti ed estensioni”;
b) dopo le parole:”legge 9 ottobre 2023, n.136″ aggiungere le seguenti: “a quelli relativi alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi individuati come strategici, di preminente interesse nazionale o prioritari ai sensi delle norme vigenti e previgenti,”.
1.4
Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), numero 1), il capoverso 1.2), è sostituito dal seguente: «al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati prioritari:
a) i progetti che prevedono un contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
b) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l’attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c) i progetti che valorizzano opere, impianti o infrastrutture esistenti;
d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari di Potenza nominale rispettivamente pari almeno a 50 MW e 25 MW;
f) i progetti fotovoltaici on-shore e i progetti agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 55 MW;
g) i progetti di impianti a fonte rinnovabile ubicati in aree idonee ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e delle leggi delle Regioni e Province Autonome;
h) i progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250MW;
i) i progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l’immediato allaccio dell’impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;
j) i progetti di impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia che operano in autoconsumo;
k) i progetti di impianti connessi all’implementazione della misura energy release, di cui all’articolo dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
l) i progetti fotovoltaici flottanti on-shore di potenza nominale pari almeno a 12 MW;
m) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW
n) i progetti di sistemi di accumulo di energia elettrica, inclusi i pompaggi e gli stoccaggi elettrochimici;
o) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l’attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
p) i progetti relativi allo sviluppo della misura “gas release” di cui all’articolo 16, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
q) le opere e gli impianti di cattura, trasporto e stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi.»;
2) alla lettera a), numero 1), capoverso 2, il comma 1-bis. è abrogato;
3) alla lettera a), numero 1), capoverso 2, al comma 1-ter, sono eliminate le parole “per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.” e “sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica l’elenco dei progetti in corso di istruttoria presso la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, e la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dando evidenza di come sono ripartiti i lavori tra le due Commissioni in applicazione del criterio di ripartizione di cui all’art. 1, comma 1-ter del primo e secondo periodo.”
4) alla lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2.1) al comma 2-bis primo periodo sostituire le parole «formata da un numero massimo di quaranta unità» con le seguenti: «formata da un numero massimo di settanta unità». Dopo le parole «dell’Istituto superiore di sanità (ISS)» inserire le seguenti: «ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina.»;
5) alla lettera d), numero 2), capoverso “4-bis”, dopo le parole “il Ministero della cultura verifica” inserire le seguenti: “se l’impianto si trovi in area idonea e”, al terzo periodo sostituire le parole “trenta giorni” con le parole “sessanta giorni”, al quarto periodo la parola “tempestivamente” è sostituita dalle parole “entro 5 giorni”;
6) alla lettera d), punto 2), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
i. al primo periodo sostituire le parole: «l’adeguatezza» con le seguenti: «la completezza»;
ii. al quarto periodo, dopo le parole: «all’autorità competente.» aggiungere il seguente periodo: «Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all’articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis.»;
iii. al quinto periodo dopo le parole: «, entro il termine assegnato,» aggiungere le seguenti: «di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,». Le parole da «ovvero» a «respinta e» sono soppresse;
iv. il sesto periodo è soppresso;
7) alla lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:
i) dopo il numero 1), sono aggiunti i seguenti:
· 1.2) al medesimo periodo dopo le parole «trenta giorni» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, lo stesso si intende acquisito.»
· 1.3) al comma 2-bis dopo le parole «decreto legislativo 8 novembre, n. 199» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, il concerto si intende acquisito.»;
ii) al numero 2.2), al terzo periodo, dopo le parole «l’autorizzazione di cui al primo periodo» inserire le seguenti «La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in presenza di dissenso del Ministero della Cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»;
8) dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il sesto periodo viene così sostituito: “Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, il rilascio dei titoli di cui al comma 2 avviene contestualmente al rilascio del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della Cultura, ai sensi dell’articolo 25. Pertanto, tutti gli enti competenti al rilascio dei titoli di cui al comma 2 dovranno esprimersi all’interno della Conferenza dei Servizi decisoria indetta ai sensi dall’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza attendere la previa emissione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal presente comma.”»
9) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 aggiungere infine “nonché agli impianti agrivoltaici anche diversi da quelli del PNRR che adottano soluzioni volte a preservare le attività di coltivazione e/o pastorale sul sito di installazione.»;
b) il comma 2, è sostituito con il seguente: “2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili on-shore, il proponente allega all’istanza di VIA di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie, ferma restando la possibilità di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nei casi di cui all’articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”».
1.5
Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), il capoverso 1.2) è sostituito dal seguente: «al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: “sono considerati prioritari:
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 35 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW;
d) i progetti di impianti a fonte rinnovabile ubicati in aree idonee ai sensi del decreto legislativo n. 199 dell’ 8 novembre 2021 e delle leggi delle Regioni e Province Autonome;
e) i progetti eolici off-shore e fotovoltaici off-shore di potenza pari almeno a 250 MW;
f) i progetti di impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia che operano in autoconsumo;
g) i progetti di impianti connessi all’implementazione della misura “energy release”, di cui all’articolo dall’articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181;
h) i progetti fotovoltaici flottanti on-shore di potenza nominale pari almeno a 12 MW;
i) i progetti di sistemi di accumulo di energia elettrica, inclusi i pompaggi e gli stoccaggi elettrochimici;
j) i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
k) i progetti relativi allo sviluppo della misura “gas release”, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
A parità di criterio, ad eccezione degli impianti off-shore, sono prioritari i progetti di impianti a fonte rinnovabile che richiedono un tempo di realizzazione delle opere di rete inferiore a 360 giorni, così come indicato nel preventivo di connessione dei gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione.”
b) Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell’applicazione uniforme e coerente dell’ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l’ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, che ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica l’elenco dei progetti in corso di istruttoria presso la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, e la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dando evidenza di come sono ripartiti i lavori tra le due Commissioni in applicazione del criterio di ripartizione di cui all’art. 1, comma 1-ter del primo e secondo periodo.»;”
c) Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: “b-bis) All’articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, le nuove istanze di valutazione di impatto ambientale prive di soluzione di connessione alla rete accettata e corredata da un progetto di prefattibilità presentato oppure una richiesta di benestare rilasciata dal gestore della rete di trasmissione o dal gestore della rete di distribuzione, è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.” .”
d) comma 1, lettera d), numero 2), primo periodo, “il Ministero della cultura verifica” inserire le parole “se l’impianto si trovi in area idonea e”, al secondo periodo, le parole «non superiore» sono sostituite con le seguenti: “non inferiore”, al terzo periodo dopo le parole «del progetto» sono aggiunte le seguenti: “e delle richieste di integrazione”, le parole «può prorogare» sono sostituite con la seguente: “proroga”, le parole «non superiore a ulteriori trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: “di sessanta giorni”, al quarto periodo la parola “tempestivamente” è sostituita dalle parole “entro 5 giorni” e dopo le parole «da effettuarsi» sono aggiunte le seguenti: “in contraddittorio con il soggetto proponente”, le parole «l’istanza si intende respinta e» sono soppresse e le parole “, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione” sono soppresse..
e) Al comma 1, lettera e), numero 2), il capoverso 2.2) è sostituito dal seguente: “2.2) Dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l’eventuale diniego del concerto. Nel caso in cui il Ministero della cultura esprima dissenso rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis su un progetto ubicato in area idonea, si applica l’articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ed il provvedimento di VIA favorevole comprende anche il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica. Nel caso in cui Ministero della cultura esprima dissenso rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis su un progetto ubicato in area non già idonea, può applicarsi l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l’atto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l’atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l’autorizzazione di cui al primo periodo ed anche il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5. Decorsi i termini per l’acquisizione del concerto da parte del Ministero della Cultura previsti dal presente articolo senza che lo stesso si sia espresso, il concerto deve intendersi sempre favorevolmente consolidatosi per silenzio assenso orizzontale ex art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il provvedimento di VIA favorevole comprende anche il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.
f) Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente: “f-bis) All’ art. 27, comma 8, il sesto periodo viene così sostituito: “Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, il rilascio dei titoli di cui al comma 2 avviene contestualmente al rilascio del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della Cultura, ai sensi dell’articolo 25. Pertanto, tutti gli enti competenti al rilascio dei titoli di cui al comma 2 dovranno esprimersi all’interno della Conferenza dei Servizi decisoria indetta ai sensi dall’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza attendere la previa emissione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal presente comma.”
g) sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili on-shore, il proponente allega all’istanza di VIA di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, fatta salva la possibilità di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle opere di rete e di utenza così come definite dal codice di rete, delle aree degli impianti eolici on-shore e delle relative aree di sorvolo.”
h) dopo il comma 4 inserire il seguente: “4-bis. All’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere infine: “nonché agli impianti agrivoltaici anche diversi da quelli del PNRR che adottano soluzioni volte a preservare le attività di coltivazione e/o pastorale sul sito di installazione.”
i) Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: “b-bis) All’articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, le nuove istanze di valutazione di impatto ambientale prive di soluzione di connessione alla rete accettata e corredata da un progetto di prefattibilità presentato oppure una richiesta di benestare rilasciata dal gestore della rete di trasmissione o dal gestore della rete di distribuzione, è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”.”
1.6
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire il numero 1.2) con il seguente: «1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati prioritari:
a) i progetti che prevedono un contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
b) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l’attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c) i progetti che valorizzano opere, impianti o infrastrutture esistenti;
d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i con nessi impianti da fonti rinnovabili;
e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari di Potenza nominale rispettivamente pari almeno a 50 MW e 25 MW;
f) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 55 MW;
g) i progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250MW;
h) i progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l’immediato allaccio dell’impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione:
i) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l’attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
l) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
m) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW.».
Conseguentemente, al numero 2) sopprimere il capoverso “1-bis”
1.7
Fregolent
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente:”1.2) al sesto periodo, le parole da: “hanno in ogni caso priorità,” fino a: “da fonti rinnovabili, ove previsti” sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali conformi ai seguenti criteri:
a) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
b) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
c) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
d) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
e) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;
f) progetti di impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree classificate idonee ai sensi o in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021;
g) i progetti di impianti fotovoltaici on-shore, agrivoltaici ed eolici on-shore, aventi potenza e producibilità energetica interamente assorbibili nella zona di mercato elettrico in cui l’impianto è ubicato»;
1.8
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), apportare le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole: «sono considerate prioritarie» inserire le seguenti: «fermi restando i progetti già individuati dalla legge»;
b) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto»;
c) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) la misurazione dell’impronta del carbonio del progetto in relazione a tutto il suo ciclo di vita».
2) Sopprimere il comma 2.
1.9
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso “1.2)” premettere alle parole: “sono considerate prioritarie” le seguenti: Fermo restando i progetti già individuati dalla legge,”.
1.10
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera a), al numero 1, capoverso “1.2)” dopo le parole “del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica,” aggiungere le seguenti: “, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
1.11
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
– alla lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto» e sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:
«a) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del PNRR;
b) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
c) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
f) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;
g) progetti di impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree classificate idonee ai sensi o in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
h) i progetti di impianti fotovoltaici on-shore, agrivoltaici ed eolici on-shore, aventi potenza e producibilità energetica interamente assorbibili nella zona di mercato elettrico in cui l’impianto è ubicato.»;
– alla lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso 1-bis.
1.12
Germanà, Minasi
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto»
1.13
Fregolent
Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), dopo le parole: “individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” inserire le seguenti: “da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
1.14
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni».
1.15
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
– alla lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto».
1.16
Sigismondi, Farolfi
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, capoverso 1.2) sopprimere la lettera a);
b) al punto 2, capoverso 1-bis) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
«c-bis) progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250MW;
c-ter) progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l’immediato allaccio dell’impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;
c-quater) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l’attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c-quinques) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
c-sexies) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW.».
1.17
Fregolent
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, capoverso 1.2) sopprimere la lettera a);
b) al numero 2, capoverso 1-bis) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250MW;
c-bis.1) progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l’immediato allaccio dell’impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;
c-bis.2) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l’attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c-bis.3) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
c-bis.4) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW.».
1.18
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1.2) sopprimere la lettera a);
b) al numero 2, capoverso “1-bis)” dopo la lettera c) inserire le seguenti:
“c-bis) progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250MW;
c-ter) progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l’immediato allaccio dell’impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;
c-quater) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l’attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c-quinquies) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
c-sexies) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW.”
1.19
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, alla lettera a), numero 1, “capoverso 1.2”, sopprimere la lettera a).
1.20
Fina
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sopprimere le seguenti parole: «a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;».
1.21
Fregolent
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis) con il seguente: «1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i Presidenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC adottano d’intesa e pubblicano apposito regolamento applicativo dei criteri di cui al sesto periodo del comma 1. I predetti criteri possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare almeno sei mesi prima della sua applicazione.».
1.22
Fazzone
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-bis”, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l’incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;».
1.23
Fazzone
Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis, premettere alla lettera a) la seguente:
«0a) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi;».
1.24
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso “1-bis.” dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l’incremento dei volumi di acqua immagazzinabili assicurando adeguati livelli di sicurezza;
a-ter) progetti riguardanti i nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW, in virtù delle caratteristiche di tale fonte che la rendono versatile e di facile integrazione nel territorio, nonché della sua strategicità per il sistema.»
1.25
Fazzone
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-bis”, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;».
1.26
Fregolent
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-bis”, lettera b), sostituire le parole : “alimentati da fonti eoliche o solari” sono con le seguenti: “eolici di potenza nominale pari almeno a 70 MW”.
1.27
Germanà, Minasi
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, alla lettera b), dopo le parole “alimentati da fonti eoliche o solari” aggiungere in fine le seguenti «di potenza nominale rispettivamente pari almeno a 70 MW e 25MW».
1.28
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso “1-bis”, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) i progetti in cluster che hanno ad oggetto impianti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili, direttamente o indirettamente, al medesimo proponente.».
1.29
Fina
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-bis” sostituire la lettera c) con la seguente: “c) i progetti fotovoltaici offshore di potenza nominale pari ad almeno a 50 MW, e i progetti eolici offshore di potenza nominale pari ad almeno 250 MW.”
1.30
Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-bis”, lettera c), sostituire le parole: “pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW” con le seguenti: “pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 60 MW”;
2) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-ter”, aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonché per i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC”;
3) al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso “4-bis”, apportare le seguenti modificazioni:
a. al primo periodo, dopo le parole: “relazione paesaggistica” inserire le seguenti: “ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 e”;
b. al secondo periodo, sostituire le parole: “trenta giorni” con le seguenti: “sessanta giorni”;
4) dopo il comma 3, inserire il seguente:
“3-bis. All’articolo 1, comma 110 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel caso di progetti di impianti eolici offshore l’importo di tale contributo non può essere superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.” .”
1.31
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-bis”, lettera c), sostituire le parole: “pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW” con le seguenti: “pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 60 MW”
1.32
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, lettera c), sostituire le parole: «pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW» con le seguenti: «pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 55 MW.».
1.33
Fregolent
Al comma 1, lettera a) numero 2), capoverso 1-bis, lettera c) sostituire le parole: «pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW» con le seguenti: «pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 55 MW.».
1.34
De Priamo, Sigismondi, Salvitti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.», lettera c), sostituire le parole: “pari almeno a 50 MW” con le seguenti: “pari almeno a 30 MW”.
b) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.», dopo la lettera c) inserire la seguente:
“c-bis) i progetti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili al medesimo centro di interessi, qualora la somma della potenza nominale dei singoli impianti sia pari a 50 MW per i progetti fotovoltaici e agrivoltaici e pari a 70 MW per i progetti eolici.”.
c) al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-ter.», terzo periodo, sostituire le parole “che ne tiene conto” con le seguenti: “che deve rispettare”.
d) al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-ter.», quarto periodo, dopo le parole “né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” inserire le seguenti: “né di quelli fotovoltaici e agrivoltaici on-shore”.
1.35
Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), lettera c) sostituire le seguenti parole “50 MW” con le seguenti “30 MW”
b) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la lettera c) inserire la seguente:
“c-bis) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
1.36
Minasi, Germanà
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), comma 1-bis), lettera c) sostituire le sguenti parole: “50 MW” con le seguenti: “30 MW”
b) al comma 1, lettera a), numero 2), comma 1-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:
“c-bis) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
1.37
Di Girolamo, Nave, Sironi
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), lettera c), sostituire le seguenti parole “50 MW” con le seguenti “30 MW”
b) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la lettera c) inserire la seguente:
“c-bis) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
1.38
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, lettera c), sostituire le parole “50 MW” con le seguenti: “30 MW”.
1.39
Paroli
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-bis”, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: “, nonché i pompaggi”.
1.40
Fina
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-bis”, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: “nonché i pompaggi”.
1.41
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, lettera a), numero 2,) capoverso “1-bis.”, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i pompaggi.».
1.42
Bergesio, Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis , dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis. opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica».
1.43
Fregolent
Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso “1-bis”, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica».
1.44
Naturale, Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, numero 2), capoverso “1-bis”, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) opere infrastrutturale per garantire la sicurezza idrica».
1.45
Fregolent
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis), dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) i progetti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili al medesimo centro di interessi, qualora la somma della potenza nominale dei singoli impianti sia pari a 50 MW per i progetti fotovoltaici e agrivoltaici e pari a 70 MW per i progetti eolici.».
1.46
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso “1-bis.” dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis). i progetti fotovoltaici offshore di potenza nominale pari ad almeno a 50 MW, e i progetti eolici offshore di potenza nominale pari ad almeno 250 MW».
1.47
De Priamo, Sigismondi
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-ter», terzo periodo, sostituire le parole « e coerente» con le seguenti: « e simultanea » e sopprimere, in fine, le parole: « , che ne tiene conto».
1.48
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso “1-ter.” sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini di favore dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti indicati nell’Allegato I bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i progetti compresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.».
1.49
Paroli
Al comma 1, lettera a), numero 2), al comma 1-ter, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente».
1.50
Fregolent
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-ter”, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente”.
1.51
Minasi, Bergesio, Germanà
Al comma 1, lettera a), numero 2), nel nuovo comma 1-ter sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente».
1.52
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare».
1.53
Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonchè per i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC”.
1.54
Sigismondi, Rosa
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-ter.», all’ultimo periodo, dopo le parole “a valere sul fondo complementare” inserire, in fine, le seguenti: “, nonché per i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC”.
1.55
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-ter” aggiungere infine le seguenti parole: “, nonché per i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC”.
1.56
Fina
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso “1-ter”, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.»;
1.57
Bergesio, Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera a), numero 2) dopo il capoverso 1-ter inserire il seguente:
«1-quater. Per i progetti alimentati a fonti rinnovabili oggetto di valutazione ambientale e tra loro interferenti, per i quali l’autorità competente abbia trasmesso, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, la Commissione di cui al comma 2-bis avvia contestualmente la valutazione dei progetti qualora l’applicazione dell’ordine di trattazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter comporti una priorità del progetto che abbia ottenuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, in data successiva rispetto ai progetti interferiti. Ai fini dell’applicazione del presente comma, la Commissione di cui al comma 2-bis considera interferenti:
a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste al punto 3.2 lettera n) dell’Allegato 4 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all’altezza massima, comprensiva del rotore, dell’aerogeneratore considerato.».
1.58
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso “1-ter” inserire il seguente:
“1-quater. Per i progetti alimentati a fonti rinnovabili oggetto di valutazione ambientale e tra loro interferenti, per i quali l’autorità competente abbia trasmesso, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, la Commissione di cui al comma 2-bis avvia contestualmente la valutazione dei progetti qualora l’applicazione dell’ordine di trattazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter comporti una priorità del progetto che abbia ottenuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, in data successiva rispetto ai progetti interferiti. Ai fini dell’applicazione del presente comma, la Commissione di cui al comma 2-bis considera interferenti:
a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall’art.3.2 lettera n) dell’Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;
b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all’altezza massima, comprensiva del rotore, dell’aerogeneratore considerato.”
1.59
Fazzone, Paroli
Al comma 1, lettera a), numero 2,) dopo il capoverso “1-ter” inserire il seguente:
“1-quater. Per i progetti alimentati a fonti rinnovabili oggetto di valutazione ambientale e tra loro interferenti, per i quali l’autorità competente abbia trasmesso, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, la Commissione di cui al comma 2-bis avvia contestualmente la valutazione dei progetti qualora l’applicazione dell’ordine di trattazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter comporti una priorità del progetto che abbia ottenuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, in data successiva rispetto ai progetti interferiti. Ai fini dell’applicazione del presente comma, la Commissione di cui al comma 2-bis considera interferenti:
a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall’art.3.2 lettera n) dell’Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;
b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all’altezza massima, comprensiva del rotore, dell’aerogeneratore considerato.”
1.60
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso “1-ter” aggiungere il seguente: «1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente all’entrata in vigore delle presenti disposizioni, ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali la Commissione di cui al comma 1 ovvero quella di cui al comma 2-bis abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto.».
1.61
De Priamo, Sigismondi, Salvitti
Al comma 1, lettera a), numero 2) dopo il capoverso «1-ter» inserire il seguente: «1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1 ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.».
1.62
Paroli
Al comma 1, lettera a), numero 2) dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
“1-quater. «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1 ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
1.63
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, lettera a), al numero 2) dopo capoverso “1-ter” aggiungere il seguente:
«1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1 ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo152/2006.».
1.64
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo il capoverso “1-ter” inserire il seguente:
«1-quater. I progetti di cui all’allegato I del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, in base al criterio di misurazione dell’impronta di carbonio (carbon footprint) per tutto il suo ciclo di vita.».
1.65
Fazzone
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
“2.1) al comma 2-bis primo periodo sostituire le parole «formata da un numero massimo di quaranta unità» con le seguenti: «formata da un numero massimo di settanta unità». Dopo le parole «dell’Istituto superiore di sanità (ISS)» inserire le seguenti: «ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina, attingendo fra i soggetti qualificati che abbiano trasmesso la manifestazione d’interesse ai sensi dell’Avviso permanente prot. N. 40073 del 1° marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la nomina in qualità di componente alla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA- VAS, di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”.
1.66
Fregolent
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2.1) al comma 2-bis primo periodo sostituire le parole «formata da un numero massimo di quaranta unità» con le seguenti: «formata da un numero massimo di settanta unità» e dopo le parole «dell’Istituto superiore di sanità (ISS)» inserire le seguenti: «ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina, attingendo fra i soggetti qualificati che abbiano trasmesso la manifestazione d’interesse ai sensi dell’Avviso permanente prot. N. 40073 del 1° marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la nomina in qualità di componente alla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA- VAS, di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».
1.67
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) al comma 2-bis, primo periodo, le parole «formata da un numero massimo di quaranta unità» sono sostituite dalle seguenti: «formata da un numero massimo di settanta unità» e dopo le parole «dell’Istituto superiore di sanità (ISS)» sono inserite le seguenti: «ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina, attingendo fra i soggetti qualificati che abbiano trasmesso la manifestazione d’interesse ai sensi dell’Avviso permanente prot. N. 40073 del 1° marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la nomina in qualità di componente alla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
1.68
Paroli
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) al comma 2-bis, il decimo periodo è sostituito dal seguente: “Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura; in caso di voto negativo espresso dal rappresentante del Ministero della cultura, per l’approvazione del parere è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei commissari presenti”.
1.69
Cantalamessa, Germanà
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere in fine il seguente:
«2-bis) al comma 2-bis, l’undicesimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura; in caso di voto negativo espresso dal rappresentante del Ministero della cultura, per l’approvazione del parere è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei commissari presenti».
Conseguentemente al comma 1, lettera e) dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
«1-bis) al comma 2 bis, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».
1.70
Lotito
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
«2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola “2024” è sostituita con la seguente “2026”».
1.71
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3).
1.72
Minasi, Germanà
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 2-octies, primo periodo, le parole “la Commissione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: «le Commissioni di cui al presente articolo» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza.»».
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) All’articolo 23 comma 1 dopo la lettera g)-bis, è inserita la seguente: “h) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del ddecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente”».
1.73
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera b), numero 2), al capoverso “6.” primo periodo, sostituire le parole: «a trenta giorni» con le seguenti: «a sessanta giorni».
1.74
Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 6), al primo periodo, dopo le parole: “non superiore a trenta giorni” aggiungere le seguenti: “, prorogabile di ulteriori venti giorni su richiesta del proponente, motivata in ragione della complessità dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richieste.”.
1.75
Paroli
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 6, al primo periodo, dopo le parole: “non superiore a trenta giorni” aggiungere le seguenti: “, prorogabile di ulteriori venti giorni su richiesta del proponente, motivata in ragione della complessità dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richieste.”.
1.76
Paroli
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso ” 6″, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione dei chiarimenti e integrazioni richiesti, per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a novanta giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste”.
1.77
Sigismondi, Tubetti
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso “6”, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.”.
1.78
Paroli
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.».
1.79
Paroli
Al comma 1, lettera b) numero 4), al nuovo comma 10, dopo le parole: «inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.» inserire le seguenti: «Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, qualora l’esito della verifica di assoggettabilità a VIA non determini l’obbligo in capo al proponente di effettuare ulteriori valutazioni ambientali, l’efficacia temporale del relativo provvedimento non è inferiore a dieci anni.».
1.80
Liris, Sigismondi
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: ” b-bis). All’articolo 23, comma 1, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente: ” g-ter. autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente”.
1.81
Paroli
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di ricezione di istanza di VIA priva di soluzione di connessione alla rete (STMG) accettata dal proponente, è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”».
1.82
Cantalamessa, Germanà
Al comma 1, alla lettera c) premettere la seguente:
«0c) All’articolo 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di ricezione di istanza di VIA priva di soluzione di connessione alla rete (STMG) accettata dal proponente, è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione”».
1.83
Sigismondi, Farolfi
Al comma 1, lettera d) premettere il seguente numero:
“01) al comma 4, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola “centoventi” con la seguente “quattrocentottanta”;
b) dopo le parole “delle indagini richieste” aggiungere, in fine, le seguenti “, quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale”.
1.84
Fina
Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
«01) al comma 4, secondo periodo, le parole “centoventi” sono sostituite dalle parole: “quattrocentottanta” e dopo le parole “delle indagini richieste” sono inserire le seguenti “, quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale”».
1.85
Paroli
Al comma 1 lettera d) è premesso il seguente numero:
01) al comma 4 al secondo periodo sono apportate le seguenti modifiche:
– le parole “centoventi” sono sostituite con “quattrocentottanta”;
– e dopo le parole “delle indagini richieste” sono inserire le seguenti “, quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale”.
1.86
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera d), premettere, al numero 1, il seguente:
01) al comma 4, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “centoventi” sono sostituite con le seguenti: “quattrocentottanta”;
b) dopo le parole: “delle indagini richieste” sono inserire le seguenti: “, quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale”.
1.87
Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera d), numero 1) premettere il seguente:
«01) al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: “Nel caso di indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale, il termine di cui al periodo precedente può essere esteso ad un massimo di 480 giorni”».
1.88
Minasi, Bergesio, Germanà
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 4-bis), apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole “l’adeguatezza” con le seguenti: “la completezza”;
b) al quarto periodo, dopo le parole “all’autorità competente.” aggiungere il seguente periodo: “Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all’articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis.”.
c) al quinto periodo, dopo le parole “entro il termine assegnato” sono aggiunte le seguenti: “di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,” e le parole da “ovvero” a “respinta e” sono soppresse.
d) il sesto periodo è soppresso.
1.89
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso “4-bis”, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «l’adeguatezza» con le seguenti: «la completezza»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «all’autorità competente.» aggiungere il seguente periodo: «Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all’articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis.»;
c) al quinto periodo dopo le parole: «, entro il termine assegnato,» aggiungere le seguenti: «di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,» e sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla parola: «respinta e»;
d) sopprimere il sesto periodo.
1.90
Fregolent
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «l’adeguatezza» con le seguenti: «la completezza»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «all’autorità competente.» aggiungere il seguente periodo: «Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all’articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis.»;
c) al quinto periodo dopo le parole: «,entro il termine assegnato,» aggiungere le seguenti: «di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,». Le parole da «ovvero» a «respinta e» sono soppresse;
d) il sesto periodo è soppresso.
1.91
Fazzone, Paroli
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso “4-bis”, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole “l’adeguatezza” sono sostituite con le parole “la completezza”;
b) al quarto periodo, dopo le parole “all’autorità competente.” è aggiunto il seguente periodo:
“Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all’articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis”.
c) al quinto periodo:
a. dopo le parole “entro il termine assegnato” sono aggiunte le seguenti: “di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,”.;
b. le parole da “ovvero” fino a “respinta e” sono soppresse.”;
d) al sesto periodo le parole da “Nei casi di nuova incompletezza” fino a “comma 2-quinquies” sono soppresse.
1.92
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole “l’adeguatezza” con le parole “la completezza”;
b) al quarto periodo, dopo le parole “all’autorità competente.” aggiungere il seguente periodo: “Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all’articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis”.
c) al quinto periodo, dopo le parole “entro il termine assegnato” aggiunger le seguenti: “di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,” e sopprimere le parole da “ovvero” a “respinta e”;
d) al sesto periodo sopprimere le parole da “nei casi di nuova incompletezza” fino alle parole “comma 2-quinquies”.
1.93
Fregolent
Al comma 1, lettera d), numero 2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire “l’adeguatezza” con “la completezza”;
b) al quarto periodo, dopo le parole “all’autorità competente.” è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all’articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis”.
c) al quinto periodo, dopo le parole “entro il termine assegnato” sono aggiunte le seguenti: “di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,”. Le parole da “ovvero” a “respinta e” sono soppresse.
d) infine, al sesto periodo le parole da “nei casi di nuova incompletezza” a “comma 2-quinquies” sono soppresse.
1.94
Paroli
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: “ai fini di cui all’articolo 25, comma 2-quinquies” aggiungere le seguenti: “, nonché, in caso di impianto alimentato da fonte rinnovabile per il quale il proponente dichiari che è ubicato in area idonea ai sensi o in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, la conferma della classificazione di idoneità della medesima area”;
b) nel secondo periodo sostituire le parole: “non superiore a trenta giorni” con le seguenti: “non superiore a sessanta giorni, prorogabili su istanza motivata del proponente di ulteriori sessanta giorni”.
1.95
Fregolent
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso “4-bis”, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: “ai fini di cui all’articolo 25, comma 2-quinquies” inserire le seguenti: “, nonché, in caso di impianto alimentato da fonte rinnovabile per il quale il proponente dichiari che è ubicato in area idonea ai sensi o in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, la conferma della classificazione di idoneità della medesima area”;
b) nel secondo periodo sostituire le parole: “non superiore a trenta giorni”con le seguenti: “non superiore a sessanta giorni, prorogabili su istanza motivata del proponente di ulteriori sessanta giorni”.
1.96
Paroli
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera d), numero 2), capoverso 4-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «non superiore» sono sostituite con le seguenti: “non inferiore”;
b) al terzo periodo, dopo le parole «del progetto» sono aggiunte le seguenti: “e delle richieste di integrazione”;
c) al terzo periodo, le parole «può prorogare» sono sostituite con la seguente: “proroga”;
d) al terzo periodo, le parole «non superiore a ulteriori trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: “di sessanta giorni”;
e) al quarto periodo, dopo le parole «da effettuarsi» sono aggiunte le seguenti: “in contraddittorio con il soggetto proponente”;
f) al quarto periodo, le parole «l’istanza si intende respinta e» sono soppresse;
g) al quarto periodo, le parole «, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione» sono soppresse;
2) alla lettera e), numero unto 2), capoverso 2.1) la parola «positiva» è soppressa;
3) alla lettera e), numero 2), capoverso 2.2) le parole «può applicarsi» sono sostituite con le seguenti: “si applica”.
1.97
Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 4-bis., quarto periodo, dopo la parola «tempestivamente» inserire le seguenti: «, e comunque non oltre i 10 giorni».
1.98
Paroli
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), numero 2), capoverso “4-bis”, al quinto periodo, sostituire le parole: «l’istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all’autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione» con le seguenti: «l’istanza per la valutazione paesaggistica ai fini di cui all’articolo 25, comma 2-quinques si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all’autorità competente.”;
b) alla lettera e), sostituire il numero 2.1 con il seguente: «2.1) al primo periodo, le parole “ove gli elaborati progettuali siano sviluppati ad un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica” sono sostituite dalle seguenti “salvo che la relativa istanza non sia stata respinta ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 24″».
1.99
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso “4-bis. dopo le parole «, il Ministro della cultura» aggiungere le seguenti «entro 30 giorni,».
1.100
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: “e dopo le parole «trenta giorni» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, lo stesso si intende acquisito.»”;
b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente: “1-bis) al comma 2-bis dopo le parole «decreto legislativo 8 novembre, n. 199» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, il concerto si intende acquisito.».
1.101
Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 2, dopo le parole «trenta giorni» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, lo stesso si intende acquisito.»
1.ter) al comma 2-bis dopo le parole «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi i quali, il concerto si intende acquisito.»
1.102
Sigismondi, Rosa
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
“1.2) al medesimo periodo dopo le parole «trenta giorni» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, lo stesso si intende acquisito.»
1.3) al comma 2-bis dopo le parole «decreto legislativo 8 novembre, n. 199» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, il concerto si intende acquisito.»”
1.103
Liris, Sigismondi
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente: ” 1.1. Al comma 2-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: “In ragione della necessità di garantire l’osservanza dei criteri di cui all’articolo 8, comma 1 funzionali all’assolvimento, entro il 2030, degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione europea in materia di energia rinnovabile, per i progetti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di comunicazione dell’avvio della trattazione da parte della Commissione PNRR-PNIEC”.
1.104
Paroli
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:
«1-bis) al comma 2 bis, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: “previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma I, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.”.
1.105
Minasi, Germanà
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), il numero 2.2), è sostituito dal seguente: «dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l’eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, si applica l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, di tale circostanza è dato avviso entro trenta giorni, a cura del competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nei casi in cui, con l’atto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l’atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l’autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.»»;
b) al comma 2, dopo le parole: «anche una dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, da rendersi ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nel caso di progetti soggetti al procedimento autorizzatorio di cui all’articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la legittima disponibilità della superficie necessaria alla realizzazione dei progetti medesimi è comprovata anche mediante attestazione circa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità ed il possibile futuro ricorso alle procedure conseguenti, in virtù del successivo provvedimento di autorizzazione unica. In tal caso, la dichiarazione specifica quali superfici sono ricomprese nell’attestazione di cui al periodo precedente ovvero se quest’ultima è riferita alla totalità della superficie necessaria. Per le superfici non ricomprese nell’attestazione si applica il primo periodo»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai soli fini di cui al comma 2, la legittima disponibilità della superficie necessaria alla realizzazione dei progetti, di cui al comma 2, può essere attestata anche qualora il proponente abbia stipulato uno o più contratti preliminari, ovvero uno o più contratti, anche se sottoposti a condizione sospensiva, aventi ad oggetto l’acquisizione dei diritti o delle servitù occorrenti.
2-ter. La legittima disponibilità della risorsa necessaria alla realizzazione dei progetti può essere attestata anche con le seguenti modalità:
a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del proponente in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza;
b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto in misura almeno pari al 10% dell’investimento previsto.
2-quater. Per le superfici demaniali, per quelle appartenenti al patrimonio di enti pubblici o altrimenti escluse dal ricorso alle procedure conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità ovvero, in ogni caso, per quelle soggette a regime concessorio, la dichiarazione attestante la legittima disponibilità, di cui ai commi 2-bis e 2-ter non è richiesta».
1.106
Trevisi
Al comma 1, lettera e), numero 2.2), capoverso, premettere al primo periodo le seguenti parole: «Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 per l’acquisizione del concerto da parte del competente direttore generale del Ministero della cultura, il predetto concerto si intende acquisito per silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
1.107
Paroli
Al comma 1, lettera e), numero 2.2), sostituire le parole: “può applicarsi” con le seguenti: “si applica”.
1.108
Minasi, Bergesio, Germanà
Al comma 1, lettera e), numero 2.2), le parole: “può applicarsi” sono sostituite dalle seguenti: “si applica”.
1.109
Fregolent
Al comma 1, lettera e), numero 2), punto 2.2.) sostituire le parole: “può applicarsi” con le seguenti: “si applica”.
1.110
Minasi, Bergesio, Germanà
Al comma 1, lettera e), numero 2.2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 e in presenza di dissenso del Ministero della Cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»
1.111
Sigismondi, Farolfi
Al comma 1, lettera e), numero 2.2) dopo le parole: «l’autorizzazione di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in presenza di dissenso del Ministero della Cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»
1.112
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera e), numero 2.2) dopo le parole «l’autorizzazione di cui al primo periodo» inserire le seguenti «La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in presenza di dissenso del Ministero della Cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»
1.113
Fregolent
Al comma 1, lettera e), numero 2, punto 2.2) dopo le parole: «l’autorizzazione di cui al primo periodo» inserire il seguente periodo: «La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in presenza di dissenso del Ministero della cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»
1.114
Fazzone, Paroli
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2.2, dopo le parole: “che comprende l’autorizzazione di cui al primo periodo.” aggiungere il seguente periodo: “La medesima autorizzazione, in presenza di dissenso del Ministero della cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nelle fattispecie di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 199 del 2021.”.
1.115
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera e), numero 2.2), dopo le parole “che comprende l’autorizzazione di cui al primo periodo.” aggiungere il seguente periodo: “La medesima autorizzazione, in presenza di dissenso del Ministero della cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nelle fattispecie di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n 199 del 2021.”.
1.116
Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 2) inserire i seguenti:
2-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Qualora i lavori siano iniziati durante il periodo temporale di cui al primo periodo, la VIA si considera efficace per tutta la durata dei medesimi lavori. In caso di interventi per i quali è previsto l’obbligo di sottoscrivere convenzioni urbanistiche comunque denominate, l’efficacia di cui al primo periodo decorre dalla data della stipula.”;
2-ter) al comma 5, al secondo periodo, la parola “realizzato” è sostituita dalla seguente: “ultimato”.
b) dopo il numero 4) inserire il seguente:
4-bis) dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
“7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di verifica di impatto ambientale rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente legge.”.
1.117
Sigismondi, Tubetti
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) inserire i seguenti:
«2-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Qualora i lavori siano iniziati durante il periodo temporale di cui al primo periodo, la VIA si considera efficace per tutta la durata dei medesimi lavori.”;
2-ter) al comma 5, al secondo periodo, la parola “realizzato” è sostituita dalla seguente: “ultimato”».
1.118
Paroli
Al comma 1, lettera e) dopo il numero 2) inserire i seguenti:
«2-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Qualora i lavori siano iniziati durante il periodo temporale di cui al primo periodo, la VIA si considera efficace per tutta la durata dei medesimi lavori.”;
2-ter) al comma 5, al secondo periodo, la parola “realizzato” è sostituita dalla seguente: “ultimato”».
1.119
Paroli
Al comma 1, lettera e), numero 4), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole “è aggiunto il seguente” con le seguenti: “sono aggiunti i seguenti”
b) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
“7-ter. In tutti i casi, l’autorizzazione paesaggistica si intende compresa nel provvedimento di VIA, anche laddove il parere del Ministero della cultura sia negativo.”.
1.120
Fregolent
Al comma 1, lettera e), numero 4) apportare le seguenti modifiche:
a) alinea, sostituire le parole:”è aggiunto il seguente comma” con le seguenti: “sono sostituite dai seguenti commi”
b) dopo il capoverso “7-bis” è aggiunto il seguente: “7-bis.1. In tutti i casi, l’autorizzazione paesaggistica si intende compresa nel provvedimento di VIA, anche laddove il parere del Ministero della cultura sia negativo.”.
1.121
Germanà, Minasi
Al comma 1, lettera e), numero 4) dopo il capoverso 7-bis aggiungere il seguente:
«7-ter. Il soggetto proponente, nel corso del procedimento di valutazione ambientale, ha la facoltà di presentare varianti al progetto. Nel caso in cui la variante progettuale comporti l’attribuzione della competenza a un’altra autorità, il procedimento prosegue, senza soluzione di continuità, presso quest’ultima.».
1.122
Trevisi
Al comma 1, lettera e), numero 4) dopo il capoverso 7-bis, aggiungere il seguente:
«7-ter. Il soggetto proponente, nel corso del procedimento di valutazione ambientale, ha la facoltà di presentare varianti al progetto. Nel caso in cui la variante progettuale comporti l’attribuzione della competenza a un’altra autorità, il procedimento prosegue, senza soluzione di continuità, presso quest’ultima.».
1.123
Sigismondi, Rosa
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: ” g-bis. All’articolo 208, comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dalle lettere l) e l-bis) dell’articolo 5, ai soli fini del presente comma, per varianti sostanziali si intendono esclusivamente quelle a seguito delle quali gli impianti esistenti aumentino, in misura pari o superiore al dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all’autorizzazione rilasciata».
1.124
Sigismondi, Tubetti
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) all’allegato I-bis alla parte seconda, punto 3.2.3 dopo le parole: “Impianti per la diversificazione della capacità di importazione” aggiungere le seguenti: “e impianti e collegamenti per la produzione nazionale di idrocarburi».
1.125
Paroli, Fazzone
Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
“g-bis) all’allegato I-bis alla parte seconda, punto 3.2.3 dopo le parole: “Impianti per la diversificazione della capacità di importazione” aggiungere le seguenti: “e impianti e collegamenti per la produzione nazionale di idrocarburi”
1.126
Paroli
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al punto 6, la lettera a) è sostituita con la seguente:
«a) Fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50% da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri.»;
2) al punto 8, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici”.
1.127
Paroli
Sopprimere il comma 2.
1.128
Irto, Basso, Fina
Sopprimere il comma 2.
1.129
Fregolent
Sopprimere il comma 2.
1.130
Di Girolamo, Nave, Sironi
Sopprimere il comma 2.
1.131
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere il comma 2.
1.132
Irto, Basso, Fina
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili onshore, il proponente allega all’istanza di VIA di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie, ferma restando la possibilità di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nei casi di cui all’articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003.»
1.133
Fregolent
Sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all’istanza di VIA di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, anche nella forma di contratti preliminari, della superficie e, qualora occorra, delle risorse interessate dalla realizzazione dell’impianto. Restano ferme la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.”
1.134
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “fonti rinnovabili,” aggiungere la seguente: “onshore”;
b) dopo le parole: “progetti medesimi”, aggiungere, in fine, le seguenti: «con esclusione delle aree necessarie per le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, per le quali si applica la possibilità dell’esproprio in base alla normativa vigente; questa ultima esclusione è valida anche per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili offshore. Tale disponibilità si intende legittimamente detenuta in forza di: i) contratti, anche preliminari; ii) della possibilità di esproprio, in base alla normativa vigente; iii) di concessioni demaniali di cui sia stata presentata istanza, e che verranno acquisite nel corso del procedimento autorizzativo, secondo l’attuale disposto dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 387/2003».
1.135
Damiani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole “n. 152 del 2006” sono inserite le seguenti: “nonché all’istanza di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003”;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il comma 4-bis dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, è sostituito dal seguente: “4-bis. Per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”.»
1.136
Sigismondi, Tubetti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole “decreto legislativo n. 152 del 2006”, sono inserite le seguenti: “nonché all’istanza di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003”;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente: “2-bis. Sostituire il comma 4-bis dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con il seguente: “4-bis. Per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”.
1.137
Minasi, Germanà
Al comma 2, dopo le parole “decreto legislativo n. 152 del 2006”, aggiungere le seguenti: «, nonché all’istanza di autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 387 del 2003,».
1.138
Salvitti
Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo n. 152 del 2006» aggiungere le seguenti: «, nonché all’istanza di autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003».
1.139
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 2, sopprimere le parole «attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo,».
1.140
Fregolent
Al comma 2, sostituire le parole: «la legittima disponibilità a qualunque titolo della superficie» con le seguenti: «la legittima disponibilità della superficie derivante dalla titolarità di un diritto di proprietà o di godimento o di altro diritto reale».
1.141
Sigismondi, Farolfi
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «a qualunque titolo,» aggiungere le seguenti «anche nella forma di contratti preliminari»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La previsione del periodo precedente non si applica alle superfici interessate dalle infrastrutture indispensabili e dalle opere di connessione degli impianti nonché, nel caso di impianti eolici, dal sorvolo dei rotori. Per tali superfici resta ferma la possibilità di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.»;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».
1.142
Minasi, Germanà
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “a qualunque titolo,” aggiungere le seguenti «anche nella forma di contratti preliminari»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La previsione del periodo precedente non si applica alle superfici interessate dalle infrastrutture indispensabili e dalle opere di connessione degli impianti nonché, nel caso di impianti eolici, dal sorvolo dei rotori. Per tali superfici resta ferma la possibilità di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio»;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».
1.143
Irto, Basso, Fina
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «a qualunque titolo,» aggiungere le seguenti «anche nella forma di contratti preliminari»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La previsione del periodo precedente non si applica alle superfici interessate dalle infrastrutture indispensabili e dalle opere di connessione degli impianti nonché, nel caso di impianti eolici, dal sorvolo dei rotori. Per tali superfici resta ferma la possibilità di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio»;
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».
1.144
Fregolent
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «a qualunque titolo,» aggiungere le seguenti «anche nella forma di contratti preliminari»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La previsione del periodo precedente non si applica alle superfici interessate dalle infrastrutture indispensabili e dalle opere di connessione degli impianti nonché, nel caso di impianti eolici, dal sorvolo dei rotori. Per tali superfici resta ferma la possibilità di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio»;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».
1.145
Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2:
a) dopo le parole: “a qualunque titolo,” sono inserite le seguenti: “anche nella forma di contratti preliminari,”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle superfici interessate dalle opere di connessione degli impianti e dal sorvolo dei rotori nel caso di impianti eolici. Per tali superfici resta ferma la possibilità di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”;
2) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.”
1.146
Sigismondi, Rosa
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “della superficie” aggiungere le seguenti: “di impianto”;
b) dopo le parole “dei progetti medesimi.” aggiungere il seguente periodo: “Il primo periodo del presente comma non si applica per i progetti che abbiano già ottenuto la comunicazione di cui all’articolo 23 comma 4, secondo periodo.”.
1.147
Irto, Basso, Fina
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “della superficie” aggiungere le seguenti: “di impianto”;
b) dopo le parole “dei progetti medesimi.” aggiungere il seguente periodo: “Per i progetti che abbiano già ottenuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, non si applica quanto previsto al primo periodo del presente comma.”
1.148
Minasi, Germanà
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “della superficie” aggiungere le seguenti: «di impianto»;
b) dopo le parole “dei progetti medesimi.” aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente a quanto previsto al periodo precedente, per i progetti che abbiano già ottenuto la comunicazione di cui all’articolo 23 comma 4, secondo periodo, non si applica quanto previsto al primo periodo del presente comma.»
1.149
Paroli
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “della superficie” sono aggiunte le seguenti: “di impianto”;
b) dopo le parole “dei progetti medesimi.” è aggiunto il seguente periodo: “Conseguentemente a quanto previsto al periodo precedente, per i progetti che abbiano già ottenuto la comunicazione di cui all’articolo 23 comma 4, secondo periodo, non si applica quanto previsto al primo periodo del presente comma.”
1.150
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2 sopprimere le parole: «e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.».
1.151
Paroli
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «qualora occorra,», sono inserite le seguenti: « la richiesta»
b) dopo le parole «dei progetti medesimi», sono inserite le seguenti: «, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse e per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano di nuova costruzione, e da quelli fotovoltaici»
1.152
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2 sostituire le parole: «della risorse» con le seguenti: «delle risorse».
1.153
Paroli
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il periodo precedente non si applica agli impianti di produzione di energia da fonte eolica, per i quali continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 12, comma 4-bis del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
1.154
Paroli
Al comma 2, inserire infine il seguente periodo:
“La disponibilità della superficie deve essere attestata con riferimento all’area dell’impianto e non anche delle opere per la connessione alla rete elettrica”.
1.155
Fregolent
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La disponibilità della superficie deve essere attestata con riferimento all’area dell’impianto e non anche delle opere per la connessione alla rete elettrica”.
1.156
Minasi, Germanà
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto al primo periodo, per gli impianti eolici e idroelettrici, nonché i relativi impianti di accumulo, il proponente può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse in sede di presentazione della domanda di autorizzazione unica.»
1.157
Rosa, Sigismondi
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: “Salvo nel caso in cui la disponibilità della superficie non derivi da diritto di proprietà, la proroga di cui al comma 5 dell’articolo 25 del 3 aprile 2006, n. 152 non può essere rilasciata superati i dieci anni, da computare a partire dalla data in cui è stato rilasciato il primo provvedimento di valutazione di impatto ambientale. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti di proroga la cui istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore del presente decreto e per i quali l’istruttoria non sia iniziata, salvo che il proponente non dimostri di aver già dato avvio ai lavori.”
1.158
Irto, Basso, Fina
Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: «Per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili e per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano di nuova costruzione, e da quelli fotovoltaici, la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie, a qualsiasi titolo, potrà includere la richiesta, da parte del proponente, della dichiarazione di pubblica utilità nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.»
1.159
Paroli
Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi:
«Resta inteso che, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili e per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano di nuova costruzione, e da quelli fotovoltaici, la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie, a qualsiasi titolo, potrà includere la richiesta, da parte del proponente, della dichiarazione di pubblica utilità nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.»
1.160
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta inteso che, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili e per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano di nuova costruzione, e da quelli fotovoltaici, la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie, a qualsiasi titolo, potrà includere la richiesta, da parte del proponente, della dichiarazione di pubblica utilità nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.»
1.161
Paroli
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
“2-bis. Al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV alla Parte Seconda, punto 8, lettera a), dopo la parola «abitati» sono aggiunte le seguenti interclusi: «o inseriti in lotti interclusi dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici»
1.162
Paroli
Al comma 3 sostituire le parole: “nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui” con le seguenti: “nel limite di spesa di 2.500.000 di euro annui”.
1.163
Durnwalder, Patton
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. L’articolo 3, comma 1, lettera c), numero c1) del decreto ministeriale 5 maggio 2011, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, deve essere interpretato nel senso che ai fini della individuazione della data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico rileva esclusivamente il suo collegamento fisico in parallelo alla rete elettrica, a prescindere sia dalla sua effettiva entrata in funzione, sia dalla materiale produzione di energia elettrica.».
1.164
Parrini, Giorgis
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «A tal fine» con le seguenti: «Ai fini di cui al presente comma».
1.165
Liris, Sigismondi
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il programma di cui al comma 1, ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione».».
1.166
Nave, Di Girolamo, Sironi
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano esclusivamente ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo».
1.167
Paroli
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
“5.bis. All’articolo 8, comma 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., il periodo «I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell’incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.» è sostituito dal seguente: «I commissari, laddove collocati in quiescenza o comunque cessati dall’appartenenza ai ruoli di amministrazioni pubbliche nel corso dello svolgimento dell’incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; nel primo caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5, mentre nel secondo si applica, a ogni effetto, il regime valevole per i componenti della Commissione di cui al comma 1.».”.
1.168
Cantalamessa, Germanà
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L’art. 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è abrogato.

1.169
Paroli
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Il comma 3, dell’articolo 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102, è abrogato.»
1.170
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Il comma 3 dell’articolo 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102, è abrogato.»
1.171
Nicita
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
“5-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) alle conclusioni del parere richiesto all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con particolare riferimento al coefficiente di accelerazione di gravità e alle corrispondenze con faglie sismiche attive e capaci»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. tutti i pareri e le valutazioni di legge, inclusi quelli di cui al precedente comma, devono essere elaborati in un tempo congruo all’analisi. Nel caso di variazione, totale o parziale, nella composizione dei membri delle competenti commissioni VIA e VAS, a ciascun nuovo membro deve essere assicurato un tempo supplementare di analisi congruo ad una valutazione effettiva e completa del progetto. Ciascuno degli enti e ciascuna della Commissioni pertinenti al rilascio di un parere possono, in ogni momento, con adeguata motivazione, richiedere un supplemento d’indagine.»
1.172
Fregolent
Dopo il comma 5, inserire il seguente comma: “5-bis. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, a partire dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 19 giugno 2024, “FER 2″, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.”
1.173
Sigismondi, Rosa
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole: “entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50 nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture” sono sostituite con le seguenti: “entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, procedure e provvedimenti semplici, efficaci, trasparenti, pubblici e non discriminatori, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50 per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici”.
1.174
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
“5-bis. All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50 nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, procedure e provvedimenti semplici, efficaci, trasparenti, pubblici e non discriminatori, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50 per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici».”
1.175
Naturale, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l’ARERA definisce entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l’allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»
1.176
Fregolent
Dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l’ARERA definisce entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l’allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione”
1.177
Fregolent
Dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis. Al fine di favorire l’adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell’autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.”
1.178
Naturale, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo il comma 5, inserire, in fine, il seguente:
«5-bis. Al fine di favorire l’adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell’autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto».
1.0.1
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di RAEE da fotovoltaico)
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24-bis, comma 2, le parole «, depositando il relativo importo nel proprio trust» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale importo non potrà essere inferiore a quanto determinato per la garanzia finanziaria di cui al comma 1 e dovrà essere interamente versato nel proprio trust nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto che ne definisce il valore.»;
b) all’articolo 38, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il sistema collettivo che gestisce la raccolta differenziata dei RAEE professionali in accordo all’articolo 13, che indebitamente non ritira a titolo gratuito un RAEE, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 450 ad euro 1.200, per ciascun RAEE professionale non ritirato o ritirato a titolo oneroso.».
1.0.2
Rapani
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di RAEE da fotovoltaico)
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 apportare le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24-bis, comma 2, le parole «, depositando il relativo importo nel proprio trust» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale importo non potrà essere inferiore a quanto determinato per la garanzia finanziaria di cui al comma 1 e dovrà essere interamente versato nel proprio trust nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto che ne definisce il valore.»;
b) all’articolo 38, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis Il sistema collettivo che gestisce la raccolta differenziata dei RAEE professionali ai sensi dell’articolo 10, che indebitamente non ritira a titolo gratuito un RAEE, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 450 ad euro 1.200, per ciascun RAEE professionale non ritirato o ritirato a titolo oneroso.».
1.0.3
Russo, Pogliese, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di stazioni di rifornimento di idrogeno)
1. Al fine di garantire l’adempimento alla Componente 2 della Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché al fine di garantire la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle merci, nelle more della definizione degli standard nazionali per realizzazione e l’esercizio di stazioni di rifornimento di idrogeno a fini di propulsione di imbarcazioni, le autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio delle stazioni di rifornimento fisse per la propulsione di imbarcazioni sono subordinate alle verifiche di sicurezza di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 9 maggio 2007 recante direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
2. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le regole tecniche per la realizzazione, installazione ed esercizio delle stazioni di rifornimento di idrogeno a fini di propulsione di imbarcazioni.
3. In assenza di rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, entro 30 giorni dall’istanza presentata dall’interessato all’amministrazione procedente nelle forme di legge, il potere autorizzativo è esercitato, entro i successivi 30 giorni, dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».
1.0.4
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di implementare iniziative volte alla tutela ambientale, al raggiungimento dell’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto, previsto dall’Agenda 2030 ed in linea con i principi di mitigazione del consumo di suolo di cui all’articolo 11 della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) del 5 luglio 2023, nonché di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all’articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell’impianto preesistente. In tal caso, l’incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.”».
1.0.5
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
1. All’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole “obiettivi del PNRR” sono aggiunte in fine le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici come definiti dalle Linee Guida del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate nel mese di giugno 2022».
1.0.6
Sigismondi, Tubetti
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
All’articolo 20, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».
1.0.7
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
1. All’articolo 20, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».
1.0.8
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
1. All’articolo 20, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.”».
1.0.9
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
All’articolo 20, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».
1.0.10
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l’attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l’integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, per l’attuazione delle misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2023, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.
3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.».
1.0.11
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fotovoltaico su terreni agricoli)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le disposizioni previste non si applicano, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:
a) impianti di potenza fino a 3 MW realizzati da imprese agricole nel limite massimo del 10% della superficie agricola nella disponibilità dell’imprenditore agricolo che realizza l’intervento;
b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all’autoconsumo;
c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.».
1.0.12
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fotovoltaico su terreni agricoli)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le disposizioni previste non si applicano, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:
a) impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole;
b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all’autoconsumo;
c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.».
1.0.13
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)
1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e promuovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica UE ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura di 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.
3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell’uso di fonti di energia fossile;
b. proporre soluzioni che favoriscano l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70% dell’energia autoprodotta.
c. valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell’uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;
d. rispettare i criteri di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà stabilire le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Gestore dei Servizi Energetici effettuerà controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l’interruzione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il periodo 2025-2027 si provvede a valere sui proventi derivanti dal sistema per lo scambio di quote di emissione CO2 (Emission Trading Scheme – ETS».
1.0.14
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)
1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e promuovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica UE ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura di 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.
3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell’uso di fonti di energia fossile;
b) proporre soluzioni che favoriscano l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70% dell’energia autoprodotta.
c) valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell’uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;
d) rispettare i criteri di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà stabilire le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Gestore dei Servizi Energetici effettuerà controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l’interruzione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per il periodo 2025-2027 si provvede mediante le risorse derivanti dai proventi ETS.»
1.0.15
Fazzone, Ternullo
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di implementare iniziative volte alla tutela ambientale, al raggiungimento dell’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto, previsto dall’Agenda 2030 ed in linea con i principi di mitigazione del consumo di suolo di cui all’articolo 11 della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) del 5/7/2023, nonché di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all’articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell’impianto preesistente. In tal caso, l’incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.”».
1.0.16
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. All’articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell’impianto preesistente. In tal caso, l’incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.».
1.0.17
Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Procedura Abilitativa Semplificata per le imprese a forte consumo di energia che intendano realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili)
1. La realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 MW di proprietà delle imprese a forte consumo di energia elettrica, regolarmente iscritte all’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, è sempre sottoposta a Procedura Abilitativa Semplificata se l’impianto insiste sulle aree definite dall’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e ha almeno una delle seguenti caratteristiche: – è finalizzato all’autoconsumo; è realizzato su terreni industriali di proprietà delle imprese stesse; – è realizzato su terreni terzi di proprietà di terzi, con cui le imprese abbiano concluso o intendano concludere un contratto di Partenariato pubblico-privato, e/o siano connessi a tali impianti sia fisicamente (on site) sia virtualmente (off site). Sono conseguentemente aggiornate le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.».
1.0.18
Centinaio
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Semplificazioni autorizzative in materia di turismo all’aria aperta)
1. Al fine di favorire la semplificazione propedeutica al processo di ammodernamento delle strutture ricettive all’aria aperta, nonché di armonizzare la normativa vigente con quanto già previsto dall’articolo 3, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è modificato come segue:
a) all’allegato A, lettera A. 27 è aggiunto infine il seguente periodo: “; installazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle piazzole ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico- costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi;”
b) all’allegato B, lettera B. 26, è aggiunto infine il seguente periodo: “; interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto, già munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle piazzole, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva;”».
1.0.19
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 5 maggio 2011)
L’articolo 3, comma 1, lettera c), n. c1) del decreto ministriale 5 maggio 2011, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, deve essere interpretato nel senso che ai fini della individuazione della data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico rileva esclusivamente il suo collegamento fisico in parallelo alla rete elettrica, a prescindere sia dalla sua effettiva entrata in funzione, sia dalla materiale produzione di energia elettrica.».
Art. 2
2.1
Di Girolamo, Nave, Sironi
Sopprimere l’articolo.
2.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
b) sopprimere il comma 4;
c) al comma 5, sopprimere la lettera c).
2.3
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
2.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.5
Rosa, Sigismondi
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire la parola «proseguono» con le seguenti «possono proseguire»;
b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo le parole “area occupata” aggiungere le seguenti: “b) quando siano di proprietà di soggetti pubblici e concesse a soggetti industriali che intendano attuare la misura energy release,”.»
2.6
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere il comma 3.
2.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 3 sopprimere le parole da: «tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario» fino a: «nonché».
2.8
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. In ogni caso, la scadenza di una eventuale proroga delle concessioni di coltivazione di idrocarburi non può eccedere il limite temporale concordato di decarbonizzazione.».
2.9
Irto, Basso, Fina
Sopprimere il comma 4.
2.10
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere il comma 4.
2.11
Di Girolamo, Nave, Sironi
Sopprimere il comma 4.
2.12
Lorefice, Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 4 sostituire la parola: «nove» con le seguenti: «undici e mezzo».
2.13
Murelli, Minasi, Germanà
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole “dalla legge 27 aprile 2022, n. 34” aggiungere le seguenti “come sostituito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11”;
Conseguentemente, al medesimo comma 5 dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) al comma 5 lettera b) sostituire le parole “al punto di scambio virtuale (PSV)” con le parole “sul MGAS gestito dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.”
2.14
Paroli
Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole “dalla legge 27 aprile 2022, n.34” aggiungere le seguenti “come sostituito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11”;
Conseguentemente, al medesimo comma 5 dopo la lettera e) inserire la seguente:
f) al comma 5 lettera b) sostituire le parole “al punto di scambio virtuale (PSV)” con le parole “sul MGAS gestito dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.” Testo relazione tecnica
2.15
Fregolent
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “dalla legge 27 aprile 2022, n.34” aggiungere le seguenti “come sostituito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11”;
b) dopo la lettera e) inserire la seguente: “e-bis) al comma 5 lettera b) le parole “al punto di scambio virtuale (PSV)” sono sostituire con le seguenti: “sul MGAS gestito dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.”
2.16
Paroli
Al comma 5, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole:
“ed è aggiunto infine il seguente periodo:
“Dette procedure dovranno essere concluse entro e non oltre entro il 30 giugno 2025. I volumi di gas ai clienti industriali energivori dovranno essere offerti entro e non oltre il 31 ottobre 2025.””
2.17
Irto, Basso, Fina
Al comma 5, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: “e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Dette procedure dovranno essere concluse entro e non oltre entro il 30 giugno 2024. I volumi di gas ai clienti industriali energivori dovranno essere offerti entro e non oltre il 31 ottobre 2025.»”
2.18
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 5 sopprimere la lettera c).
2.19
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
2.20
Paroli, Fazzone
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e la competitività dei consumi industriali»;
b) al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Sono consentiti, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all’articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all’articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po a distanza di almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, nonché il rilascio di concessioni di coltivazione di gas sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest’ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalla costa, a condizione che:
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i titolari di concessioni esistenti e i soggetti richiedenti nuove concessioni sulla base delle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.”».
2.21
Sigismondi, Farolfi
Al comma 5, dopo la lettera e) inserire la seguente: “e-bis) al comma 5, lettera b) sostituire le parole “al punto di scambio virtuale (PSV)” con le parole “sul MGAS gestito dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.”
2.22
Minasi, Germanà
Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:
“6-bis. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell’utilizzo delle migliori tecnologie innovative in materia di controlli, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza energetica e di tutela dell’ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, all’articolo 40-ter del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, come modificato dall’articolo 12-bis del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «si applica fino al 31 dicembre 2024 e» sono sostituite da «si applica a regime, e»”.
2.23
Paroli
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell’utilizzo delle migliori tecnologie innovative in materia di controlli, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza energetica e di tutela dell’ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, all’articolo 40-ter del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, come modificato dall’articolo 12-bis del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «si applica fino al 31 dicembre 2024 e» sono sostituite da «si applica a regime, e»”.
2.24
Sigismondi, Rosa
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: “6-bis. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell’utilizzo delle migliori tecnologie innovative in materia di controlli, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza energetica e di tutela dell’ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, all’articolo 40-ter del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, le parole: “si applica fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “si applica a regime”.
2.25
Paroli
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
“6-bis. Al decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 inserire al punto 3.2.3 dell’Allegato I, dopo le parole “Impianti per la diversificazione della capacità di importazione” le seguenti “e impianti e collegamenti per la produzione nazionale”.
2.26
Paroli
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
“6-bis. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 82-sexies, aggiungere il seguente: “82-septies. Le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, ivi incluse le intese regionali, i giudizi di compatibilità ambientale, ove previsti, rilasciati da qualsiasi amministrazione, nell’ambito delle procedure autorizzative alla perforazione in terraferma per attività esplorative o di sviluppo in un permesso di ricerca o in una concessione di coltivazione per idrocarburi e alla relativa messa in produzione, comprese le opere connesse, funzionali e strumentali, quale il collegamento, si considerano validamente acquisiti per le successive autorizzazioni del medesimo tipo, a condizione che siano afferenti alla medesima area pozzo. Restano salve le autorizzazioni e approvazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, per le quali le intese di cui al comma 2, dell’articolo 3 dell’Accordo Stato Regioni del 24 aprile 2001 già rilasciate si intendono acquisite, salvo diversamente disposto dai competenti uffici del Ministero della Transizione Ecologica in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli atti autorizzativi già rilasciati, per le attività da autorizzare successivamente afferenti alla medesima area pozzo.”.
2.27
Paroli
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
“6-bis. Al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/2413 ed al Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023), all’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 3-bis, dopo le parole: “del presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “e dei carburanti sostenibili per l’aviazione di cui al Regolamento (UE) 2023/2405 del 18 ottobre 2023,”
b. al comma 4, le parole: “integrazione degli elenchi” sono sostituite con le seguenti: “aggiornamento degli elenchi”; è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con i medesimi decreti possono essere previste distinzioni tra i diversi vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi di cui al comma 1 in conformità con quanto disciplinato all’ articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001, come modificato dalla Direttiva UE 2023/2413.”
6-ter. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 è abrogato. La riduzione delle emissioni di gas serra, a decorrere dal 2024, è assicurata applicando quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.»,
Conseguentemente la rubrica dell’articolo è così sostituita: “(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti e per la promozione dei carburanti sostenibili).
2.28
Nicita
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
“6-bis. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Zone Industriali di Interesse Strategico Nazionale (ZIS). Tali aree sono individuate dalla presenza congiunta di uno o più siti già riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale, nonché di ulteriori siti e impianti i quali, ancorché non riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale, svolgono attività che si pongono in una relazione di stretta complementarietà tecnologica, infrastrutturale, strategica, industriale e occupazionale con siti di interesse strategico nazionale, localizzati nella medesima zona geografica, anche ai fini della programmazione della riconversione energetica, ecologica e occupazionale. Gli impianti e i siti la cui attività o dotazione infrastrutturale è funzionale a quella di siti di interesse strategico nazionale, che insistono nella medesima zona geografica industriale, sono inseriti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella ZIS territoriale e sono soggetti a prescrizioni selettive, per un periodo massimo di trentasei mesi, strettamente funzionali alla continuità produttiva dei siti di interesse strategico nazionale che insistono nella medesima area, e alla realizzazione dei piani di conversione ecologica e industriale programmati, nel rispetto della legislazione vigente. Con il medesimo decreto che istituisce una ZIS, il Governo ne definisce gli ambiti e le competenze, nominando un Commissario responsabile del monitoraggio delle prescrizioni.”
2.29
Paroli
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è soppressa.».
2.30
Nicita
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024, all’articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola “adottate” sono inserite le seguenti: “, a seguito di un periodo di consultazione non superiore a sei mesi,”
b) dopo la parola “realizzabile” sono inserite le seguenti: “, entro il termine massimo di trentasei mesi successivi al termine della consultazione”
2. Entro 60 giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Governo riesamina i propri atti emanati in applicazione della previgente formulazione dell’articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e provvede, ove necessario, a nuova emanazione degli stessi.»
2.0.1
Rosa, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all’incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all’uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l’autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All’articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “3. L’energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all’interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all’interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.”.
3. All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: “In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all’interno dei territori degli enti locali stessi.”.
4. All’articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “fino a 200 kW” sono sostituite con le parole “fino ad 1 MW”;
b) dopo le parole “di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.».
2.0.2
Nave, Di Girolamo, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all’incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all’uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l’autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All’articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “3. L’energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all’interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all’interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.”.
3. All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: “In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all’interno dei territori degli enti locali stessi.”.
4. All’articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “fino a 200 kW” sono sostituite con le parole “fino ad 1 MW”;
b) dopo le parole “di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.».
2.0.3
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all’incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all’uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l’autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All’articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “3. L’energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all’interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all’interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.”.
3. All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: “In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all’interno dei territori degli enti locali stessi.”.
4. All’articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “fino a 200 kW” sono sostituite con le parole “fino ad 1 MW”;
b) dopo le parole “di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.».
2.0.4
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di carburanti sostenibili – attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 e del Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023)
1. All’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 3-bis, dopo le parole: “del presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “e dei carburanti sostenibili per l’aviazione di cui al Regolamento (UE) 2023/2405 del 18 ottobre 2023,”
b. al comma 4, le parole: “integrazione degli elenchi” sono sostituite con le seguenti: “aggiornamento degli elenchi”; è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con i medesimi decreti possono essere previste distinzioni tra i diversi vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi di cui al comma 1 in conformità con quanto disciplinato all’ articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001, come modificato dalla Direttiva UE 2023/2413.”
2. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 è abrogato. A decorrere dal 2024, la riduzione delle emissioni di gas serra, è assicurata applicando quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».
2.0.5
Rapani
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione delle catastrofi naturali)
1. Al fine di promuo¬vere una gestione forestale sostenibile, i Comuni programmano entro il 31 gennaio di ogni anno, e anche per lotti:
a) operazioni di pulizia e di manuten¬zione, soprattutto nelle aree a più elevato ri¬schio, riguardanti:
a. la riduzione della biomassa com¬bustibile;
b. il ripristino e il mantenimento di un’efficiente viabilità forestale;
c. opere di sistemazione idraulico-fo¬restali;
d. il ripristino e il mantenimento in efficienza dei luoghi di prelievo dell’acqua;
b) opere di ripulitura e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree perime¬trali e secondarie, nonché della viabilità principale e secondaria;
c) la sistemazione di scarpate che pre¬sentano piccoli smottamenti o dissesti;
d) il ripristino e il mantenimento della vegetazione erbacea negli inclusi particellari non boscati e nelle aree aperte limitrofe alle superfici boschive, tramite l’eliminazione to¬ tale o parziale degli arbusti che hanno in¬ vaso l’incluso;
e) il diradamento e la potatura delle piante forestali cresciute nello spazio aperto;
f) la ripulitura delle fasce ecotonali.
2. I Comuni territorialmente compe¬tenti per la gestione e la manutenzione dei terreni demaniali possono favorire l’esercizio dell’uso civico di pascolo sugli stessi.
3. Con decreto del Ministero dell’am¬biente e della sicurezza energetica, da adot¬tare entro novanta giorni dalla data di en¬trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono de¬finite le ragioni e le casistiche per le quali i Comuni, in coerenza con la pianificazione forestale, possono adottare piani di inter¬vento straordinari, aventi a oggetto il miglio¬ramento della stabilità del patrimonio fore¬stale, il rafforzamento delle sue potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle condizioni per la sua valorizzazione economica.
4. I Comuni possono vietare l’esca¬vazione dei terreni con mezzi meccanici per la realizzazione di piste carrabili.
5. Le funzioni di vigilanza e di accerta¬mento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sono esercitate dal Co¬mando unità forestali, ambientali e agroali¬mentari dell’Arma dei carabinieri.».
2.0.6
Rosa, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizione in materia autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
Al comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo le parole “si intende rilasciata.” aggiungere in fine il seguente periodo: “Su richiesta del privato, l’autorità competente rilascia, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuta autorizzazione. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’attestazione dell’autorità o, in mancanza, del privato sono notificate da quest’ultimo alle amministrazioni interessate al progetto.”».
2.0.7
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, è aggiunto il seguente periodo:
“Alle attività tecnico-specialistiche oggetto delle convenzioni di cui al precedente periodo, si applica una percentuale delle spese generali determinata dal rapporto tra costi indiretti e costi diretti afferenti alle attività svolte, prendendo a riferimento l’ultimo bilancio societario approvato”».
2.0.8
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “fino a 200 kW” sono sostituite con le parole “fino ad 1 MW”;
b) dopo le parole “di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199″».
2.0.9
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Contributo al Fondo per rispondere alle perdite e danni)
1. Al fine di assicurare la partecipazione dell’Italia, in linea con gli impegni assunti, al Fondo per rispondere alle perdite e danni istituito sulla base delle decisioni 2/CP.27, 1/CP.28, 2/CMA.4 e 5/CMA.5 della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e della Conferenza delle Parti che serve la Riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi (CMA), adottate rispettivamente nelle sessioni 27° e 28° (COP27 e COP28) e nelle sessioni 4° e 5° (CMA4 e CMA5), è autorizzato l’impiego delle risorse del Fondo italiano per il clima di cui all’articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:
a) nel limite di 60 milioni di euro per l’anno 2025 a valere sulla quota destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto non impiegata nelle annualità 2023 e 2024;
b) nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2025 a valere sulla quota destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto per le annualità 2025 e 2026.
2. Ulteriori risorse necessarie a finanziare il Fondo per rispondere alle perdite e danni di cui al comma 1 possono essere reperite, secondo modalità e condizioni previste dalla regolamentazione del medesimo Fondo, anche mediante il ricorso a finanziamenti concessionali a valere sul Fondo italiano per il clima.».
2.0.10
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)
1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e promuovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica UE ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura di 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.
3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell’uso di fonti di energia fossile;
b. proporre soluzioni che favoriscano l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70% dell’energia autoprodotta.
c. valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell’uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;
d. rispettare i criteri di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà stabilire le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Gestore dei Servizi Energetici effettuerà controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l’interruzione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per il periodo 2025-2027 si provvede mediante le risorse derivanti dai proventi ETS.».
Art. 3
3.1
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
“0a) all’articolo 63-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: “le misure si salvaguardia di cui all’articolo 65, commi 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all’articolo 65, comma 7”,
b) al comma 4, le parole: “dai rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “da rappresentanti, adeguatamente delegati,”;
c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: “5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l’Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell’uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l’Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l’Osservatorio assegna all’Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.
5-quater. Per le finalità di cui al comma 5-bis, l’Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto in quanto enti di coordinamento dell’intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell’articolo 7 commi 5 e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell’ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l’erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7 comma 5 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.
5-sexies. In conseguenza dell’aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l’Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all’articolo 11 del DM 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell’Osservatorio.”
3.2
Irto, Fina, Basso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
“0a) all’articolo 63-bis, dopo la lettera 5-bis è aggiunta la seguente: “5-ter. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell’intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell’ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l’erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.”
3.3
Paroli
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), capoverso “i-bis”, le parole: «e industriali» sono soppresse;
2) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: “e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione, ove presenti.”;”;
3) dopo la lettera e) è aggiunta in fine la seguente:
“e-bis) all’articolo 154:
1) al comma 1, dopo le parole: “chi inquina paga” sono inserite le seguenti: “, nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento (UE) 741/2020».
2) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, comprese quelle relative ai costi da riconoscere agli enti gestori dell’irrigazione collettiva per l’adduzione, il trasporto, il controllo e la gestione delle acque destinate al riuso attraverso la rete dei canali irrigui.».
3.4
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera a), al capoverso “i-bis), sopprimere le parole: “e industriali”.
3.5
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 1, lettera a) capoverso “1-bis) sostituire le parole: «con la normativa eurounitaria» con le seguenti: «conformemente alle prescrizioni minime di qualità richieste per il riutilizzo specifico secondo la relativa normativa nazionale o euro-unitaria di riferimento».
3.6
Sigismondi, Tubetti
Al comma 1, lettera a), capoverso “i-bis”, dopo le parole: “normativa eurounitaria” aggiungere, in fine, le seguenti: “e rese idonee ad essere direttamente utilizzate a fini irrigui, civili o industriali tramite reti di distribuzione o trasporto su gomma”.
3.7
Paroli
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: “normativa eurounitaria” inserire le seguenti: “e rese idonee ad essere direttamente utilizzate a fini irrigui, civili o industriali tramite reti di distribuzione o trasporto su gomma”.
3.8
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e rese idonee ad essere direttamente utilizzate a fini irrigui, civili o industriali, tramite reti di distribuzione e trasporto su gomma”;
3.9
Testor, Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole “e le Province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse;
b) al numero 2), punto 2.1), le parole: “, dopo le parole «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»” sono soppresse;
c) al numero 3), comma 10-quater le parole “e le Province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.
3.10
Durnwalder, Unterberger, Patton
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) al numero 2), punto 2.1), sopprimere le seguenti parole: «dopo le parole: “Le regioni” sono inserite le seguenti: “e le province autonome di Trento e di Bolzano” e»;
c) al numero 3), capoverso «10-quater», sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»
3.11
Sigismondi, Rosa
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole “della presente parte terza qualora, ” inserire le seguenti: “previa valutazione e connesso parere da rilasciare in Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici di cui all’art. 63-bis, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano di gestione delle acque del distretto idrografico di riferimento in attuazione dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE,”
3.12
Parrini, Giorgis
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «purché».
3.13
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso “10-quater,” aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tenuto conto del ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione quali soggetti titolari della concessione di trasporto delle acque ai fini del convogliamento delle stesse e, anche in funzione delle attività di controllo e di verifica della qualità dei parametri chimico-fisici nelle attività di pianificazione dell’utilizzo delle acque affinate in agricoltura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al Regolamento 2020/741/UE, occorre assicurare una partecipazione attiva dei consorzi di bonifica nell’ambito delle attività di gestione delle acque ai fini del riuso, riconoscendo agli stessi, oltre al recupero dei costi per la veicolazione delle acque, anche di quelli sostenuti per le fasi inerenti la gestione di controllo, di programmazione e di registrazione degli usi irrigui;».
3.14
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 1 lettera d) numero 2), sostituire le parole “compatibilmente con la normativa euro-unitaria” con le seguenti “conformemente alle prescrizioni minime di qualità richieste per il riutilizzo specifico secondo la relativa normativa nazionale o euro-unitaria di riferimento”;
3.15
Paroli
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
“e) all’articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso» e dopo il primo periodo è inserito il seguente “In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti.”.
3.16
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) all’articolo 141, comma 2, dopo le parole: “e di depurazione” sono inserite le seguenti: “, nonché di riuso”, e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti.”».
3.17
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) all’articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso» e dopo il primo periodo è inserito il seguente “In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti.»
3.18
Paroli
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all’articolo 141, comma 2, le parole: “delle acque reflue” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché di riuso delle acque reflue nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020″».
3.19
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole “nonché di riuso” con le seguenti “nonché di affinamento ai fini del riuso”
3.20
Sigismondi, Tubetti
Al comma 1, alla lettera e) aggiungere, in fine le seguenti parole: “e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti.”.”.
3.21
Paroli, Fazzone
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1aggiungere in fine le seguenti lettere:
“e-bis) all’articolo 147, comma 2, alinea dopo le parole: “degli ambiti territoriali ottimali” sono inserite le seguenti: “favorendo l’aggregazione su base regionale,”;
e-ter) all’articolo 154, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini del riutilizzo per scopi agricoli, civili, ambientali e industriali delle acque affinate, e in linea con quanto disciplinato dall’articolo 99, comma1, l’ARERA per i soggetti sottoposti alla sua regolazione, disciplina le modalità economico-tariffarie idonee a garantire il finanziamento degli investimenti per i progetti sostenibili di riutilizzo di acqua affinata nonché il recupero integrale dei costi ambientali e della risorsa (ERC).».”;
2) dopo il comma 1 inserire il seguente:
“1-bis. Al fine di favorire le interconnessioni tra sistemi acquedottistici di diversi ambiti territoriali ottimali, per un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse idriche, il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può essere integrato, in via straordinaria, con le modalità di cui al medesimo comma 516, mediante l’inserimento di interventi infrastrutturali recanti la predetta finalità, proposti congiuntamente da soggetti gestori del servizio idrico integrato di ambiti territoriali ottimali contermini, anche se ricadenti in differenti regioni. Gli interventi di cui al periodo precedente sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al finanziamento di tali interventi sono assegnate, in via prioritaria, le risorse rivenienti dal definanziamento, a qualsiasi titolo, degli interventi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.”
3.22
Paroli
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
“e-bis) all’articolo 149-bis, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in house ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 interamente pubbliche, partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, l’affidamento diretto può altresì avvenire a favore di società in house ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 175 del 2016 con partecipazione obbligatoria di capitali privati, a condizione che:
a) le medesime siano partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale e abbiano come oggetto sociale esclusivo la gestione del servizio idrico integrato;
b) il socio privato sia selezionato mediante procedure di evidenza pubblica;
c) il socio privato, direttamente o indirettamente, detenga una quota del capitale sociale non superiore a un quinto;
d) al socio privato non spetti l’esercizio di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.».”
3.23
Sigismondi, Farolfi
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) All’articolo 154, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: “chi inquina paga” inserire le seguenti: “nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE”».
3.24
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) All’articolo 154, comma 1, dopo le parole: “chi inquina paga” sono aggiunte le seguenti: “nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE.”».
3.25
Paroli
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
“e-bis) All’articolo 154, comma 1, dopo la locuzione «chi inquina paga” sono aggiunte le seguenti parole” nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE”.
3.26
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) “All’articolo 154, comma 1, dopo la locuzione “chi inquina paga” sono aggiunte le seguenti parole “nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE”.».
3.27
Paroli
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
“e-bis) all’articolo 172, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3.1. Nelle more del perfezionamento del subentro da parte del gestore unico d’ambito, il gestore uscente che ha operato conformemente alla regolazione in materia di subentro ha diritto al riconoscimento dei costi di gestione nonché di quelli sostenuti per realizzare gli interventi previsti dal Programma degli Interventi approvati dall’ente d’ambito, ivi inclusi quelli necessari per il superamento delle infrazioni UE, per gli interventi coperti da fondi PNRR e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale, garantendo la continuità e la qualità del servizio fino all’effettivo subentro. Le tariffe sono determinate dall’ente d’ambito ai sensi della vigente regolazione da parte di ARERA.”
3.28
Irto, Basso, Fina
Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
“e-bis) all’Allegato 5, punto 1.2.1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al fine di agevolare lo sviluppo di attività di economia circolare, il Ministero della transizione ecologica e della sicurezza energetica, di concerto con le regioni, definisce valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3 sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo per processi di recupero, di riciclo o di simbiosi industriale.»”
3.29
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 1, dopo le parole “sul territorio nazionale”, aggiungere le seguenti “inclusi gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria”.
3.30
Salvitti
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 147, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) coincidenza di norma dell’ambito con l’intero territorio regionale. Le regioni che, alla data del 1° gennaio 2025, risultino caratterizzate da una suddivisione subregionale degli ambiti devono, entro il 30 giugno 2025, istituire ambiti comprendenti l’intero territorio regionale ovvero confermare la scelta subregionale con appositi provvedimenti motivati che ne esplicitino puntualmente le ragioni, evidenziando, in particolare, le necessità territoriali, le efficienze organizzative e gestionali nonché i maggiori benefici per la complessiva utenza regionale.”».
3.31
Salvitti
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’ARERA definisce la tariffa, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquisendo tutti i necessari elementi dal soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), e previa interlocuzione tecnica con i soggetti gestori.”».
3.32
Paroli, Fazzone
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Al fine di garantire una gestione del servizio idrico integrato in linea con gli standard di efficienza e qualità previsti dalla regolazione di settore, nell’ambito delle attività di ricognizione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di quelli minimi di cui agli indicatori dell’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, gli enti di governo dell’ambito devono verificare la ricorrenza delle condizioni per la eventuale risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In ogni caso, la gestione del servizio può proseguire solo a seguito di adeguata motivazione da parte dell’ente di governo dell’ambito. L’ente di governo dell’ambito non può consentire la prosecuzione del servizio ai sensi del presente comma per più di due volte consecutive.
1-ter. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis per tre annualità consecutive costituisce inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi l’ente di governo dell’ambito procede a risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno, e a individuare il nuovo gestore. In caso di inerzia dell’ente di governo dell’ambito, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, dandone comunicazione al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
1-quater. La relazione di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, illustra l’esito dell’attività di verifica di cui al comma precedente, ovvero le ragioni per la prosecuzione del servizio, in un’apposita sezione della medesima ed è adottata con delibera dell’ente di governo dell’ambito. Entro 10 giorni dalla sua adozione la delibera è trasmessa, a cura dell’ente di governo dell’ambito, all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ne dà evidenza annualmente nell’ambito della relazione predisposta ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e, nel caso di gestore a partecipazione pubblica, a tutte le pubbliche amministrazioni socie, per gli adempimenti di competenza.
1-quinquies. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 1-ter, nonché in caso di mancata adozione della relazione ai sensi del comma 1-quater, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’inadempimento.
1-sexies. L’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, è abrogato.
1-septies. All’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tali casi, per l’intera durata dell’affidamento del servizio idrico integrato tutte le funzioni dell’ente di governo dell’ambito sono esercitate dal Presidente della Regione e non trova applicazione l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”.
3.33
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire una gestione del servizio idrico integrato in linea con gli standard di efficienza e qualità previsti dalla regolazione di settore, nell’ambito delle attività di ricognizione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di quelli minimi di cui agli indicatori dell’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, gli enti di governo dell’ambito devono verificare la ricorrenza delle condizioni per la eventuale risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In ogni caso, la gestione del servizio può proseguire solo a seguito di adeguata motivazione da parte dell’ente di governo dell’ambito. L’ente di governo dell’ambito non può consentire la prosecuzione del servizio ai sensi del presente comma per più di due volte consecutive.
1-ter. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis per tre annualità consecutive costituisce inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi l’ente di governo dell’ambito procede a risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno, e a individuare il nuovo gestore. In caso di inerzia dell’ente di governo dell’ambito, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, dandone comunicazione al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 1-quater. La relazione di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, illustra l’esito dell’attività di verifica di cui al comma precedente, ovvero le ragioni per la prosecuzione del servizio, in un’apposita sezione della medesima ed è adottata con delibera dell’ente di governo dell’ambito. Entro 10 giorni dalla sua adozione la delibera è trasmessa, a cura dell’ente di governo dell’ambito, all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ne dà evidenza annualmente nell’ambito della relazione predisposta ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e, nel caso di gestore a partecipazione pubblica, a tutte le pubbliche amministrazioni socie, per gli adempimenti di competenza. 1-quinquies. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 1-ter, nonché in caso di mancata adozione della relazione ai sensi del comma 1-quater, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’inadempimento. 1-sexies. L’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, è abrogato. 1-septies. All’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tali casi, per l’intera durata dell’affidamento del servizio idrico integrato tutte le funzioni dell’ente di governo dell’ambito sono esercitate dal Presidente della Regione e non trova applicazione l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201»
3.34
Rapani, Sigismondi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «è pubblicata» aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni dalla ricezione della stessa»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Decorso inutilmente il termine di pubblicazione di cui al comma 1, il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro il termine di 30 giorni, pubblica l’istanza di concessione.»;
c) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta la domanda di connessione al gestore di rete entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della concessione medesima e la richiesta di avvio dell’iter autorizzativo entro i termini previsti dal T.I.C.A. (Testo Integrato delle Connessioni Attive)»;
d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «degli impianti di cui al comma 1» con le seguenti: «di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio di invasi e bacini idrici».».
e) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «impianti di cui al comma 1» con le seguenti: «impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio di invasi e bacini idrici»
3.35
Minasi, Germanà
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 9-ter del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «è pubblicata» sono aggiunte le seguenti: «entro 60 giorni dalla ricezione della stessa»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Decorso inutilmente il termine di pubblicazione di cui al comma 1, il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro il termine di 30 giorni, pubblica l’istanza di concessione.»;
c) al comma 2 il primo periodo è così sostituito «Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta la domanda di connessione al gestore di rete entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della concessione medesima e la richiesta di avvio dell’iter autorizzativo entro i termini previsti dal T.I.C.A. (Testo Integrato delle Connessioni Attive) »;
d) al comma 3, primo periodo, le parole «degli impianti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio di invasi e bacini idrici».». Al comma 3, secondo periodo, le parole «impianti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio di invasi e bacini idrici»
3.36
Salvitti
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire le interconnessioni tra sistemi acquedottistici di diversi Ambiti Territoriali Ottimali, per un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse idriche, il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, può essere integrato, in via straordinaria, con le modalità di cui al medesimo comma 516, mediante l’inserimento di interventi infrastrutturali recanti la predetta finalità, proposti congiuntamente da Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato di Ambiti Territoriali Ottimali contermini, anche se ricadenti in differenti regioni.
1-ter. Gli interventi di cui al comma 1-bis sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al finanziamento di tali interventi sono comunque assegnate, in via prioritaria, le risorse rivenienti dal definanziamento, a qualsiasi titolo, degli interventi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.».
3.37
Salvitti
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire la formazione di realtà aziendali di adeguate dimensioni industriali, finanziarie e tecnologiche, in grado di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale, l’ARERA disciplina le modalità tariffarie, anche in forma premiale, più idonee a favorire le aggregazioni tra Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato di cui alla Parte III, Sezione III, Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. In caso di aggregazione di cui al comma 1-bis, le scadenze delle differenti concessioni sono tutte allineate al termine più lungo previsto tra i diversi titoli concessori in capo ai soggetti che si aggregano.».
3.38
Paroli
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante:
a) adozione di un sistema di incentivi senza oneri per lo stato, denominato certificazione di risparmio idrico, in analogia con le norme vigenti in materia di risparmio energetico, al fine di sostenere la riduzione dei consumi di acqua ed il riuso dell’acqua, in particolare negli usi produttivi e per il riuso, agricoli;
b) adozione di meccanismi regolamentati di mercato basati sulla remunerazione ai soggetti che, attraverso interventi di “efficienza idrica”, siano in grado di raggiungere obiettivi prestabiliti di risparmio dell’acqua utilizzata nel processo produttivo;
c) indicazione dei settori nonché dei soggetti pubblici e privati tenuti a realizzare obbiettivi di efficientamento, riuso e risparmio idrico ed a sostenerne i relativi costi, facendo riferimento all’intensità idrica di settore ed all’incidenza del consumo di acqua dei singoli settori sul totale;
d) premialità ad innovazioni di prodotto o di processo che consentano di ridurre il consumo o il riuso di acqua come input produttivo;
e) indicazione di obiettivi di risparmio annuale attraverso interventi di efficientamento, ovvero in mancanza acquistando i Certificati di efficienza idrica sul mercato;
f) affidamento della gestione del nuovo sistema al Gestore dei servizi energetici (GSE).”
3.39
Fina
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
“1-bis. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente: “h-quater) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l’attuazione;”
3.40
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
“1-bis. All’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte in fine i seguenti periodi: “e producono anche l’effetto di variante agli strumenti urbanistici. L’approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l’intervento e/o l’opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.”
3.41
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato A del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2025, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A.»
3.42
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 2, alle parole “Ferme restando” premettere le seguenti “Nel rispetto del regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 maggio 2020 e”
3.43
Minasi, Germanà
Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire la copertura degli investimenti necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, il Commissario unico di cui al comma 2 può avvalersi dello strumento della finanza di progetto, ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per assicurare una efficiente conduzione degli impianti degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione in materia e di altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione, il Commissario unico, fermo restando l’esercizio dei compiti di coordinamento, può altresì trasferire la gestione delle opere al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ivi inclusi gli eventuali fondi stanziati, nonché la titolarità della finanza di progetto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-ter. Fermo quanto previsto dalle modalità individuate dall’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il soggetto gestore del servizio idrico integrato non sia stato individuato ai sensi dell’articolo 149-bis del medesimo decreto legislativo o non sia efficiente nell’attività di fatturazione e riscossione ai sensi dell’Allegato A, Titolo 7, articolo 30 del metodo tariffario idrico 2024-2029 MTI – 4, di cui alla deliberazione 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Commissario potrà sostituirsi al gestore, anche avvalendosi della struttura organizzativa del partner privato secondo le regole individuate dall’Autorità medesima.
3.44
Minasi, Germanà
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
“2-bis. Al decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, apportare le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 1, alla lettera b), le parole “nonché per il settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell’allegato A” sono soppresse e, alla lettera e), le parole “e per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell’allegato A,” sono sostituite dalle seguenti: “, per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell’allegato A, nonché per il settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell’allegato A”;
b) all’articolo 8, comma 10, le parole “e nel settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “, nel settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell’allegato A, nonché nel settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell’allegato A”.”
3.45
Lorefice, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, deve prevedere ogni best practice finalizzata a ridurre lo spreco idrico».
3.46
Lorefice, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:
«2-bis Al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di revamping che prevedono l’utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento, devono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque».
3.47
Paroli
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2024” sono soppresse.».
3.48
Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
“2-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d’Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell’articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-ter, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e di concerto con Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.”
3.49
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
“2-bis. Al fine di contribuire all’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l’ammodernamento e l’aumento dell’efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate e i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-quater.
2-quater. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.”
3.50
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde sotterranee, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti realizzati ai fini dell’estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo. I dati acquisiti sono utilizzati:
a) per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;
b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto uso e il mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse.»
3.51
Paroli
Aggiungere in fine il seguente comma:
“2-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: “, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l’agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “. Entro 60 giorni dal collaudo definitivo delle opere, il Commissario Unico provvede al trasferimento delle stesse”;
b) al comma 2-quater è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, con riferimento ai pareri e agli atti di assenso ivi indicati in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, su istanza del Commissario Unico e proposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Consiglio dei Ministri nomina entro otto giorni un commissario ad acta al quale attribuisce in via sostitutiva il potere di adottare i pareri e gli atti di assenso e tutti i provvedimenti necessari, assegnandogli un termine perentorio non superiore a trenta giorni per provvedere. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, tecnica e contabile, il Commissario Unico pro-tempore è autorizzato a stipulare convenzioni la cui durata non può eccedere i 90 giorni successivi alla scadenza del relativo mandato. Il Commissario subentrante, nelle more del perfezionamento delle nuove convenzioni, al fine di garantire la continuità dell’attività commissariale, può prorogare ulteriormente dette convenzioni in essere per un massimo di 6 mesi.”;
d) al comma 11 è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Agli interventi in capo al Commissario unico si applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge n. 36 del 2022 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 7, al decreto-legge n. 13 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.”;
e) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente comma:
“11-bis.1. Il Commissario Straordinario Unico per la depurazione, per le esigenze derivanti dalla realizzazione di tutti gli interventi necessari affinché le acque derivanti dal ciclo di depurazione siano rese adatte al riuso, può utilizzare:
1. i ribassi d’asta, ottenuti in sede di gara di affidamento dei lavori, nella misura eccedente l’eventuale prioritario utilizzo nei termini consentiti dal codice dei contratti per il completamento delle opere appaltate;
2. eventuali economie del quadro economico di spesa risultanti a consuntivo dopo l’esecuzione delle opere.
3. eventuali economie, rispetto al quadro economico di spesa, derivanti da eventuali compartecipazioni e/o cofinanziamenti. Le economie di cui al periodo precedente sono rese disponibili immediatamente per le relative spese.”;
f) Il comma 11-ter è sostituito dal seguente:
“11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, su istanza del Commissario Unico e proposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Consiglio dei Ministri nomina entro otto giorni un commissario ad acta al quale attribuisce in via sostitutiva il potere di adottare i pareri e gli atti di assenso e tutti i provvedimenti necessari, , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assegnandogli un termine perentorio non superiore a trenta giorni per provvedere. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”.
3.0.1
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di contribuire all’attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall’accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.».
3.0.2
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche e l’Introduzione dell’Etichettatura Ambientale dell’Impronta Idrica water footprint”)
1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull’impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l’indicazione dell’impronta idrica “water footprint”, per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema consentirà di identificare e comunicare ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.
2. L’impronta idrica dovrà essere inclusa nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti pubblici, contribuendo a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, si istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025 finalizzato a : sostenere le imprese nella realizzazione di studi sull’impronta idrica dei loro prodotti, anche mediante l’adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale; sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all’impronta idrica dei prodotti; c) supportare campagne di sensibilizzazione e informazione dei consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell’impatto ambientale delle produzioni.
4. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell’impronta idrica, i criteri per l’inserimento nei CAM, nonché le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.
5. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica presenta, annualmente, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni, riportando i dati relativi all’adozione dell’etichettatura dell’impronta idrica e all’efficacia delle misure di sensibilizzazione e monitoraggio degli impatti idrici delle forniture.».
3.0.3
Rapani
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione idraulica dei fiumi e degli specchi di acqua)
1. Al fine di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale del reticolo idrografico principale e minore, gli interventi di manutenzione degli al¬vei fluviali sono attuati, previa approvazione da parte dei Comuni, mediante appositi progetti gene¬rali di gestione dei corsi d’acqua, sviluppati per ciascuna unità omogenea, da individuare sulla base delle caratteristiche geomorfologi¬che e idrogeologiche del bacino idrografico. I progetti individuano le modalità operative puntuali delle attività di manutenzione e di tutela dell’ecosistema fluviale, nonché le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica.
2. Al fine di garantire la risagomatura de¬gli alvei finalizzata al mantenimento del re-golare deflusso delle acque, sono consentiti i prelievi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei canali, delle zone golenali, dei fondali lacustri, dei fondali marini sotto co¬sta e delle fasce costiere marine e lacustri, naturali e artificiali.
3. I soggetti di cui al comma 1 autoriz¬zano l’esecuzione dei prelievi di cui al comma 2, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a ga¬rantire la funzionalità idraulica e la preser¬vazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico di cui stabiliscono tutte le prescri¬zioni tecniche, comprese le misure topogra¬fiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni nonché il versamento di oneri finaliz¬zati all’utilizzo dei depositi di inerti alluvio¬nali e alla vigilanza sulle attività di prelievo.
4. Le funzioni di vigilanza e di accerta¬mento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono esercitate dal Co¬mando unità forestali, ambientali e agroali¬mentari dell’Arma dei carabinieri.
5. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi da 1 a 3, i materiali litoidi e ve-getali rimossi dal demanio idrico e marit¬timo per interventi diretti a prevenire situa¬zioni di pericolo o per il ripristino dell’offi¬ciosità dei corsi d’acqua possono, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 lu¬glio 1993, n. 275, essere ceduti a compensa¬zione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensa¬zione, nel rapporto con gli appaltatori, dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in re¬lazione ai costi delle attività svolte per l’e¬secuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La valutazione dei materiali litoidi ri¬mossi è effettuata sulla base del prezziario regionale dei lavori pubblici.
6. I materiali inerti di origine naturale ri¬mossi dal demanio idrico e marittimo se¬condo le disposizioni di cui al presente articolo possono essere venduti, e quota parte del ricavato è destinata alla manutenzione delle opere di contenimento. Eventuali spese sostenute dagli enti lo¬cali per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.».
3.0.4
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)
1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all’incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell’irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d’irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell’irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:
a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;
b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;
c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:
3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.
6. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.».
3.0.5
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Credito d’imposta, in favore delle imprese per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell’ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un’attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all’acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura dell’80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all’interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.6
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)
1. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato e la realizzazione dei necessari investimenti prioritari per contrastare la siccità nonché promuovere il progressivo miglioramento della qualità del servizio, secondo logiche di convergenza ed omogeneità su tutto il territorio nazionale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può attivare ulteriori misure di perequazione per sostenere i piani di ottimizzazione delle attività di incasso e della gestione della morosità dei gestori del servizio idrico integrato che abbiano ricevuto un affidamento d’ambito ai sensi dell’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. L’accesso alle misure di cui al comma 1 è consentito esclusivamente entro quattro anni dalla data di affidamento del servizio ed è subordinato alla presentazione, da parte dell’ente di governo d’ambito competente d’intesa con il gestore, all’Autorità, di un’apposita istanza, corredata da un piano operativo contenente le misure individuate, con il relativo cronoprogramma, per riallineare la morosità della gestione al valore soglia individuato dalla medesima Autorità per il territorio di riferimento, nonché la precisa quantificazione delle risorse necessarie ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione per l’intera durata del piano. Le modalità di presentazione e approvazione dell’istanza e i contenuti minimi del piano nonché la definizione dei casi di grave disallineamento di cui al comma 3, sono disciplinati dall’Autorità con propri provvedimenti.
3. L’ente di governo dell’ambito verifica con cadenza annuale il rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma e trasmette gli esiti all’Autorità. Il grave disallineamento in occasione di una delle verifiche annuali, o il mancato rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma per tre annualità consecutive, costituisce inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In tale ipotesi, l’Autorità provvede a revocare le misure di perequazione ed entro i sei mesi successivi l’ente di governo dell’ambito procede a risolvere il contratto e ad individuare il nuovo gestore del servizio. In caso di inerzia dell’ente di governo dell’ambito, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi fino al nuovo affidamento del servizio, dandone comunicazione al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
4. All’articolo 172, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. I finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali possono essere attribuiti esclusivamente agli enti di governo dell’ambito che non si trovino nella situazione di cui al comma 4 o ai soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege.
2-ter. Al fine di favorire il subentro nelle gestioni in economia, l’ente di governo dell’ambito può stipulare apposite convenzioni con i comuni, di durata comunque non superiore a cinque anni dall’affidamento del servizio ai sensi dell’articolo 149-bis, per l’applicazione e la riscossione della tariffa con il supporto del gestore unico anche nella gestione dei dati e dei dispositivi di misura d’utenza.».
3.0.7
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell’ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un’attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all’acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura dell’80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all’interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.8
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l’istituzione di certificati blue)
1. In conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea in materia di razionalizzazione delle risorse idriche e in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Quadro Acque, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, entro il 31 dicembre 2025, linee guida nazionali per individuare i criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo che si basano sui consumi effettivi di acqua, laddove tecnicamente possibile, o su stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l’uso efficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.
2. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.
3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere adottato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi e a stabilirne le modalità di erogazione del fondo al fine di un corretto efficientamento idrico tramite l’emissione di certificati per ogni litro risparmiato.
4. L’assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l’adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori.
5 Si istituisce, presso il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione, pari a 20 milioni di euro per il 2025 per premiare gli imprenditori agricoli che ricorrono a buone pratiche finalizzate al risparmio idrico che sono assegnati in base alla documentazione prodotta dagli imprenditori agricoli sui consumi effettivi di acqua calcolati rispetto ai valori medi di settore. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.9
De Carlo, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per la gestione della ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali)
1. Al fine di sostenere l’accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l’ISMEA è autorizzato, fino al 30 aprile 2025, a rilasciare le garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del medesimo decreto legislativo, autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall’Allegato 1 al decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 1, l’ISMEA può concedere contributi diretti all’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
3.0.10
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l’accumulo di risorsa idrica)
1. Al fine di favorire l’attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l’accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:
a) per l’attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.
b) per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;
c) per l’attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;
d) per l’attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.
3. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.
3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.».
3.0.11
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l’accumulo di risorsa idrica)
1. Al fine di favorire l’attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l’accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:
a) per l’attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.
b) per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;
c) per l’attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;
d) per l’attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.
3. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.
5. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.».
3.0.12
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)
1. Al fine di favorire l’attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e di concerto con Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
3.0.13
Lorefice, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo per l’utilizzo delle acque reflue in agricoltura)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l’utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l’effettuazione dell’affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell’assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.0.14
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d’acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e di concerto con Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.»
3.0.15
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)
1. Al fine di contribuire all’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l’ammodernamento e l’aumento dell’efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e di concerto con Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
3.0.16
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)
1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all’esercizio dell’attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l’anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3.0.17
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione del Fondo “Blue Deal Italiano)
1. Al fine di sostenere finanziariamente gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l’uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche. è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il fondo denominato “Blue Deal Italiano”, con una dotazione annuale di risorse da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.
2. Le risorse del “Blue Deal Italiano” sono destinate, in particolare, a finanziare:
a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica; b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;
c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l’innovazione e l’efficienza nella gestione della risorsa idrica.
3. Per le finalità del presente articolo, si istituisce presso il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un fondo pari a 20 milioni di euro per l’ann0 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
3. Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.
4. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica presenterà annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull’utilizzo delle risorse del “Blue Deal Italiano” e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di miglioramento dell’efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.».
3.0.18
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione di un Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane)
1.Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, è istituito un fondo denominato “Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane,” da allocare presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025 destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Tale somma è destinata a un incremento delle risorse già esistenti nel Fondo Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Idriche, o, in mancanza, al rifinanziamento di fondi esistenti dedicati alla gestione delle risorse idriche.
2.Le risorse del fondo saranno destinate, in particolare, alla realizzazione di: a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini rain- garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane; b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre il rischio di allagamenti; c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.
3.Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della resente legge, saranno definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.
4. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica presenterà annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull’utilizzo delle risorse del fondo e sull’efficacia degli interventi realizzati, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e il monitoraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.19
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in materia di riutilizzo della risorsa idrica)
1. All’articolo 99, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell’acqua per destinazione d’uso industriale deve essere sempre consentito, sia nello stesso sito che presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi devono avere esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d’uso devono rispettare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
1-ter. Per implementare il riutilizzo dell’acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un’autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa.”».
3.0.20
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in materia di riutilizzo della risorsa idrica)
All’articolo 99, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell’acqua per destinazione d’uso industriale deve essere sempre consentito, sia nello stesso sito che presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi devono avere esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d’uso devono rispettare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
1-ter. Per implementare il riutilizzo dell’acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un’autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa.”».
3.0.21
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per il contrasto alla siccità)
1. Le Regioni, le Province Autonome e gli enti pubblici territoriali, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle manutenzioni della rete idrografica, anche di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e l’integrazione sul territorio con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, possono stipulare, d’intesa con l’Autorità di bacino distrettuale competente, convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario cui affidare le attività di vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria e polizia idraulica su tronchi di corsi d’acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché l’esecuzione di nuove opere idrauliche ad esse pertinenti, che nel rispettivo comprensorio ricadono o sono contigue, incluse quelle da realizzare ai sensi del precedente articolo 11.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma divengono efficaci solo quando una commissione tecnica paritetica nominata dalle parti abbia definito dettagliatamente i corsi d’acqua, le opere e le attività oggetto di affidamento e le modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché di una quota a copertura delle spese generali, da parte dell’ente delegante.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l’esecuzione ad operatori economici nel rispetto della normativa dei contratti pubblici, anche ricorrendo alla stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente disposizione, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua possono, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto, o può essere prevista, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti e/o ai prezziari definiti dalle Regioni o dalle Camere di Commercio territorialmente competenti in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile.
5. Al fine di accelerare la loro realizzazione, agli interventi di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista dagli articoli 4 e 15 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione
6. Il consorzio di bonifica o di miglioramento fondiario esercita i poteri di polizia idraulica sui beni del demanio idrico e fluviale ad esso affidati per la vigilanza e la manutenzione ai sensi del Capo VII del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e del Titolo V del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.».
3.0.22
Murelli, Bergesio, Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per la gestione della ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali)
1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l’accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l’ISMEA è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del TUB o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 1, l’ISMEA può concedere contributi diretti all’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».».
3.0.23
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per la gestione della ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali)
1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l’accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l’ISMEA è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del TUB o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 1, l’ISMEA può concedere contributi diretti all’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».».
3.0.24
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)
1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
3.0.25
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Risparmio idrico)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l’anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
b) al comma 62, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.26
Guidolin, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche da scarichi di acque reflue)
1. All’articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) nella Tabella 5-bis, per gli scarichi interessati dalla presenza di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per le tipologie ivi indicate»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel perseguire l’obiettivo di limitazione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, con caratteristiche di persistenza, bio-accumulabilità e tossicità, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorità competenti possono definire limiti allo scarico più restrittivi di quelli riportati alla tabella 5-bis, a seguito della valutazione della qualità dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l’adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilità tecnico-economica.
2-ter. Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS, di cui alla tabella 5-bis, è tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalità fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS»;
c) al comma 4, dopo le parole: «della tabella 5» sono inserite le seguenti: «e delle sostanze della tabella 5-bis».
2. All’allegato 5 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la tabella 5 è inserita la tabella 5-bis di cui all’allegato A alla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore con le seguenti modalità:
a) il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale in caso di nuova autorizzazione allo scarico la cui istruttoria, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione stessa, sia stata avviata dopo la data di pubblicazione della presente legge;
b) entro due anni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per gli scarichi già autorizzati; il titolare dell’attività da cui origina lo scarico presenta domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’autorità competente che dovrà essere concesso, in modo espresso, entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione del rinnovo stesso; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente;
c) entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) approvano il programma del riesame delle autorizzazioni vigenti ai sensi dell’articolo 29-octies, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’adeguamento ai valori limite di emissione allo scarico delle relative scadenze e delle prescrizioni per i controlli, secondo quanto riportato nella tabella 5-bis e relative note dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall’articolo 1, comma 2, della presente legge;
d) per le autorizzazioni il cui iter procedurale sia iniziato, ma non ancora concluso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, l’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione previa integrazione o adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
e) in caso di nuova autorizzazione allo scarico le imprese hanno l’obbligo di fornire alle autorità di controllo le sostanze pure da usare come standard analitico di controllo.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell’entità dell’estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con la finalità di definire e aggiornare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) e l’Istituto superiore di sanità (ISS), i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonché le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità competenti al controllo.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell’ambito del SNPA, l’Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei laboratori del SNPA di cui all’articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L’Osservatorio PFAS propone al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le modifiche alla tabella 5-bis dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall’articolo 1, comma 2, della presente legge, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze PFAS, sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi a cui la tabella si applica.
6. Nelle more dell’emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS – totale» e «somma di PFAS», sono adottate metodiche standardizzate e sono analizzate tutte le sostanze per cui sia disponibile uno standard analitico di controllo.
Art. 3-ter
(Misure urgenti per la qualità delle acque destinate al consumo umano)
1. All’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono aggiunte, in fine, le voci di cui all’allegato B alla presente legge.
2. Nelle more dell’emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS – totale» e «somma di PFAS», i controlli analitici interni ed esterni, ai sensi del citato decreto legislativo n. 31 del 2001, devono:
a) adottare le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7, o metodi alternativi, che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto;
b) contemplare almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno standard analitico di controllo.
3. La frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, comprese nei parametri «PFAS – totale» e «somma di PFAS», sono determinati dal gestore del servizio idrico sulla base della valutazione del rischio, tramite implementazione di un piano di sicurezza dell’acqua, prevista all’allegato II, parte C, del citato decreto legislativo n. 31 del 2001. I controlli esterni stabiliti dagli organi di vigilanza tengono conto della valutazione del rischi di cui al primo periodo, delle risultanze dei monitoraggi sulle acque di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.
Art. 3-quater
(Termini per la messa in conformità)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro di “PFAS – totale” e “somma di PFAS” previsti all’allegato I, parte B, del presente decreto, entro il 12 gennaio 2026».
Allegato A
(Articolo 3-bis, comma 2)
«Tabella 5-bis. Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli e perfluoroalchiliche per determinate tipologie di scarico (1).
Parametro Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (µg/l)
PFAS – totale 5
Somma di PFAS
Per “somma di PFAS” si intende la somma delle seguenti sostanze:
– acido perfluorobutanoico (PFBA)
– acido perfluoropentanoico (PFPeA)
– acido perfluoroesanoico (PFHxA)
– acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
– acido perfluoroottanoico (PFOA)
– acido perfluorononanoico (PFNA)
– acido perfluorodecanoico (PFDA)
– acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
– acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
– acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
– acido perfluorobutansolfonico (PFBS)
– acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
– acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
– acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
– acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
– acido perfluorononansolfonico (PFNS)
– acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
– acido perfluoroundecansolfonico
– acido perfluorododecansolfonico
– acido perfluorotridecansolfonico
– acido 2,3,3,3, – tetrafluoro – 2 – ( eptafluoropropossi) propanoico (HFPO – DA o GenX)
– acido dodecafluoro – 3H-4, 8-diossanonanoico (ADONA)
– acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA)
– acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) 1
(1) I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari). Nessuna sostanza può superare 0,5 µg/l. Tali limiti si applicano alle seguenti tipologie di scarico:
– derivanti da impianti di produzione, formulazione, fornitura e uso (PFFU) di PFAS e fluoropolimeri, e impianti ad essi tecnicamente connessi;
– derivanti da impianti di trattamento di percolato da discarica;
– derivanti da impianti che effettuano operazioni di gestione di rifiuti diverse da quelle della lettera b) in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti PFAS di cui alla alla presente tabella;
– depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla alla presente tabella che, ai sensi dell’allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori.
I valori limite di emissione di cui alla presente tabella sono da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico. Le frequenze di campionamento sono demandate alle autorità competenti in sede di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione tenendo conto di quanto specificato nell’allegato 5 alla parte terza.
Per la determinazione delle sostanze di cui alla presente tabella sono impiegati i metodi pubblicati da organizzazioni internazionalmente riconosciute, quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17 e il metodo ISO 21675:2019. Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall’allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall’autorità competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA».
Allegato B
(Articolo 3-ter, comma 1)
«
Parametro Valore
di parametro Unità di misura Note
PFAS – totale 0,50 µg/l Note 13 e 14
Somma di
PFAS 0,10 µg/l Note 13 e 15

Nota 13 Le autorità sanitarie locali preposte al controllo della qualità delle acque potabili possono adottare valori più cautelativi di “PFAS – totale” e “somma di PFAS” tenuto conto in particolare dell’esposizione pregressa della popolazione alle sostanze poli e perfluoroalchiliche
Nota 14 Per “PFAS – totale” si intende la totalità delle sostanze poli e perfluoroalchiliche
Nota 15 Per “Somma di PFAS” si intende la somma delle seguenti sostanze:
– acido perfluorobutanoico (PFBA)
– acido perfluoropentanoico (PFPeA)
– acido perfluoroesanoico (PFHxA)
– acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
– acido perfluoroottanoico (PFOA)
– acido perfluorononanoico (PFNA)
– acido perfluorodecanoico (PFDA)
– acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
– acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
– acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
– acido perfluorobutansolfonico (PFBS)
– acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
– acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
– acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
– acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
– acido perfluorononansolfonico (PFNS)
– acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
– acido perfluoroundecansolfonico
– acido perfluorododecansolfonico
– acido perfluorotridecansolfonico
– acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX)
– acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
– acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA)
– acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)
3.0.27
Sigismondi, Tubetti
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Delega al governo in materia di fanghi di depurazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di utilizzazione di fanghi di depurazione, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4) della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
d) garantire la gestione e l’utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente;
e) prevedere i criteri per la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all’interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei princìpi di prossimità e di autosufficienza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».
Art. 4
4.1
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis. Per le finalità di cui all’articolo 20-bis, nelle more dell’attuazione per il riordino dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l’ente territorialmente competente deve tener conto delle corrette modalità di allocazione dei costi in considerazione delle diverse tipologie di utenze domestiche e non domestiche. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA deve adottare un regolamento in materia di riordino dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, altresì, i criteri di ripartizione da utilizzre per le diverse categorie di utenza domestica e non domestica sui costi del servizio di gestione dei rifiuti ai fini dell’applicazione della tariffa».
4.2
Minasi, Germanà
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 184-ter, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (New), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il New, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, all’Istituto superiore di sanità, all’ENEA, a esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell’economia circolare. I cinque membri sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o appartenenti al personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»;
4.3
De Carlo, Sigismondi
Al comma 2, lettera a) premettere la seguente:
«0a) all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 5:
1) dopo le parole «del verde pubblico» sono aggiunte le seguenti «e privato»
2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole «fatto salvo quanto disposto dall’articolo 184-bis»
4.4
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:
«0a) “All’articolo 184-ter dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
2 bis. Per i rifiuti organici, i criteri di cui al comma 1 lettere c) e d) sono soddisfatti esclusivamente qualora adottati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75″».
4.5
Minasi, Germanà
Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere la seguente:
0a) dopo l’articolo 188-bis è inserito il seguente:
«188-bis.1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 188-bis, per la copertura delle spese derivanti dal funzionamento del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a utilizzare, in via subordinata, le risorse derivanti dalle entrate di cui all’articolo 212, comma 17, periodicamente riassegnate su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»
b) dopo il numero 3), è inserito il seguente:
3-bis) al comma 17, terzo periodo, le parole «Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro)» sono sostituite dalle seguenti: «fondo di cui all’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
4.6
Paroli
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) Al comma 14 dell’articolo 193, è aggiunto infine il seguente periodo: “A fronte di specifiche esigenze prospettate dagli operatori riferibili all’efficienza e alla riduzione dei costi di raccolta, l’Autorità competente può concedere deroghe ai limiti di tempo di cui al primo periodo, per aree geografiche o per settori di raccolta.”».
4.7
Paroli
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
“0a) all’articolo 194, aggiungere i seguenti commi:
“7-bis. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 125 del 2024, il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti (e di materiali derivanti dagli stessi) o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell’Unione. Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione e gli orientamenti internazionali di cui all’allegato IX del Regolamento n. 1157/2024 sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell’equivalenza.
7-ter. Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sovranità Energetica di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy vengono individuate le linee guida per attuare l’obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione ed adottare la relativa modulistica ai fini del controllo doganale per l’osservanza dello stesso obbligo.
7-quater. Il decreto verrà adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma di cui al comma precedente.».
4.8
Irto, Basso, Fina
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente: “0a) all’articolo 194 sono aggiunti i seguenti commi: “7-bis. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 125 del 2024, il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti e di materiali derivanti dagli stessi o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell’Unione. Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione e gli orientamenti internazionali di cui all’allegato IX del Regolamento n. 1157/2024 sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell’equivalenza.
7-ter. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, vengono individuate le linee guida per attuare l’obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione ed adottare la relativa modulistica ai fini del controllo doganale per l’osservanza dello stesso obbligo.”
4.9
Irto, Basso, Fina
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «ventidue»;
b) al numero 2), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «undici».
4.10
Sigismondi, Rosa
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) dopo il comma 16, è inserito il seguente: “16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui al presente articolo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro Imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.»
4.11
Paroli
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «dopo il comma 16, è inserito il seguente: “16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui al presente articolo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro Imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.»
4.12
Di Girolamo, Nave, Sironi
Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso “16-bis.” con il seguente:
«16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico dell’impresa medesima senza essere soggetto alle verifiche di aggiornamento, a condizione che abbia svolto contestualmente il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi negli ultimi cinque anni.»;
4.13
Paroli
Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all’articolo 216 sostituire il comma 8-septies con il seguente:
“8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti nazionali e comunitari individuati nell’Allegato V, Elenco B del Regolamento UE n. 1157 dell’11 aprile 2024, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.”».
4.14
Irto, Basso, Fina
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all’articolo 216, il comma 8-septies è sostituito dal seguente: “8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti nazionali e comunitari individuati nell’Allegato V, Elenco B del Regolamento UE n. 1157 dell’11 aprile 2024, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.”»
4.15
Paroli
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: “a-bis) al comma 5 dell’articolo 224, dopo le parole: “i sistemi di responsabilità estesa del produttore operanti”, sono aggiunte le seguenti: “con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani,”.
4.16
Minasi, Germanà
Al comma 2 sopprimere la lettera b).
4.17
Irto, Basso, Fina
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
4.18
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
4.19
Sigismondi, Tubetti
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sostituire il punto 5 con il seguente: “5. i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;”
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al primo periodo, dopo le parole “di recupero e trattamento” inserire le seguenti: “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore”. Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.
4.20
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) All’articolo 183, comma 1, alla lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sostituire il numero 5),con il seguente: “5) rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”;
b-bis) All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “di recupero e trattamento” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.” Per le finalità di cui alla presente lettera, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.».
4.21
Durnwalder, Patton
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
« b) all’articolo 183:
1) al comma 1, lettera b-ter), il punto 5. è sostituito dal seguente:
“5. i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”;
2) al comma 1, lettera mm), dopo le parole: “di recupero e trattamento” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore. Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.”».
4.22
Sigismondi, Farolfi
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: “b-bis.) all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), dopo la parola “compostaggio” e prima delle parole: “degli scarti organici” sono inserite le seguenti parole: “di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o”;
b) alla lettera ee.), nella definizione di compost, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ai fini di cui alla presente lettera, nell’allegato 2, sezione 2, punti 4 e 5, colonna “modo di preparazione e componenti essenziali” e nell’allegato 5, sezione 3, punto 6, della colonna “Origine, componenti essenziali e trattamenti”, del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, prima delle parole “di trasformazione e stabilizzazione” sono inserite le parole “di impiego di sottoprodotti, ovvero”;
c) alla lettera mm.), dopo le parole: “raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani,” le parole: “per frazioni omogenee conferiti” sono sostituite con le seguenti: “, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) o di rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde, conferiti per frazioni omogenee”;
d) alla lettera qq-bis.), dopo le parole “non domestiche” e prima delle parole “della frazione organica”, sono inserite le parole: “di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o”.
4.23
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: si apportano le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e), dopo la parola “compostaggio” sono inserite le seguenti: “di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o”
2) alla lettera ee), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini di cui alla presente lettera, all’allegato 2, sezione 2, punti 4 e 5, colonna “modo di preparazione e componenti essenziali” ed nell’allegato 5, sezione 3, punto 6, della colonna “Origine, componenti essenziali e trattamenti”, del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, premettere alle parole “di trasformazione e stabilizzazione” le seguenti “di impiego di sottoprodotti, ovvero”;
3) alla lettera mm), dopo le parole: “raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani,” le parole: “per frazioni omogenee conferiti” sono sostituite dalle seguenti: “, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) o di rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde, conferiti per frazioni omogenee”
4) alla lettera qq-bis), dopo le parole “non domestiche” sono inserite le seguenti: “di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o».
4.24
Sigismondi, Rosa
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all’articolo 184, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Rimane ferma la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa comunicazione da parte del produttore, applicando i criteri tariffari definiti da ARERA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza con riferimento alle attività svolte ed alla tipologia di rifiuti conferiti”, sentite le associazioni rappresentative delle imprese e cooperative agricole su base nazionale;”».
4.25
Nave, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis): All’articolo 184, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Rimane ferma la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa comunicazione da parte del produttore, applicando i criteri tariffari definiti da ARERA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza con riferimento alle attività svolte ed alla tipologia di rifiuti conferiti, sentite le associazioni rappresentative delle imprese e cooperative agricole su base nazionale;”».
4.26
Fregolent
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’esercizio delle operazioni di recupero riferite alle tipologie di rifiuto disciplinate con i decreti di cui al presente comma può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente con le modalità e per gli effetti dell’articolo 216.”;
b) al comma 3, lettera e), è aggiunto in fine il presente periodo: “Continuano comunque ad applicarsi i criteri definiti con i decreti indicati e le procedure semplificate di cui all’articolo 216 del presente decreto, per quanto non espressamente disciplinato dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 2”;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: “3.1. In caso di ritardo nel rilascio del parere di cui al presente comma superiore ai 60 giorni, l’autorità competente può comunque procedere al rilascio dell’autorizzazione acquisendo dall’istante apposita relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato. In tale ipotesi, per gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi, l’Autorità competente, valutate le circostanze del caso, può disporre un incremento del valore delle garanzie finanziarie dovute”;
d) i commi 3-bis, 3-ter, e 3-sexies sono abrogati;
e) dopo il comma 3-septies sono aggiunti i seguenti:
1) “3-octies. Nei casi diversi da quelli in cui sia applicabile la procedura di cui all’articolo 216 e per i soli rifiuti non pericolosi, decorsi senza esito 180 giorni dalla presentazione all’autorità competente ai sensi del comma 3 dell’apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 3-novies, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c) ,d), e), può procedere con l’esercizio delle operazioni di recupero.
2) 3-novies. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché per l’applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.
3) 3-decies. Con riferimento alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome possono adottare autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c) ,d), e) e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio. L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria”.».
4.27
Paroli
Al comma 2, inserire, in fine, la seguente: «b-bis) all’articolo 258, dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le disposizioni di cui al comma 10 si applicano decorsi 120 giorni dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.».
4.28
Sigismondi, Farolfi
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell’ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.
2-ter. All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sostituire il punto 5 con il seguente: “5. rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;”.
2-quater. All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “di recupero e trattamento” aggiungere le seguenti: “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore. Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore».
4.29
Paroli
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell’ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.
2-ter. All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito come segue: “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”.
2-quater. All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “di recupero e trattamento” sono aggiunte le parole “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.” Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore».
4.30
Spagnolli, Patton, Unterberger
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell’ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali, svolti da imprese e cooperative agricole e forestali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio, che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.
2-ter. All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il numero 5. è sostituito dal seguente: «5. rifiuti biodegradabili di giardini e parchi».
2-quater. All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “di recupero e trattamento”, sono aggiunte le seguenti: «ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.»
2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.»
4.31
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell’ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.
2-ter. All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”.
2-quater. All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “di recupero e trattamento” sono aggiunte le parole “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.” Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore».
4.32
Bergesio, Minasi, Germanà
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
“2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell’ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.
2-ter. All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito come segue: “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”.
2-quater. All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “di recupero e trattamento” sono aggiunte le parole “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.” Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.”
4.33
Naturale, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a), del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell’ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.;
2-ter. All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il numero 5) è sostituito dalle seguenti parole: “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”;
2-quater. All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “di recupero e trattamento” sono aggiunte le parole “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.” Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.».
4.34
Minasi, Germanà
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al comma 3 dell’articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “che ne riducano la massa in particelle sottili” sono aggiunte le seguenti “e dei rifiuti sanitari in polpa di carta biodegradabili provenienti dalle macchine dissipatrici”;
b) l’ultimo periodo è eliminato.
4.35
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
“2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 183, lettera b-ter), dopo il numero 2. è inserito il seguente: «2-bis. i RAEE provenienti domestici come definiti dall’articolo 4, comma 1 lettera “l”, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, comprese le loro componenti rimosse;»;
b) all’allegato L-quater, Parte Quarta, l’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 è integrato con le seguenti voci:
Componenti rimosse da AEE che danno origine a RAEE domestici come definiti dall’articolo 4, comma 1 lettera “l”, del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 Componenti rimosse 16.02.16
RAEE domestici come definiti dall’articolo 4, comma 1 lettera “l”, del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 20.01.21*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20.01.23*
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi.
Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi ecc. 20.01.35*
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 20 01 36
4.36
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
“2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 202, comma 1, la parola: “aggiudica” è sostituita dalla parola ” affida “, le parole “mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie” sono sostituite dalle seguenti parole” in regime di esclusiva”, le parole: “ai criteri ” sono sostituite dalle seguenti: ” alle previsioni “, le parole: “113, comma 7″ sono sostituite dalle seguenti: ” 14, comma 1 “e le parole: “14 agosto 2000 n. 267″ sono sostituite dalle seguenti: ” 23 dicembre 2022 n. 201 ” ;
1) all’articolo 198, comma 2-bis, dopo le parole “Le utenze non domestiche” sono aggiunte le seguenti: “, in deroga al regime di esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’articolo 202,”»
4.37
Sigismondi, Rosa
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All’Allegato 5, della Parte Terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 recante “Prescrizioni generali”, dopo il sesto periodo inserire il seguente: “Al fine di agevolare lo sviluppo di attività di economia circolare, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con le regioni, definisce valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3 sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo per processi di recupero, di riciclo o di simbiosi industriale.”».
4.38
Paroli
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi che abbiano delegato, al momento della iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) le rispettive associazioni imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione delle stesse ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono esonerati dal versamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale. In tal caso, gli importi sono corrisposti da parte del soggetto delegato in corrispondenza della propria unità locale.
2-ter. Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari non superiore ad euro dodicimila».
2-quater. Agli articoli 189, comma 3, e 190, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «ottomila» sono sostituite dalle seguenti: «dodicimila».»
4.39
Fregolent
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
“3-bis Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, è integrato di sei membri così suddivisi:
a) Tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative delle categorie economiche interessate di cui uno designato dalla categoria degli autotrasportatori e uno designato dalla categoria dei gestori dei rifiuti,
b) Un membro designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I membri aggiuntivi nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023.”
4.40
Nave, Di Girolamo, Sironi, Naturale
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, n. 152, il numero 5 è soppresso;
2) al comma 3-bis, nel rispetto delle condizioni previste per la qualifica di sottoprodotto si applica la disciplina di cui all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
4.41
Nave, Di Girolamo, Sironi
Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:
«3-bis. All’articolo 183, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la disciplina prevista per la qualifica di sottoprodotto.».
4.42
Nave, Di Girolamo, Sironi
Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:
«3-bis. All’artitolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Sentite le Regioni e le Province autonome e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i decreti di cui al presente comma sono aggiornati con specifici allegati, al fine di fornire maggiore certezza circa i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) con riferimento a specifiche tipologie di settori o di residui produttivi, ivi inclusi prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia. Ai medesimi fini, presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la predisposizione di schede tecniche utilizzabili come riferimento per specifiche tipologie di settori o di residui produttivi”.».
4.43
Fregolent
Dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 190, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I soggetti che adottano le modalità previste alle lettere a) e b) del presente comma sono esonerati dagli obblighi di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’art. 188-bis, e dalla relativa contribuzione economica. I soggetti di cui al periodo precedente conservano facoltà di inserimento nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti tramite apposita registrazione.”
4.44
Di Girolamo, Sironi, Nave
Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:
1.All’articolo 202, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 la parola: “aggiudica” è sostituita dalla parola ” affida “, le parole “mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie” sono sostituite dalle seguenti parole” in regime di esclusiva”, le parole: “ai criteri ” sono sostituite dalle seguenti: ” alle previsioni “, le parole: “113, comma 7″ sono sostituite dalle seguenti: ” 14, comma 1 “e le parole: “14 agosto 2000 n. 267″ sono sostituite dalle seguenti: ” 23 dicembre 2022 n. 201 ” ;
2) All’articolo 198, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole “Le utenze non domestiche” è aggiunto il seguente periodo: “, in deroga al regime di esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’art. 202,”»
4.45
Paroli
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Il comma 2, dell’articolo 265, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 in materia di rifiuti prodotti dalle navi, i rifiuti trasportati per via marittima, sia in acque nazionali che internazionali, compresi quelli prodotti da piattaforme offshore, sono assimilati alle merci e i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.”».
4.46
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Il comma 2 dell’articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 in materia di rifiuti prodotti dalle navi, i rifiuti trasportati per via marittima, sia in acque nazionali che internazionali, compresi quelli prodotti da piattaforme offshore, sono assimilati alle merci e i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.”»
4.47
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
“3-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) RAEE domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE domestici;”;
b) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) ‘RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli domestici di cui alla lettera l)”;
c) alla lettera qq) le parole “provenienti dai nuclei domestici” sono sostituite dalle parole: “domestici di cui alla lettera l”.
4.48
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
“3-bis. Al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’art. 4 comma 1 la lettera l) è sostituita con la seguente:
l) ‘RAEE domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE domestici;
b) All’art. 4 comma 1 la lettera m) è sostituita con la seguente:
m) ‘RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli domestici di cui alla lettera l)
c) all’art. 4 comma 1 lettera qq) le parole “provenienti dai nuclei domestici” sono sostituite con “domestici di cui alla lettera l)”.
4.49
Paroli
Aggiungere infine il seguente comma:
«3-bis. Al decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 8 il comma 3 dopo le parole “agli obblighi di” è inserita la seguente: “comunicazione”, dopo la parola “raccolta” è inserita la seguente: “, stoccaggio”, le parole “la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.” sono sostituite con” i costi efficienti stabiliti dall’Autorità di regolazione Arera”;
2) all’articolo 15 comma 3 la lettera d) è sostituita con la seguente:
“d) Copertura costi efficienti, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai comuni a fronte del costo di gestione della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, sulla base dei quantitativi di Raee ritirati dai sistemi collettivi, in misura tale da non superare i costi efficienti stabiliti dall’Autorità di regolazione Arera;”
3) all’articolo 15 comma 3 dopo la lettera e. è inserita la seguente:
“f) modalità di finanziamento di campagne di comunicazione ai cittadini”
4) all’articolo 23 comma 2 dopo le parole “il finanziamento delle operazioni” sono inserite le seguenti: “della raccolta e stoccaggio ivi comprese le attività inerenti i centri di raccolta nonché”».
4.50
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
“3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole “agli obblighi di” è inserita la seguente: “comunicazione”, dopo la parola “raccolta” è inserita la seguente: “, stoccaggio”, le parole “la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti” sono sostituite dalle seguenti: “i costi efficienti stabiliti dall’Autorità di regolazione Arera”;
b) all’articolo 15, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) copertura costi efficienti, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai comuni a fronte del costo di gestione della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, sulla base dei quantitativi di Raee ritirati dai sistemi collettivi, in misura tale da non superare i costi efficienti stabiliti dall’Autorità di regolazione Arera”;
c) all’articolo 15, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) modalità di finanziamento di campagne di comunicazione ai cittadini”;
d) all’articolo 23, comma 2, dopo le parole “il finanziamento delle operazioni” sono inserite le seguenti: “della raccolta e stoccaggio ivi comprese le attività inerenti i centri di raccolta nonché”.”
4.51
Sironi, Di Girolamo, Nave
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 8 il comma 3 dopo le parole “agli obblighi di” è inserita la seguente: “comunicazione”, dopo la parola “raccolta” è inserita la seguente: “, stoccaggio”, le parole “la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.” sono sostituite con” i costi efficienti stabiliti dall’Autorità di regolazione Arera”
2) all’articolo 15 comma 3 la lettera d) è sostituita con la seguente:
“d) Copertura costi efficienti, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai comuni a fronte del costo di gestione della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, sulla base dei quantitativi di Raee ritirati dai sistemi collettivi, in misura tale da non superare i costi efficienti stabiliti dall’Autorità di regolazione Arera”
3) all’articolo 15 comma 3 dopo la lettera e). è inserita la seguente:
“e-bis) modalità di finanziamento di campagne di comunicazione ai cittadini”
4) all’articolo 23 comma 2 dopo le parole “il finanziamento delle operazioni” sono inserite le seguenti: “della raccolta e stoccaggio ivi comprese le attività inerenti i centri di raccolta nonché”».
4.52
Paroli
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
“4. All’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell’acquirente di RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente”.
4.53
Minasi, Germanà
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 18, comma 3, dopo le parole “lesive dell’ozono” sono aggiunte le seguenti «e fluidi e gas refrigeranti,» e le parole “842/2006 del Parlamento e del Consiglio del 17 Maggio 2006” sono sostituite dalle seguenti: «(UE) e della 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati ad effetto serra»
b) all’articolo 19, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il presente obbligo si estende ai fluidi e gas refrigeranti contenuti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità con l’articolo 9 del Regolamento (UE) 2024/573.»
c) All’allegato V, dopo la Parte 3, è aggiunto infine la seguente:
«Parte 3-bis: Obiettivi minimi applicabili per i RAEE che contengono fluidi e gas refrigeranti che rientrano nelle categorie da 1 a 10 dell’allegato I.
-Recupero dell’ 80 per cento del fluido e/o gas refrigerante.
-Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 50 per cento del fluido e/o gas refrigerante.»
4.54
Paroli
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
“4. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 49 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 24-bis:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «10 luglio 2012,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la gestione dei RAEE derivanti dalle AEE di fotovoltaico installate successivamente e che beneficiano di meccanismi incentivanti,»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
i) il periodo «Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione.» è soppresso;
ii) la cifra «20» è sostituita dalla seguente: «5»;
5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema-tipo del trustattivato dai sistemi collettivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 1, terzo periodo.»;
b) all’articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sino all’approvazione da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dello schema-tipo del trust ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo i sistemi di garanzia finanziaria già attivati.».
5. Le somme versate dai produttori di AEE di fotovoltaico ai sensi del comma 2 dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 49, nella formulazione precedente le modifiche introdotte con la presente disposizione, sono impiegate dal sistema di gestione a copertura dei costi di gestione dei RAEE derivanti dai pannelli fotovoltaici.”
4.55
Paroli
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 49 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 24-bis:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «Per i pannelli fotovoltaici» è aggiunta la seguente: «incentivati»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i costi in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso dei pannelli fotovoltaico immessi sul mercato nell’anno solare di riferimento. Per i pannelli fotovoltaici non incentivati immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l’importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento. Le somme versate prima della entrata in vigore della presente disposizione dai produttori ai sistemi di gestione per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici non incentivati sono impiegate dal sistema di gestione a copertura dei costi di gestione dei RAEE derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al primo periodo del presente comma.»;
b) all’articolo 40, al comma 3 i primi due periodi sono soppressi.».
4.56
Paroli
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
“4. All’articolo 38 del D.Lgs. 49/2014 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La mancata comunicazione da parte del distributore nel portale predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell’articolo 11, comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
1-ter. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. L’inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla metà.»”
4.57
Fazzone
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
“4. In attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, all’articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole “1° luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2025”;
2) alla lettera a), le parole “euro 0,0102/kg” sono sostituite dalle seguenti “euro 0,025/Kg”;
2) alla lettera b), le parole “euro 0,0108/kg” sono sostituite dalle seguenti “euro 0,03/Kg”;
3) alla lettera c) le parole “euro 0,0005/kg” sono sostituite dalle seguenti “euro 0,001/Kg”;
4) alla lettera d) le parole “euro 0,0102/kg” sono sostituite dalle seguenti “euro 0,025/Kg”.
b) all’ultimo periodo del comma 2, dopo le parole “e le eventuali fattispecie di esenzione” sono aggiunte le seguenti “sentiti i sistemi alternativi di cui all’articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
c) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunto il seguente periodo: “Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono determinate le tipologie di prodotto esentate e le soglie di esenzione di ciascuna tipologia di prodotto soggetta a contributo, tenuto conto anche delle necessità tecnico operative connesse alle attività di supporto svolte dal CONOE e dai sistemi alternativi di cui all’articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a favore della raccolta del rifiuto domestico in attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, gestori e pubbliche amministrazioni.”.
d) l’ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente “Nelle more dell’adozione del decreto di modifica di cui all’articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’entità del contributo ambientale è aggiornata annualmente dal CONOE, sentiti i sistemi alternativi di cui all’articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto dell’andamento dei prezzi al consumo delle diverse tipologie di prodotto soggette a contributo.”.
4.58
Paroli
Aggiungere in fine i seguenti commi:
“3-bis. All’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma i sistemi di cui al presente articolo promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi di responsabilità estesa del produttore operanti con l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e le associazioni maggiormente rappresentative dei gestori dei rifiuti.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità della raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori sul territorio nazionale nonché di garantire il monitoraggio e la rendicontazione dei dati sulla raccolta e il riciclaggio di tale tipologia di rifiuti anche ai fini del calcolo dei tassi di raccolta, il Centro di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 continua a svolgere, anche in attuazione delle finalità e degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/1542, i compiti di cui al predetto decreto legislativo in conformità al proprio statuto.
3-quater. I produttori di pile e accumulatori, oppure i sistemi di gestione a cui essi aderiscono, raggiungono gli obiettivi di raccolta cui all’art. 59, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 tramite il Centro di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Il Centro di coordinamento adotta le opportune misure atte a garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei confronti dei produttori.
3-quinquies. Sono ricompresi nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006 i punti di raccolta di cui all’articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023. A tali punti di raccolta non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e il titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I trasporti dai predetti punti di raccolta ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e del titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo o agli impianti di trattamento sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di sostanza, il luogo di destinazione. I trasporti effettuati ai sensi del periodo che precede non sono soggetti agli adempimenti di cui agli articoli 188-bis, 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-sexies. All’allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte A, numero 3), la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato, secondo le categorie individuate all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023»;
b) alla Parte B, numero 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite, secondo le categorie individuate all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023».
3-septies. Il registro nazionale di cui all’art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 adegua entro 90 giorni dalla legge di conversione del presente decreto le proprie procedure alle nuove categorie di pile e accumulatori individuate all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3-octies. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell’acquirente di RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente”.
4.59
Paroli
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
“3-bis. All’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196, infine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma i sistemi di cui al presente articolo promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi di responsabilità estesa del produttore operanti con l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e le associazioni maggiormente rappresentative dei gestori dei rifiuti .”.
4.60
Sigismondi, Tubetti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: “3-bis. All’articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: “fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD),” sono soppresse.”.
4.61
Paroli
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: “fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD),” sono soppresse.».
4.62
Sigismondi, Rosa
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: “3-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
4.63
Minasi, Germanà
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. »
4.64
Fregolent
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
“3-bis. All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
4.65
Fregolent
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
“3-bis. Al comma 5-bis dell’art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite con le parole: “31 dicembre 2024”.
4.66
Minasi, Germanà
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. All’articolo 4, comma 1, della Legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006».
4.67
Minasi, Germanà
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 11, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2024, n. 84 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, dopo le parole “rottami ferrosi” aggiungere le seguenti: “, carta da riciclare e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l’economia circolare ai sensi dell’art. 198 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.»
4.68
De Carlo, Sigismondi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «otto componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci componenti»;
b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) due su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria».».
4.69
Paroli
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
“4. Al fine di assicurare la continuità della raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori sul territorio nazionale nonché di garantire il monitoraggio e la rendicontazione dei dati sulla raccolta e il riciclaggio di tale tipologia di rifiuti anche ai fini del calcolo dei tassi di raccolta, il Centro di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 continua a svolgere, anche in attuazione delle finalità e degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/1542, i compiti di cui al predetto decreto legislativo in conformità al proprio statuto.
5. I produttori di pile e accumulatori, oppure i sistemi di gestione a cui essi aderiscono, raggiungono gli obiettivi di raccolta cui all’art. 59, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 tramite il Centro di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Il Centro di coordinamento adotta le opportune misure atte a garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei confronti dei produttori.
6. Sono ricompresi nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006 i punti di raccolta di cui all’articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023. A tali punti di raccolta non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e il titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I trasporti dai predetti punti di raccolta ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e del titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo o agli impianti di trattamento sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di sostanza, il luogo di destinazione. I trasporti effettuati ai sensi del periodo che precede non sono soggetti agli adempimenti di cui agli articoli 188-bis, 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. L’allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 è modificato come segue:
a) nella Parte A, numero 3), la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato, secondo le categorie individuate all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023»;
b) nella Parte B, numero 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite, secondo le categorie individuate all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023».
Il registro nazionale di cui all’art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 adegua entro 90 giorni le proprie procedure alle nuove categorie di pile e accumulatori individuate all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio.”
4.70
Paroli
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. I gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si iscrivono ai registri di filiera, elencati nell’allegato I del DM 15 aprile 2024 n.144, comunicando l’elenco dei produttori che immettono prodotti sul mercato per il loro tramite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nelle more dell’iscrizione ai registri di filiera elencati nell’allegato I del DM 15 aprile 2024 n.144, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all’articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 di cui al comma precedente.
4.71
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di incentivare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, in conformità con gli obiettivi del green deal europeo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi di gestione degli stessi, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti, ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, disciplina, nel rispetto dell’articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, i regimi di responsabilità estesa del produttore fissando i requisiti e le misure che includono il sistema di restituzione dei prodotti tessili dopo il loro l’utilizzo, dei rifiuti derivanti dagli stessi, la loro successiva gestione nonché la responsabilità finanziaria per tali attività.
3-ter. I decreti di cui al comma 3.bis, devono prevedere misure appropriate finalizzate ad incoraggiare la progettazione dei prodotti tessili e dei loro componenti volti a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.».
4.72
Nave, Di Girolamo, Sironi
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al fine di migliorare la qualità della frazione organica raccolta in modo differenziato e di uniformare le pratiche di sostenibilità ambientale nel settore dell’igiene degli animali domestici agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 196 e, anche al fine di favorire la transizione verso un modello di economia circolare, si istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2025, per promuovere l’innovazione e lo sviluppo di materiali alternativi, sostenibili e compostabili con i processi di compostaggio nel settore dell’igiene degli animali domestici al fine anche di consentire il loro corretto sviluppo.
3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.73
Durnwalder, Patton
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a), del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell’ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.».
4.74
Minasi, Germanà
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centottanta giorni”.»
4.75
Sigismondi, Rosa
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, sostituire le parole «sessanta giorni successivi» con le seguenti: «centottanta giorni successivi».»
4.76
Fregolent
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
“3-bis. Al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, la lettera a), le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “centottanta giorni”.”
4.77
Paroli
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. L’articolo 16 del decreto 4 aprile 2023, n. 59 adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è abrogato.».
4.78
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. L’articolo 16 del decreto 4 aprile 2023, n. 59 adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è abrogato.»
4.79
Paroli
Aggiungere in fine il seguente comma:
“3-bis. Al fine di incentivare l’incremento delle attività di compostaggio di comunità di cui all’articolo 183, comma 1, lettera qq-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2017, n.45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 1, comma 1 le parole: “130 tonnellate” sono sostituite con le seguenti: “1000 tonnellate”;
2) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito con il seguente: “3. Il compost prodotto è impiegato, secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti localizzati in prossimità dell’ubicazione dell’apparecchiatura, in ogni caso nell’ambito del Comune di appartenenza o dei Comuni limitrofi, nonché per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.”;
3) all’Allegato 6, punto 1), lettera a), le parole: “tra il 30 e il 50 per cento” sono sostituite con le seguenti: “tra il 50 e il 60 per cento”.”
4.0.1
De Carlo, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Misure urgenti in materia di Aziende Faunistico Venatorie)
1. All’articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
“a-bis) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento. Le attività svolte da tali aziende, ivi compresa la ricezione e l’ospitalità, esercitate dall’imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile;”
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le regioni, su richiesta dei concessionari interessati, autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a), a-bis) e b) del comma 1.”».
4.0.2
De Carlo, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di programmazione delle Aziende Faunistico Venatorie)
1. All’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le concessioni relative alle aziende di cui al comma 1 si intendono rinnovate automaticamente se il concessionario non ne comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia. Sono fatte salve, comunque, le eccezioni individuate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.”».
4.0.3
De Carlo, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di operazioni di controllo faunistico)
1. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera ff), sono aggiunte le seguenti:
“ff-bis) impedire, ostacolare o rallentare in ogni modo operazioni di controllo faunistico svolte in attuazione dei piani di cui agli articoli 19, comma 2 e 19-ter, da effettuarsi mediante cattura, abbattimento o altre modalità previste dalla legge adottate con atti della Pubblica Amministrazione;
ff-ter) impedire, ostacolare o rallentare in ogni modo l’esercizio dell’attività venatoria nelle forme di cui all’articolo 12, commi 2 e 3″».
4.0.4
De Carlo, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di operazioni di controllo faunistico)
1.All’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Chiunque impedisca, ostacoli o rallenti in ogni modo operazioni di controllo faunistico svolte in attuazione dei piani di cui agli articoli 19, comma 2 e 19 ter da effettuarsi mediante cattura, abbattimento o altre modalità previste dalla legge, adottate con atti della Pubblica Amministrazione, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
1-ter. Chiunque impedisca, ostacoli o rallenti in ogni modo l’esercizio dell’attività venatoria nelle forme di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 è punito con l’ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
1-quater. La pena è raddoppiata se:
a) il fatto è commesso con violenza o minacce su persone o cose, ovvero con l’utilizzo di armi o strumenti atti ad offendere;
b) il fatto è commesso all’interno di un’area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) l’attività di controllo abbia ad oggetto specie aliene o specie da rimuovere per motivi igienico-sanitari.”».
4.0.5
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. Al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all’articolo 183 del decreto legislativo del 3 aprile del 2006 n. 152 e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore iniziale, dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o dal produttore dei rifiuti in in modo occasionale e saltuario non si applica il comma 1 dell’articolo 193 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.».
4.0.6
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di recupero e riciclo)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modifiche:
a) All’articolo 183, comma 1, lettera bb) dopo le parole «il raggruppamento dei rifiuti» aggiungere il seguente periodo: «prodotti in qualità di produttore iniziale o di nuovo produttore».
b) All’articolo 184 apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo le parole «Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).» aggiungere il seguente periodo: «I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività` riportate nell’allegato L-quinquies, sono considerati urbani esclusivamente ai fini statistici per il calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio».
2) Al comma 3, ovunque ricorrano, sopprimere le seguenti parole «se diversi da quelli di cui al comma 2».
c) All’articolo 185-bis apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole «il raggruppamento dei rifiuti», aggiungere il seguente periodo: «prodotti in qualità di produttore iniziale o di nuovo produttore»;
2) al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo le parole «i rifiuti», aggiungere il seguente periodo: «prodotti in qualità di produttore iniziale»;
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera «b-bis) i rifiuti prodotti in qualità di nuovo produttore sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le modalità stabilite dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione»;
3) al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: «e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente»;
b) aggiungere i seguenti commi:
«3-bis. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in qualità di produttore iniziale non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente, fatta salva la preventiva comunicazione all’autorità competente da parte del gestore della modalità scelta per la gestione del deposito temporaneo, mentre il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in qualità di nuovo produttore necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.
3-ter. L’area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in qualità di nuovo produttore può essere utilizzata, a seconda delle esigenze operative dell’impianto, anche come area di stoccaggio».
d) All’articolo 198, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero».
e) All’articolo 202 dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
«6-bis. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devono ricomprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato. Nell’assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e collegate.
6-ter. L’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani non comprende le attività di recupero e smaltimento erogabili in regime di libero mercato. Con esclusione dei rifiuti urbani non differenziati, di cui all’articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al riciclo, recupero e valorizzazione, nel rispetto del principio di concorrenza di cui all’articolo 178, comma 1 e del principio di prossimità di cui all’articolo 181, comma 5 del medesimo decreto legislativo, il gestore affidatario del servizio di raccolta e trasporto urbano dei rifiuti deve affidare mediante procedure concorrenziali la selezione, il recupero, lo smaltimento e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte ».
f) All’articolo 238 apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole «Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e` tenuto al pagamento di una tariffa» aggiungere il seguente periodo: «solo se tali rifiuti sono conferiti al servizio pubblico di raccolta».
2) al comma 10 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività` di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità` dei rifiuti conferiti» aggiungere il seguente periodo: «Resta ferma, in ogni caso, la non tassabilità` delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono produttive in via prevalente di rifiuti speciali»;
b) sopprimere le parole: «le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».
g) All’Allegato VIII alla Parte II apportare le seguenti modifiche:
1) al punto 5.1 lettera a), dopo le parole «trattamento biologico» aggiungere le seguenti «(D2/D8/R3/R10)»;
2) al punto 5.1 lettera b), dopo le parole «trattamento fisico-chimico» aggiungere le seguenti «(D2/D9/D13/R10/R12)»;
3) al punto 5.1 lettera c), dopo le parole «dosaggio o miscelatura» aggiungere le seguenti «(D9/D13/R12)»;
4) al punto 5.1 lettera d), dopo la parola «ricondizionamento» aggiungere le seguenti «(D14/R12)»
5) al punto 5.1 lettera e), dopo le parole «rigenerazione/recupero dei solventi» aggiungere le seguenti «(R2)»;
6) al punto 5.1 lettera f), dopo le parole «rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici» aggiungere le seguenti «(R5)»;
7) al punto 5.1 lettera g), dopo le parole «rigenerazione degli acidi o delle basi» aggiungere le seguenti «(R6)»;
8) al punto 5.1 lettera h), dopo le parole «recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti» aggiungere le seguenti «(R7)»;
9) al punto 5.1 lettera i), dopo le parole «recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori» aggiungere le seguenti «(R8)»;
10) al punto 5.1 lettera j), dopo le parole «rigenerazione o altri reimpieghi degli oli» aggiungere le seguenti «(R9)»;
11) al punto 5.1 lettera k), dopo la parola «lagunaggio» aggiungere le seguenti «(D4)»;
12) al punto 5.2, dopo la parola «Smaltimento» aggiungere le seguenti «(D10/D11)», e dopo la parola «recupero» aggiungere «(R1)»;
13) al punto 5.3 lettera a) numero 1), dopo le parole «trattamento biologico» aggiungere le seguenti «(D2/D8)»;
14) al punto 5.3 lettera a) numero 2), dopo le parole «trattamento fisico-chimico» aggiungere le seguenti «(D2/D9/D13)»;
15) al punto 5.3 lettera a) numero 3), dopo la parola «pretrattamento» aggiungere le seguenti «(D13)»;
16) al punto 5.3 lettera a) numero 4), dopo le parole «trattamento di scorie e ceneri» aggiungere le seguenti «(D2/D9/D13)»;
17) al punto 5.3 lettera a) numero 5), dopo le parole «trattamento in frantumatori di rifiuti metallici» aggiungere le seguenti «(D13)»;
18) al punto 5.4, dopo la parola «Discariche» aggiungere le seguenti «(D1/D5)»;
19) al punto 5.5, dopo le parole «Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi», aggiungere le seguenti «(D15/R13)»;
20) al punto 5.6 dopo le parole «Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi» aggiungere le seguenti «(D7/D12)».
4.0.7
Nave, Di Girolamo, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche all’articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)
1. All’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si apportano le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale, di cui al presente articolo gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, le imprese obbligate alla tenuta del registro di cronologico di carico e scarico ai sensi dell’articolo 190.
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente “8-bis: “E’ istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza ambientale, un tavolo tecnico sulla tracciabilità che assicuri il confronto e la presenza di tutte le categorie interessate dall’applicazione del nuovo sistema con l’adeguata considerazione delle diverse esigenze di settore ai fini della definizione della disciplina di attuazione del presente articolo e delle necessarie fasi di sperimentazione e di monitoraggio”».
4.0.8
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All’articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
a) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale, di cui al presente articolo gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, le imprese obbligate alla tenuta del registro di cronologico di carico e scarico ai sensi dell’articolo 190. Rimangono comunque esclusi dall’obbligo di iscrizione enti ed imprese che producono o depositano esclusivamente rifiuti anche pericolosi prodotti nell’ambito dell’attività di ufficio, quali computer, toner, detersivi, batterie e lampade«.
b) dopo il comma 7, inserire il seguente: “7-bis. E’ istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza ambientale, un tavolo tecnico sulla tracciabilità che assicuri il confronto e la presenza di tutte le categorie interessate dall’applicazione del nuovo sistema con l’adeguata considerazione delle diverse esigenze di settore ai fini della definizione della disciplina di attuazione del presente articolo e delle necessarie fasi di sperimentazione e di monitoraggio”».
4.0.9
Sigismondi, Rosa
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All’articolo 198, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero che sono svolti in regime di libera concorrenza anche con raccolte dedicate su area privata, previa comunicazione al Comune dell’avvio dell’attività per meri fini di rendicontazione”».
4.0.10
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di specifica su varianti sostanziali in materia di recupero e riciclo)
1. All’articolo 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere in fine il seguente periodo: “Fatto salvo quanto previsto dalle lettere l) e l-bis) dell’articolo 5, ai soli fini del presente comma, per varianti sostanziali si intendono esclusivamente quelle a seguito delle quali gli impianti esistenti aumentino, in misura pari o superiore al dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all’autorizzazione rilasciata.”».
4.0.11
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare)
1. All’articolo 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “, nonché della presenza di sostanze pericolose,” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché del contenuto di materia prima seconda e della presenza di sostanze pericolose,” ».
4.0.12
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione per promuovere lo smaltimento dei fanghi da depurazione)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 237-quater, al comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: “a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti vengono utilizzati limitatamente allo stesso impianto dove vengono prodotti e in maniera tale che il loro utilizzo non provochi emissioni superiori a quelle consentite nella Parte V del presente decreto;
b) all’allegato X alla Parte V – Disciplina dei combustibili -, Sezione 1, al comma 1, la lettera s) è sostituita con la seguente: “s) gas di sintesi, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto”.».
4.0.13
Minasi, Bergesio, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Qualità e tracciabilità dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall’uso di fanghi di depurazione)
1. Al fine di migliorare la sicurezza e la tracciabilità dell’attività di spandimento dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall’uso di fanghi di depurazione, all’allegato 3, tabella 2.1 “Correttivi calcici e magnesiaci”, colonna 3 “Modo di preparazione e componenti essenziali”, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 22)”Carbonato di calcio di defecazione”, dopo le parole: “anidride carbonica” è soppressa la parola: “Non”
b) al numero 23) “Gesso di defecazione da fanghi”, dopo le parole: “solfato di calcio” sono aggiunte le seguenti. “Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari.”
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per l’immissione in commercio di “Gesso di defecazione da fanghi” la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data».
4.0.14
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Qualità e tracciabilità dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall’uso di fanghi di depurazione)
1. Al fine di migliorare la sicurezza e la tracciabilità dell’attività di spandimento dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall’uso di fanghi di depurazione, all’allegato 3, tabella 2.1 “Correttivi calcici e magnesiaci”, colonna 3 “Modo di preparazione e componenti essenziali”, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 22)”Carbonato di calcio di defecazione”, dopo le parole: “anidride carbonica” è soppressa la parola: “Non”
b) al numero 23) “Gesso di defecazione da fanghi”, dopo le parole: “solfato di calcio” sono aggiunte le seguenti. “Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari.” Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per l’immissione in commercio di “Gesso di defecazione da fanghi” la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data».
4.0.15
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Misure volte ad accelerare la produzione di biometano)
1. All’articolo 52, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole “dall’agro-industria” sono inserite le seguenti: “o prodotti di origine agroindustriale”.
2. Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad aggiornare l’articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, ai fini dell’inserimento dei prodotti di origine agroindustriale tra i materiali che alimentano gli impianti aziendali o interaziendali di produzione del digestato ad utilizzazione agronomica.
3. Nelle more dell’aggiornamento di cui al comma precedente, i prodotti di origine agroindustriale possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano, nel limite del 60 per cento in termini di peso complessivo e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
4.0.16
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Misure urgenti in materia di adeguamento della normativa sulla TARI)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 645 è sostituito dal seguente:
“645. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico”;
b) il comma 649 è sostituito dal seguente:
“649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si svolgono, in via continuativa e prevalente, le attività e le lavorazioni indicate all’articolo 184, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui recupero o smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nella determinazione e calcolo della predetta superficie non assoggettabile alla TARI sono inclusi i magazzini di materie prime e scorte, merci e prodotti finiti. Nella determinazione della TARI, non è dovuto il tributo per i produttori di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, se avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime, scorte, merci, semilavorati e prodotti finiti funzionalmente e strettamente collegati all’esercizio di dette attività produttive di rifiuti, così come a qualsiasi area di produzione di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 è esteso il divieto di privativa”;
c) il comma 662 è sostituito dal seguente:
“662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare”.»
4.0.17
Sigismondi, Tubetti
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. L’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della tassa sui rifiuti (TARI) alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici nelle quali avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.».
4.0.18
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. L’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della tassa sui rifiuti (TARI) alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici nelle quali avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.»
4.0.19
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. L’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della tassa sui rifiuti (TARI) alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici nelle quali avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.».
4.0.20
Russo, Pogliese, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, al comma 2 sostituire le parole da: ” ,ivi inclusa la gestione” a nonché il trasferimento degli stessi”, con le seguenti: “. Effettuato il collaudo delle opere, entro 60 giorni, il Commissario Unico provvede al trasferimento delle stesse”».
4.0.21
Russo, Pogliese, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il Commissario Unico pro-tempore, al fine di assicurare la continuità amministrativa, tecnica e contabile della Struttura, è autorizzato a stipulare convenzioni di durata superiore alla scadenza del suo mandato, per un massimo di 90 giorni. Il Commissario subentrante, nelle more del perfezionamento delle nuove convenzioni, al fine di garantire la continuità dell’attività commissariale, può prorogare ulteriormente dette convenzioni in essere per un massimo di 6 mesi.».
4.0.22
Russo, Pogliese, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis-1. Il Commissario Straordinario Unico per la depurazione, per le esigenze derivanti dalla realizzazione di tutti gli interventi necessari affinché le acque derivanti dal ciclo di depurazione siano rese adatte al riuso, potrà utilizzare:
a) I ribassi d’asta, ottenuti in sede di gara di affidamento dei lavori, nella misura eccedente l’eventuale prioritario utilizzo nei termini consentiti dal codice dei contratti per il completamento delle opere appaltate;
b) eventuali economie del quadro economico di spesa risultanti a consuntivo dopo l’esecuzione delle opere;
c) eventuali economie, rispetto al quadro economico di spesa, derivanti da eventuali compartecipazioni e/o cofinanziamenti. Le economie potranno essere utilizzate anche immediatamente.”».
4.0.23
Pogliese, Russo, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
“11-bis-1. Agli interventi in capo al Commissario unico si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 7, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.”»
4.0.24
Russo, Pogliese, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, con riferimento ai pareri e agli atti di assenso ivi indicati in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, su istanza del Commissario Unico e proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri nomina entro otto giorni un commissario ad acta al quale attribuisce in via sostitutiva il potere di adottare i pareri e gli atti di assenso e tutti i provvedimenti necessari, assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
b) sostituire il comma 11-ter con il seguente: «11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, su istanza del Commissario Unico e proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri nomina entro otto giorni un commissario ad acta al quale attribuisce in via sostitutiva il potere di adottare i pareri e gli atti di assenso e tutti i provvedimenti necessari, assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
4.0.25
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 in materia di compostabilità dei prodotti monouso utilizzati per l’igiene degli animali domestici)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 3, al comma 1 aggiungere la seguente lettera: “t-bis)” rifiuti dell’igiene del pet”: prodotti monouso destinati all’igiene degli animali domestici, inclusi sacchetti per la raccolta delle deiezioni, traversine igieniche, e granuli per le lettiere e altro;
b) dopo l’articolo 3, è inserito il seguente articolo: Art. 3-bis – (Estensione al Settore dell’Igiene del Pet) “Per la realizzazione dei prodotti monouso destinati all’igiene degli animali domestici, come definiti dalla lettera t-bis) del comma 1 dell’articolo 3, sono utilizzabili esclusivamente materiali compostabili, come definiti dalla norma UNI EN 13432:2002, ai fini del loro corretto riciclaggio nella frazione umida.”.
2. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le aziende di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera t) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 provvedono ad adeguarsi alle relative disposizioni. I prodotti non conformi non sono più commercializzabili a decorrere dal ventesimo mese.»
4.0.26
Murelli, Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all’articolo 40 del Dlgs 199/2021 in materia di bioliquidi sostenibili)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’articolo 40 comma 1 lettera c) le parole “a partire dal” fino a “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2025”.».
4.0.27
Fazzone
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Spedizioni extra Ue di rottami costituenti materie prime critiche)
1. Per ogni operazione di esportazione da aree portuali di rottami metallici costituenti materie prime critiche ai sensi all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le Autorità competenti:
a) verificano il corretto adempimento della procedura di notifica preventiva di cui al comma 2 dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 21 del 2022,
b) monitorano la movimentazione di detti rottami per porto e per Regione, riferendone mensilmente al Tavolo permanente per il monitoraggio di cui al comma 3-bis dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 21 del 2022.
c) nel caso i rottami siano costituiti da rifiuti, verificano la presenza della documentazione che attesti il rispetto dei criteri di priorità e gerarchia del recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della documentazione che attesti il rispetto degli obblighi di gestione ecologicamente corretta della spedizione ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 2006/1013.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attività di controllo di fattori produttivi di rilevanza strategica per l’interesse nazionale come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020 n. 179.».
4.0.28
Borghesi, Bergesio, Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure in materia di economia circolare
Spedizioni extra Ue di rottami costituenti materie prime critiche)
1. Per ogni operazione di esportazione da aree portuali di rottami metallici costituenti materie prime critiche ai sensi all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le Autorità competenti:
a) verificano il corretto adempimento della procedura di notifica preventiva di cui al comma 2 dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 21 del 2022,
b) monitorano la movimentazione di detti rottami per porto e per Regione, riferendone mensilmente al Tavolo permanente per il monitoraggio di cui al comma 3-bis dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 21 del 2022.
c) nel caso i rottami siano costituiti da rifiuti, verificano la presenza della documentazione che attesti il rispetto dei criteri di priorità e gerarchia del recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della documentazione che attesti il rispetto degli obblighi di gestione ecologicamente corretta della spedizione ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 2006/1013. 2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attività di controllo di fattori produttivi di rilevanza strategica per l’interesse nazionale come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020 n. 179.».
4.0.29
Cantalamessa, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di economia circolare per la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente)
1. Nell’ambito di attuazione della direttiva (Ue) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) piatti in plastica:
i. piatti con diametro inferiore a diciotto centimetri e peso superiore a cinquanta grammi;
ii. piatti con diametro tra diciotto e ventitré centimetri e peso superiore a ottantacinque grammi; iii. piatti con diametro superiore a ventitré centimetri e peso superiore centoquaranta grammi;
b) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro;
c) cannucce in plastica ad uso alimentare che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
d) agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
4.0.30
Nave, Di Girolamo, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)
1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un’ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni;»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».
2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
4.0.31
Sironi, Di Girolamo, Nave
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1.al fine di promuovere politiche in materia di sostenibilità ed economia circolare, per accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Raee, presso il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2025, 2026 e 2027».
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
4.0.32
De Carlo, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure per la promozione dell’economia circolare nelle filiere agricole e agroindustriali)
1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e di promuovere l’economia circolare in ambito agro energetico, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli, finalizzate alla produzione di prodotti ad uso diverso da quello alimentare, possono essere ammessi in ingresso negli impianti di biogas e biometano e si intendono assimilati ai residui dell’attività agroalimentare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’uso agronomico del digestato prodotto dai residui di cui al precedente periodo deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 25 febbraio 2016.».
4.0.33
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Misure per la promozione dell’economia circolare nelle filiere agricole e agroindustriali)
1. Al fine di evitare la produzione di rifiuti e promuovere ulteriormente l’economia circolare in ambito agroenergetico, tutti i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli, finalizzate alla produzione di prodotti ad uso diverso da quello alimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano e si intendono assimilati ai residui dell’attività agroalimentare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2016, n. 90, S.O., a condizione che si rispettano i requisiti dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. L’uso agronomico del digestato prodotto dai residui di cui al precedente periodo deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto 25 febbraio 2016.»
4.0.34
Naturale, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18.12.2008, determinata in ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh id energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’Autorità di regolazione per l’energia reti ed ambiente (ARERA, in attuazione del Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1, costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 50 milioni id euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.35
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell’energia elettrica determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell’articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
Art. 5
5.1
Pucciarelli, Minasi, Germanà
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «comma 1-quater», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
1. le parole “al comma 1-ter,” sono sostituite dalle seguenti: “al presente articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara”;
2. dopo le parole “dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale” inserire le seguenti: “, nonché il Piano approvato dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale,”;
3. le parole “della regione Liguria,” sono soppresse;
4. dopo le parole “e della ASL territorialmente competenti,” inserire le seguenti: “, da rendere entro 15 giorni dalla richiesta,”;
5. le parole “adotta con apposito decreto il Piano” sono sostituite dalle seguenti: “adotta con apposito decreto il Programma”;
b) al comma 1, capoverso «comma 1-quater», dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara sono definite mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da parte del Commissario straordinario di cui all’articolo 1 e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.”;
c) al comma 1, capoverso «comma 1-quater», al secondo periodo, le parole: “Il Piano di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “Il Programma di cui al primo periodo” e, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole, “, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall’escavo di substrati naturali appartenenti all’originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;”;
d) al comma 1, capoverso «comma 1-quinquies», apportare le seguenti modifiche:
1. al primo periodo, le parole “Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter,” sono sostituite dalle seguenti: “Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater,”;
2. al terzo periodo le parole “Il Piano comprende” sono sostituite dalle seguenti “Il Programma comprende” e le parole “i risultati delle procedure” sono sostituite dalle seguenti “i risultati e le procedure”;
e) al comma 1, capoverso «comma 1-sexies», la parola “Piano”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Programma” e le parole “di cui all’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
5.2
Paroli
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso “1-quater”, al primo periodo, dopo le parole: “di cui al comma 1-ter”, aggiungere le seguenti: “e ulteriori interventi che dovessero essere individuati nell’ambito della città metropolitana di Genova;
b) al capoverso “1-quater”, al secondo periodo, sopprimere le parole: “e dei rifiuti”;
c) al capoverso “1-quater”, sostituire la lettera b), con la seguente: “b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo tal quale”;
d) al capoverso “1-quater”, alla lettera c) aggiungere le seguenti parole: “, dimostrandone l’idoneità all’utilizzo secondo quanto imposto dai limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, della Parte quarta, colonna B, Industriale.”;
e) al capoverso “1-quater”, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “o nel rispetto del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127”;
f) al capoverso “1-quinquies”, all’ultimo periodo, sopprimere le parole: “e dei rifiuti”.
5.3
Parrini, Giorgis
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: «Il Piano di cui al primo periodo» con le seguenti: «Il Piano adottato ai sensi del primo periodo».
5.4
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, dopo le parole “rottami metallici” sono aggiunte le seguenti: “carta da riciclare e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l’economia circolare ai sensi dell’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
5.5
Paroli
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, comma 1002, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
a) A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 a favore dell’Università degli Studi di Bologna, volto alla creazione e al sostegno di attività binazionali di istruzione superiore e di ricerca in materia meteorologica e climatica.».
5.6
Fazzone
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini del potenziamento del riciclo delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e di selezione all’articolo 1, comma 686 della legge n. 197 del 2022 dopo le parole “imballaggi” aggiungere ” e dei beni ” e conseguentemente al decreto ministeriale 02/04/24 sono apportate le seguenti modifiche :
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d) sostituire le parole ” degli imballaggi in plastica ” con le seguenti: ”degli imballaggi e dei beni in plastica ”;
b) all’articolo 4 , comma 1 , lettera a), le parole :”altro circuito post consumo degli imballaggi ” sono sostituite dalle seguenti”:” o da altro circuito post consumo dei beni in plastica
Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2025 dall’eliminazione dell’IVA agevolata per le prestazioni di smaltimento in discarica e per l’incenerimento di cui alla Tabella A, parte III, comma 127 sexiesdecies, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individuata dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.».
5.7
Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai fini del potenziamento del riciclo delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e di selezione all’articolo 1, comma 686 della legge n. 197 del 2022, dopo le parole “imballaggi” aggiungere le seguenti: “e dei beni”.
1-ter. Al decreto ministeriale del 02 aprile 2024 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d) sostituire le parole ”degli imballaggi in plastica” con le seguenti: “degli imballaggi e dei beni in plastica”;
b) all’articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: ”altro circuito post consumo degli imballaggi” sono sostituite dalle seguenti’: ”o da altro circuito post consumo dei beni in plastica”;
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2025 dall’eliminazione dell’IVA agevolata per le prestazioni di smaltimento in discarica e per l’incenerimento di cui alla Tabella A, parte III, comma 127 sexiesdecies, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individuata dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.».
5.0.1
Sigismondi, Farolfi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di dare adeguata attuazione e coordinamento rispetto a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modifiche:
a) Alla lettera A. 27 dell’Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, aggiungere infine il seguente periodo: “; installazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico- costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi;”
b) Alla lettera B. 26 dell’Allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, aggiungere infine il seguente periodo: “; interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto, già munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva;”».
5.0.2
Romeo, Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica)
1. In conformità alla Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/33/CE, all’articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le lettere c) e c-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«c) a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° gennaio 2028 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.».
5.0.3
Fregolent
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di sottoprodotti e di rifiuti)
1. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a), del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell’ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.
2. All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito come segue: “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”.
3. All’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “di recupero e trattamento” sono aggiunte le parole “ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.” Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.».
5.0.4
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Incremento dei proventi derivanti dalle aste ETS destinati alla decarbonizzazione del settore industriale ad alta intensità energetica)
Al fine di assicurare che i proventi delle aste ETS ai sensi della Direttiva (UE) Dir. 13/10/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2003/87/CE e dalla direttiva 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, favoriscano la decarbonizzazione nei settori che li hanno prodotti, a decorrere dall’anno 2025, con riferimento alla quota spettante per il 2024 si provvede all’incremento della quota annua destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. A tal fine all’articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) Le parole: “600 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “600 milioni di euro annui”».
B) Le parole: “150 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “550 milioni di euro annui”».
5.0.5
Sigismondi, Rosa
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Rigenerazione Urbana)
1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 538, lettera a) le parole “quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta mesi” e alla lettera b) le parole “venti mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”.
Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
2. L’articolo 8-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, è soppresso.».
5.0.6
Paroli, Damiani, Trevisi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni per la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldiga Nord a Civitavecchia)
1. Il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 24 bis del decreto legge 22 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia, ai fini dell’individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.
2. Le attività del Comitato di cui all’articolo 24 bis del decreto legge 22 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sia in relazione al territorio di Brindisi che di Civitavecchia possono confluire in un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma.
3. Per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l’approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche si applica l’articolo 32, comma 5, del decreto-legge 115 del 9 agosto 2022 convertito con legge n. 142 del 21/09/2022.
4. Per l’esecuzione di eventuali opere infrastrutturali funzionali alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali incluse negli accordi di programma di cui al comma 2, sono destinate, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse finanziarie nella misura massima di euro 5 milioni per ciascun accordo di programma, per un totale di 15 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro nel 2025, 5 milioni di euro nel 2026 e 5 milioni di euro nel 2027.
5. Detti investimenti potranno essere supportati anche in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all’articolo 1 commi 259-271 e relativo allegato tecnico, di cui allegato IV alla legge n. 213 del 30 dicembre 2023.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2025, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
5.0.7
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Aggiornamento del decreto ministeriale di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Al fine di consentire l’utilizzo delle tecnologie più avanzate e garantire la sostenibilità ambientale degli impianti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge si provvede all’aggiornamento del decreto ministeriale di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità ivi previste, attraverso l’inserimento di una o più nuove classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore a biomasse combustibili solide.».
5.0.8
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni per il finanziamento della conversione di autobus a motore termico in autobus ad alimentazione elettrica o idrogeno.)
1. Gli Enti beneficiari di finanziamenti per il rinnovo del parco autobus utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale, possono destinare fino a un massimo del 20 per cento delle risorse assegnate, per interventi di conversione di autobus dotati di motore termico, con classe emissiva non inferiore a euro 5, in autobus ad alimentazione elettrica o idrogeno.».
5.0.9
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Incenerimento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi)
1. Al fine garantire il trattamento dei rifiuti radioattivi secondo criteri di sicurezza ed economicità, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Sogin e i soggetti gestori dei singoli depositi di rifiuti radioattivi, sentito l’ISIN, stipulano un Accordo di Acquisto di Capacità Produttiva (AACP) con impianti di trattamento termico di rifiuti radioattivi situati all’estero, per il trattamento dei rifiuti giacenti e di futura produzione, sia istituzionali che derivanti da attività non energetiche.
L’Accordo ha l’obiettivo di ridurre i volumi dei rifiuti radioattivi mediante incenerimento, secondo criteri di massima sicurezza con il fine di ottimizzarne i costi di gestione. Preliminarmente alla stipula dell’Accordo, SOGIN e ISIN individuano le quantità, anche future, di rifiuti radioattivi potenzialmente inceneribili e le relative collocazioni.
All’esito della procedura di individuazione di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro delle finanze sono adottate le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche degli impianti di incenerimento, ai contenuti e ai criteri applicativi dell’Accordo, alle modalità di trasporto e stoccaggio futuro e alle misure di sicurezza necessarie.».
5.0.10
Liris
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell’autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell’efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura pari:
a) al 10 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31.12.2024, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;
b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;
c) al 30 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31.12.2024, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;
d) al 40 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto
2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri dal presente articolo, valutati in 69 milioni di euro per il triennio 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 6
6.1
Sigismondi, Tubetti
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole da “propedeutiche” a “comma 2” con le seguenti: “di cui al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
b) dopo le parole “ovvero di” aggiungere le seguenti: “strutture e”.
6.2
Minasi, Germanà
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole da “propedeutiche” a “comma 2” con le seguenti: “di cui al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
b) dopo le parole “ovvero di” aggiungere le seguenti: “strutture e”.
6.3
Paroli
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole da “propedeutiche” a “comma 2” con le seguenti: “di cui al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
b) dopo le parole “ovvero di” aggiungere le seguenti: “strutture e”.
6.4
Lorefice, Di Girolamo, Nave, Sironi, Guidolin
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I rappresentanti legali e i tecnici dei laboratori privati che nello svolgimento della loro attività di campionamento, di analisi e di elaborazione dei risultati sono tenuti ad osservare la massima riservatezza nella gestione dei dati assunti in base alle loro attività di supporto alle Agenzie Regionali per la protezione e l’ambiente, sono equiparati agli ausiliari di polizia giudiziaria per gli obblighi di riservatezza e per responsabilità».
6.5
Sigismondi, Rosa
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) premettere la seguente:
“0a) all’art. 242, comma 7-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile richiedere all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competente il rilascio della relazione tecnica che costituisce certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.”;
2) dopo la lettera b) inserire la seguente:
“b-bis) all’art. 248:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente mediante relazione tecnica che costituisce anche certificazione dell’avvenuta bonifica del sito. Qualora l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, provvede, nei successivi sessanta giorni, l’autorità competente per la bonifica, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.”;
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente rilascia relazione tecnica che costituisce anche certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell’articolo 242. In tal caso, la relazione tecnica che costituisce certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l’obiettivo di verificare l’evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il rilascio della relazione tecnica di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.”.
6.6
Paroli
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all’art. 242, comma 7-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile richiedere all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competente il rilascio della relazione tecnica che costituisce certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.”;
b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
“b-bis) all’art. 248:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente mediante relazione tecnica che costituisce anche certificazione dell’avvenuta bonifica del sito. Qualora l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, provvede, nei successivi sessanta giorni, l’autorità competente per la bonifica, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.”;
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente rilascia relazione tecnica che costituisce anche certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell’articolo 242. In tal caso, la relazione tecnica che costituisce certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l’obiettivo di verificare l’evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il rilascio della relazione tecnica di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.”.
6.7
Paroli
Al comma 3 dopo la lettera a) inserire la seguente:
“a-bis) all’articolo 243, comma 3, le parole: “o in fognatura” e le parole: “e in esercizio in loco” sono soppresse;”
6.8
Irto, Basso, Fina
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) alla Tabella 2 dell’Allegato 5, recante “Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee”, i punti 10, 16 e 23 sono soppressi.».
6.9
Nicita
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
“3-bis. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le misure urgenti volte ad accelerare i piani di bonifica delle aree industriali nelle quali sono presenti uno o più siti dichiarati di interesse strategico nazionale, anche al fine di garantire la riconversione ecologica connessa eventuali prescrizioni in essere”.
6.10
Martella
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
“3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la completa messa in sicurezza e bonifica dell’immobile adibito a capannone industriale sito a Fossalta di Piave (Venezia), posto sotto sequestro con provvedimento dell’autorità giudiziaria del 16 novembre 2018, e a garantire al Comune di Fossalta di Piave il ristoro delle spese già sostenute per la gestione della criticità igienico-ambientale determinata dal deposito abusivo di rifiuti, per l’anno 2025 al Comune di Fossalta di Piave è concesso un contributo di 3 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
6.0.1
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al decreto legislativo 152 del 2006, all’allegato 5, al punto 1.2.1, aggiungere infine il seguente periodo:
“Al fine di agevolare lo sviluppo di attività di economia circolare, il Ministero della transizione ecologica e della sicurezza energetica, di concerto con le regioni, definisce valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3 sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo per processi di recupero, di riciclo o di simbiosi industriale.”».
6.0.2
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 11, comma 2, del decreto legge 84 del 2024, convertito in legge, con la legge 8 agosto 2024, n. 115, dopo le parole “rottami metallici” aggiungere le seguenti: “carta da riciclare e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l’economia circolare ai sensi dell’articolo 198 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006″».
6.0.3
Murelli, Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Interpretazione autentica del comma 649 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali)
1. L’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici dove avviene la lavorazione industriale, le attività artigianali, agricole, agroindustriali e della pesca sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.».
6.0.4
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo e la tutela dei domini collettivi quali componenti stabili del sistema ambientale, alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;»;
b) all’articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni»;
c) all’articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell’ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.»;
d) all’articolo 3, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all’esercizio dell’uso civico.»;
2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico.»;
3) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l’utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.».
Art. 7
7.0.1
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di bonifica)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 14-bis, è aggiunto il seguente:
“14-ter. Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all’area marino costiera di cui al comma 14, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull’individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario di cui all’articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014 si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dell’Istituto Superiore di Sanità.”».
7.0.2
Lorefice, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di bonifica dei Siti di interesse nazionale)
1. Per ciascun sito di interesse nazionale oggetto di bonifica, al fine di garantire una adeguata struttura che consenta di controllare, monitorare e supportare le attività sul campo, si istituisce presso ogni agenzia regionale per la protezione e l’ambiente (ARPA), una unità operativa dotata di una adeguata struttura finalizzata ad accelerare, gestire e monitorare il processo di bonifica del sito interessato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026, e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.0.3
Sigismondi, Rosa
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. I presidenti degli enti parco di cui all’articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato nominato un direttore generale a far data da un momento antecedente all’ultimo rinnovo dell’albo di idonei di cui al comma 11 del medesimo articolo 9, provvedono ad avviare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una selezione pubblica volta all’individuazione di una rosa di tre candidati da proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per la nomina a direttore dei rispettivi enti, fatte salve e prorogate le istanze di disponibilità, ad assumere l’incarico di diretto generale, che siano state presentate in adesione agli avvisi pubblici eventualmente adottati dagli enti parco al fine di individuare i candidati da proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, e ferma restando la facoltà, per i soggetti interessati, di aggiornare le istanze medesime sotto il profilo dei titoli e delle esperienze professionali.».
Art. 8
8.1
Durnwalder, Unterberger, Patton
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica agli interventi finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente con fondi a carico del proprio bilancio.».
8.0.1
Germanà, Minasi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti per la gestione dei rischi di alluvioni)
1. Ai fini dell’integrazione degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui alla parte C dell’allegato I, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, attraverso metodologie innovative, trasferibili dalla ricerca idraulica del settore alle applicazioni territoriali, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituita una Commissione tecnico-scientifica, per la durata di sei mesi, costituita da studiosi dell’ingegneria idraulica e da esperti nella dinamica delle alluvioni, per gli aspetti legati alla previsione e alla prevenzione, che potrà avvalersi di esperti nei settori dell’idrologia, dei cambiamenti climatici e della rilevazione topografica.
2. I membri della Commissione di cui al comma 1 e il presidente della stessa sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’attività della Commissione è svolta a titolo gratuito. Possono essere riconosciute, ove occorra, spese di missione, a carico del bilancio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministero medesimo mette a disposizione della Commissione copie di atti e documenti di suo possesso, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti i lavori della Commissione.
3. Alla conclusione dei propri lavori, la Commissione formula, altresì, una proposta al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del coordinamento e dell’applicazione omogenea, da parte dei soggetti competenti, delle metodologie proposte dalla Commissione su tutto il territorio nazionale.».
8.0.2
Sironi, Di Girolamo, Nave, Lorefice
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)
1. Per il completamento e l’informatizzazione della Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000, nell’ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all’articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 702, le parole: «di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché di 17 milioni di euro a decorrere dal 2028».
b) al comma 704, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all’assunzione di risorse umane a tempo indeterminato altamente specializzate».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.3
Lorefice, Sironi, Nave, Di Girolamo
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni per l’assunzione di personale per gli interventi connessi al progetto CARG)
1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Pnrr o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d’Italia), nonché di implementare l’azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d’Italia dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 9
9.1
Sigismondi, Tubetti
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, inserire il seguente:
“2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i Comuni quali soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei Comuni medesimi”.
9.2
Irto, Basso, Fina
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso “2-ter” inserire il seguente:
“2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i Comuni quali soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei Comuni medesimi”.
9.3
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
“2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i Comuni quali soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei Comuni medesimi”.
9.4
Minasi, Germanà
Al comma 1, lettera b, dopo il capoverso “2-ter”, inserire il seguente:
2-quater. È istituito un Comitato di indirizzo e controllo per l’attuazione degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 per ciascuna regione e provincia autonoma, composto dal Direttore generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente e dal Direttore generale competente della regione o della provincia autonoma, o da soggetti dagli stessi delegati. Il Comitato di indirizzo e controllo di cui al primo periodo, presieduto dal rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, svolge i seguenti compiti:
a) verificare l’avanzamento complessivo del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e dei suoi stralci, in base alle informazioni fornite direttamente dal Commissario di Governo ovvero dai sistemi di monitoraggio;
b) verificare l’eventuale esistenza di situazioni di criticità anche relative all’attuazione di singoli interventi e promuovere ogni possibile soluzione;
c) attivare, in caso d’inerzia degli enti attuatori, le procedure di sostituzione del Commissario di Governo ai sensi del comma 2.
Il Comitato di indirizzo e controllo valuta altresì le proposte di rimodulazione delle dotazioni finanziarie di interventi già programmati e può approvare dette proposte mediante la riattribuzione di economie definitivamente accertate, derivanti dalla chiusura contabile di altri interventi inclusi nel Piano di cui al comma 2 o negli stralci del Piano medesimo.
9.5
Sigismondi, Farolfi
Al comma 3, lettera a), dopo la parola “Piano”, ovunque ricorra, inserire le seguenti: “o singoli interventi dello stesso”.
9.6
Minasi, Germanà
Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) al comma 2-ter è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i soggetti attuatori che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni o delle società di cui al secondo periodo si provvede al riconoscimento di un emolumento corrisposto a titolo di indennità di carica nei limiti e nelle modalità previste dal terzo periodo del presente comma, corrisposto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1, comma 489 e 471 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché dell’art. 23 bis, comma1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Per lo svolgimento delle attività non ricomprese nel successivo comma 4, il soggetto attuatore può avvalersi della assistenza e della consulenza di tecnici dotati di specifica competenza in materia anche di non appartenenti alla pubblica amministrazione, il cui compenso deve trovare copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi. L’attribuzione del relativo incarico spetta al commissario di Governo.»
9.7
Paroli
Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso “2-quinquies”.
Conseguentemente, alla lettera b), all’alinea, sostituire le parole: “sono inseriti i seguenti”, con le seguenti: “è inserito il seguente”.
9.8
Irto, Basso, Fina
Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) al comma 4 dopo le parole “degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni” sono inserite le parole “, previa stipula di apposita convenzione”».
9.9
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente «b-bis) al comma 4, dopo le parole “degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni” sono inserite le seguenti “, previa stipula di apposita convenzione”».
9.10
Sironi, Di Girolamo, Nave
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica alternative nel medio e basso corso del fiume Piave, valutata nell’ambito territoriale l’alternativa meno impattante, tenuto conto:
a) delle direttive europee Quadro Acque (2000/60/CE) e Alluvioni (2007/60/CE) la cui applicazione congiunta indirizza all’adozione di quegli “interventi integrati” ammessi in via prioritaria anche dalla normativa nazionale del 2014 e che perseguano congiuntamente obiettivi di riduzione del rischio alluvioni e di incremento dello stato ecologico dei corsi d’acqua.
b) del collegato ambientale del 2015 che prevede l’«obbligo di pianificare la gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico con l’obiettivo esplicito di migliorare lo Stato Morfologico ed Ecologico e di ridurre il rischio di alluvioni, evitando un ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali» introdotto con
c) della necessità di adeguamento del Piano di Stralcio oramai datato completandolo con la possibilità di interventi integrati
d) del fatto che il sito Grave di Ciano fa parte dei siti protetti a livello europeo da Rete Natura 2000 (D.G.R. 2673/2004) e che è interessato dall’applicazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e relative Misure di Conservazione quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC IT3240030 Grave del Piave) e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” e relativo Piano di Gestione quale Zona di Protezione Speciale (ZPS IT3240023 Grave del Piave).»
9.11
Amidei, Sigismondi
Sostituire il comma 4 con il seguente: «Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, ovvero delle opere alternative di difesa idraulica nel medio corso del fiume Piave individuate all’esito della procedura di valutazione di impatto ambientale, il segretario generale dell’autorità di distretto delle Alpi Orientali è individuato come commissario straordinario per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164.».
9.12
Sironi, Di Girolamo, Nave
Al comma 4, sostituire le parole “delle Grave di Giano”, con le seguenti “del fiume Piave, valutata nell’ambito territoriale del medio e basso corso del fiume Piave l’alternativa ambientalmente meno impattante,”
9.13
Fina, Martella
Al comma 4, sostituire le parole: “delle Grave di Ciano” con le seguenti: «nel medio e basso corso del fiume Piave»
9.14
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. L’assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20 per cento delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell’Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l’intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico».
9.15
Nave, Di Girolamo, Sironi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. L’assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20 per cento delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell’art.7 del DL 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell’Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l’intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico».
9.16
Manca
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
“8-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini” (pubblicata nella G.U. n° 227 del 27 settembre 2024) e per i medesimi soggetti di cui alla Dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.”
9.17
Manca
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
“8-bis. All’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: “comunque non oltre il 1° maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti “, previa autorizzazione della Regione interessata,”.
9.18
Manca
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
“8-bis. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regioni Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le successive delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, nonché ai comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023».
9.19
Manca
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
“8-bis. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all’articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.»
9.20
Manca
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
“8-bis. Al comma 1 dell’articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686,00 milioni di euro per l’anno 2025, 352.802.471,00 milioni per l’anno 2026 e 362.369.621,50 milioni di euro per l’anno 2027».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 161.834.686,00 milioni di euro per l’anno 2025, 352.802.471,00 milioni per l’anno 2026 e 362.369.621,50 milioni di euro per l’anno 2027 si provvede quanto a 161.834.686,00 milioni di euro per l’anno 2025 e 352.802.471,00 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e quanto a 362.369.621,50 milioni di euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.21
Manca
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
“8-bis. All’articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’articolo 20-octies, comma 2;”;
2) alla lettera b), dopo le parole “all’acquisto” sono inserite le seguenti: “ed alla eventuale sistemazione tramite opere edilizie, anche per l’adeguamento o miglioramento sismico e l’efficientamento energetico, o tramite spese per arredi” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “oppure non gravemente danneggiato ma definito incongruo dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la sua collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferente con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’art. 20-octies, comma 2. In caso di delocalizzazione ai beneficiari è riconosciuta l’esenzione da imposta di registro, catastale e ipotecaria”;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) all’acquisto di fabbricati e terreni già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di fabbricati e terreni definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’art. 20-octies, comma 2”;
b) sostituire il comma 3-ter con il seguente: “3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al demanio pubblico dello stato – ramo idrico, al patrimonio disponibile e/o indisponibile del Comune di riferimento, in relazione alla peculiarità dell’area, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies”;
c) al comma 3-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell’acquisto delle aree alternative, nella misura massima del 30% dell’importo stesso. Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’art. 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 20-ter, comma 8,stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all’art. 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).»
9.22
Manca
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
“8-bis. All’articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: « a valere su quanto previsto all’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n.213 »;
b) al comma 6-quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina », le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» dalle seguenti: « nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani» e le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» dalle seguenti: « fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro »;
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell’importo di 700 milioni previsti per il credito d’imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.”
9.23
Manca
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
“8-bis. Dopo il comma 6-quater dell’articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente: “6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l’anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.”
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell’importo di 700 milioni previsti per il credito d’imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.”
9.24
Manca
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
“8-bis. Al comma 8-bis dell’articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “Gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli
uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali«;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l’anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies, comma 4.”
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede nei limiti delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.”
9.25
Manca
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
“8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 435, sostituire il primo periodo con il seguente «I contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, prioritariamente con le modalità del finanziamento agevolato e solo ad esaurimento dell’importo autorizzato al comma 437 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione.»;
b) il comma 436 è soppresso;
c) al comma 441 le parole «da 436 a 439 » sono sostituite dalle seguenti «da 435 a 439».”
9.26
Manca
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
“8-bis. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 545 del Codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu’ di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. I beneficiari delle somme di cui al primo periodo vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all’esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
8-ter. Nel caso in cui l’immobile oggetto del finanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 sia assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, dovendo trovare adeguata protezione l’interesse pubblico sotteso all’agevolazione concessa, lo Stato potrà rientrare nella disponibilità delle somme elargite mediante il riconoscimento del privilegio previsto in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
8-quater. In relazione agli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nel caso di liquidazione giudiziale del beneficiario o di sottoposizione del medesimo ad altra procedura di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, intervenuta successivamente alla concessione del contributo, qualora il beneficiario non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, sarà possibile provvedere al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili e previa comunicazione, da parte del Soggetto Istruttore, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa vigente.”
9.27
Manca
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
“8-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel secondo semestre 2024 e nell’esercizio 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, come da delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, ove è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nonché alle province e alle unioni dei predetti comuni, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.
9.28
Minasi, Germanà
Al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’autorità di bacino distrettuale individua gli interventi già programmati o previsti all’interno degli strumenti di pianificazione alla cui realizzazione provvede il Segretario generale in qualità di Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Ai fini del presente comma, il Commissario straordinario opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
9.29
Nicita
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
“9-bis. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico definisce la strategia di sostenibilità per l’approvvigionamento idrico e il contrasto alla siccità, per le regioni insulari, individuando le risorse necessarie, quelle addizionali che vanno reperite, e i tempi di realizzazione. Nel medesimo documento, il Commissario indica al Governo le necessarie misure compensative per famiglie e imprese, da conferire con successivo atto del Governo.
9.30
Sigismondi, Tubetti
Al comma 10, dopo la parola “fonti di finanziamento” inserire, in fine, le seguenti: “ad eccezione dei casi in cui, a fronte dell’integrale copertura finanziaria dell’intervento o di singoli lotti del medesimo, il ritardo nell’attuazione non consenta il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione del rischio con riferimento alla pubblica e privata incolumità delle persone, dei beni e delle attività produttive in coerenza con la Direttiva 2007/60 e la pianificazione di bacino distrettuale in materia”.”
9.31
Bizzotto, Bergesio, Germanà, Minasi
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di prevenire fenomeni di esondazione e ridurre il rischio di alluvioni, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d’urgenza, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, interventi di carattere straordinario e preventivo di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell’alveo fluviale con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso i seguenti interventi: estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell’alveo, estrazione di tronchi d’albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque, stabilizzazione dei versanti.
10-ter. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, in applicazione dei generali princìpi di efficacia dell’attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, i necessari pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti gli enti e agenzie competenti, devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione; decorso inutilmente tale termine, si intendono accolti favorevolmente.
10-quater. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 10-bis, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua possono, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l’esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti; eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente disposizione sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.»
9.32
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
“10-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d’acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al presente comma, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma.
10-ter. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.”
9.33
Paroli
Dopo il comma 10 inserire i seguenti:
«11. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente per il contrasto al dissesto idrogeologico, il Ministero accantona l’importo del 2-3% dell’importo stanziato e lo destina al reperimento ed al mantenimento di personale da destinare alle strutture commissariali che attuano gli interventi finanziati.
12. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 11 è regolato tramite apposite convezioni che il Ministero sottoscriverà entro mesi 6 dall’entrata in vigore del presente legge, con le Regioni ed i Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico. Le convenzioni, tenuto conto delle specificità regionali in cui operano i Commissari, individuano puntualmente le risorse economiche disponibili al momento della sottoscrizione, il contingente di personale, le loro funzioni e regolamenta i rapporti reciproci tra Regione, Commissario e Ministero.
13. La realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico attuati tramite i Commissari di Governo di cui all’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, assumo valenza di interventi “salva vita”. Per l’attuazione degli interventi salva vita il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, il soggetto attuatore dal medesimo individuato e l’Ente avvalso dal Commissario per le medesime finalità, se delegato a tal fine, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, possono provvedere, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
– regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
– regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
– regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
– regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
– regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
– decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
– decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
– decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
– legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
– legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
– decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
– decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
– decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis , 25, 26, 27, 27-bis , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142,146, 147 e 152;
– decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
– decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
– decreto-luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446; artt. 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248; art. 14 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;
– leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente legge.
1 Per l’espletamento delle attività previste dalla presente legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati.
2 In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023: – 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
– 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
– 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico – progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
– 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
– 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
– 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
– 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
– 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
– 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
– 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
3 Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
4 Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario di Governo o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
5 Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario di Governo e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
9.0.1
Rosa, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fiume)
1. All’articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1, inserire i seguenti:
“1-bis. I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d’intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d’azione.
1-ter. Ai fini dell’adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 2, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l’avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori”».
9.0.2
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fiume)
1. All’articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d’intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d’azione.
1-ter. Ai fini dell’adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 1-bis, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l’avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori”».
9.0.3
Sironi, Di Girolamo, Nave
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fiume)
1. All’articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
“A-bis. I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d’intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d’azione.
A-ter. Ai fini dell’adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 2, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l’avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori».
9.0.4
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Rigenerazione Urbana)
1. All’articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole “quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta mesi”;
b) alla lettera b) le parole “venti mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”.
Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
2. L’articolo 8-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, è soppresso.».
9.0.5
Paroli
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)
1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell’articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 e dell’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un’impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».
9.0.6
Pirovano, Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico)
1. Al fine di promuovere interventi di prevenzione e contrasto di fenomeni di dissesto idrogeologico da parte dei Comuni, a decorrere dall’anno 2025 gli interventi di messa in sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle opere di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto di cui alla Tabella A, Parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.».
9.0.7
Manca
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni relative agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in Regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche)
1. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti di declaratoria del Masaf nn. 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l’erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Per la concessione, l’erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell’erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.
3. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con la legge del 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.».
9.0.8
Bizzotto, Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure urgenti per accelerare le procedure amministrative al verificarsi di calamità naturali)
1. A seguito del verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell’aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all’emergenza e alla ricostruzione, applicano la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 76, comma 2 lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza.
2. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto tra costi e urgenza.
3. Le misure di cui al comma 1 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, quali il capo del Dipartimento della protezione civile e le relative strutture periferiche, il Commissario straordinario o il Commissario delegato, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione e organizzazione pubblica presente sul territorio nazionale, interessate al conseguimento delle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi di calamità naturali cui al comma 1, come coordinate dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la fase di emergenza e dal Commissario straordinario o Commissario delegato per la fase di ricostruzione.
4. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, le condotte poste in essere per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all’emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
5. Ai fini dell’accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti ad un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione.
6. Nei primi sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza è comunque previsto il supporto dell’Esercito per la rimozione delle macerie, l’abbattimento di immobili pericolanti e l’approntamento di strutture temporanee per alloggi e servizi.».
Art. 10
10.1
Minasi, Germanà
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. L’articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche alle violazioni di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, la cui applicazione è di competenza dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).».
10.2
Fregolent
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. L’articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche alle violazioni di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, la cui applicazione è di competenza dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).».
10.3
Sigismondi, Rosa
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 17, dell’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell’ISIN, previo parere della Consulta”.».
10.4
Minasi, Germanà
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l’ultimo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente: “Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell’ISIN, previo parere della Consulta”.».
10.5
Fregolent
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l’ultimo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente: “Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell’ISIN, previo parere della Consulta”.»
10.6
Minasi, Germanà
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Agli incarichi di segretario generale, di capo di gabinetto, di consigliere giuridico e di responsabile del settore giuridico, comunque denominato, attribuiti dalle autorità indipendenti, si applicano anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
10.7
Fregolent
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Agli incarichi di segretario generale, di capo di gabinetto, di consigliere giuridico e di responsabile del settore giuridico, comunque denominato, attribuiti dalle autorità indipendenti, si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
10.8
Paroli
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.».
10.9
Paroli
Aggiungere in fine il seguente comma:
“4-bis. Al fine di favorire la realizzazione di un’adeguata capacità di accumulo, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile prevista dal PNIEC, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, sulla base di una apposita convenzione, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all’articolo 1, comma 110 della legge 23 agosto 2004, n. 239.”.
10.10
Minasi, Germanà
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite, nell’anno 2025 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ARERA, è autorizzata ad immettere nei propri ruoli con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di una prova selettiva per colloquio, il personale che risulti in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni, con contratto a tempo determinato presso la medesima Autorità e che sia stato reclutato per mezzo di procedure selettive pubbliche, anche semplificate; tali assunzioni sono effettuate da ARERA nell’ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente, comportando la rideterminazione numerica della pianta organica di ruolo dell’Autorità.
10.11
Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1 bis: “1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia possono assolvere all’obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.”.»
10.12
Sigismondi, Farolfi
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia possono assolvere all’obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.”»
10.13
Nave, Sironi, Di Girolamo
Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. “All’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia possono assolvere all’obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.”».
10.14
Paroli
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualità di rappresentante nazionale per l’Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell’Idrogeno (ENNOH) di cui all’articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009.».
10.15
Paroli
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) del 24 giugno 2024 con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni competenti per l’attuazione del citato regolamento n. 2024/1991 e sono definite le modalità di predisposizione e di monitoraggio del piano nazionale di ripristino previsto dall’articolo 14 del medesimo regolamento.».
10.16
Naturale, Di Girolamo, Sironi, Nave
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. “I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, a partire dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 19 giugno 2024, “FER 2”, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.»;
2) alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e delle imprese».
10.17
De Priamo
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4. bis Al fine di dare efficace e celere attuazione ai articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 e ai grandi programmi di investimento di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le competenti strutture del Ministero delle imprese e del made in Italy sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo le parole “è costituita una segreteria tecnica” sono aggiunte le seguenti: “, cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all’articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e”; dopo le parole “i compiti inerenti” sono aggiunte le seguenti: “al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza rivolti alle imprese estere, diversi da quelle attribuite all’Unità di missione di cui all’articolo 30, comma 1-bis,”;
b) all’articolo 30, comma 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al primo periodo, le parole “le finalità di cui all’articolo 25” sono sostituite dalle seguenti “coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all’investimento oggetto del procedimento di cui al comma 1, e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione, ” e le parole “cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale” sono sostituite dalle seguenti: “cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, ed a cui è assegnato un dirigente di livello non generale”; il secondo periodo è soppresso;
c) all’articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole “due incarichi dirigenziali” sono sostituite dalle seguenti: “un incarico dirigenziale”.
4 ter Qualora l’incarico dirigenziale di livello generale di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, venga conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 4 e 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quota in deroga di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, può essere utilizzata, sino al 31 dicembre 2027, per il conferimento, nell’ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altro incarico dirigenziale di livello generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 313.691,76 a decorrere dall’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, da ?. 3.069.784 a ?.2.743.270. Conseguentemente, al predetto articolo 26, comma 2, il numero “50”, riferito alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico, è sostituito con il numero “43”.
4 quater All’articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola “esteri” è soppressa;
b) al comma 2, la parola “esteri” è soppressa e dopo le parole “programmi di investimento diretto” sono inserite le seguenti: “, anche esteri,”.”
10.18
Paroli
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di rafforzare l’efficienza ed efficacia delle attività affidate a ENEA, in relazione ai traguardi e agli obiettivi del PNRR, all’articolo 37, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Con lo statuto sono altresì disciplinate le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e formato da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno supplente è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti sono designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. I componenti supplenti non percepiscono alcun compenso sino al loro eventuale subentro ai sensi dell’articolo 2401 del Codice civile. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni, a decorrere dalla nomina.».
4-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, il decreto di nomina del collegio dei revisori di ENEA è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il collegio dei revisori di ENEA in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa alla data di insediamento del collegio nominato con il decreto di cui al primo periodo. L’ENEA modifica il proprio statuto in conformità alle disposizioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già stanziate nel bilancio di ENEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
4-quinquies. All’articolo 41 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole “ENEA esegue i controlli in situ” sono aggiunte le parole “secondo le modalità disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Per l’attuazione dei controlli previsti al comma 1, nell’anno 2024 ENEA può procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, per una durata massima di 24 mesi, nel limite complessivo di 10 unità, con livello di inquadramento L3 F1, profilo professionale “Tecnologo”, tramite procedure selettive o utilizzando graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo con le amministrazioni interessate. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 46.673.00 euro per l’anno 2024, 560.066,00 euro per l’anno 2025 e 513.394,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante le risorse di cui all’articolo 14, comma 2-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
4-sexies. All’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I requisiti di accesso al Sistema informatico integrato nonché i flussi informativi del Sistema medesimo sono definiti con provvedimento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Acquirente unico S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Sistema informatico integrato, definisce le misure tecniche e organizzative relative al trattamento dei dati, tenuto conto dei requisiti di accesso definiti ai sensi del comma 2 nonché nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”;
c) al comma 4, le parole “tecnici e di sicurezza previsti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2″.”.
10.0.1
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle amministrazioni locali per la realizzazione del Programma di integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana”)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell’innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni”».
10.0.2
Di Girolamo, Sironi, Nave
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle amministrazioni locali per la realizzazione del Programma di integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana” – art. 14 commi 1-3 DL 131/2024)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell’innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all’articolo 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 come convertito dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 e successive modificazioni e integrazioni apportate dall’articolo 36, comma 2-quater del decreto-legge n. 19/2024 convertito in legge 56/2024.”».
10.0.3
Sigismondi, Farolfi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Dopo l’articolo 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inserire i seguenti:
“Art. 815-bis.
(Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino)
1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto, istituito ai sensi dell’articolo 20 della legge 21 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente, per un totale di trenta unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli e così determinato:
a) contrammiraglio (CP) 1
b) capitano di vascello (CP) 1
c) capitano di fregata (CP) 3
d) capitano di corvetta (CP) 1
e) tenente di vascello (CP) 2
f) sottotenente di vascello (CP) 3
g) maresciallo NP 5
h) sergente Np 5
i) graduato 9
2. Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
«Art. 815-ter.
(Contingente del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per la tutela dell’ambiente marino e costiero)
1. Per il potenziamento delle funzioni svolte dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dai relativi uffici marittimi periferici per la tutela dell’ambiente marino e costiero, è costituito un contingente, per un totale di centoventi unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli e così determinato:
a) capitano di vascello (CP) 1
b) capitano di fregata (CP) 17
c) capitano di corvetta (CP) 16
d) tenente di vascello (CP) 2
e) sottotenente di vascello (CP) 3
f) maresciallo Np 21
g) sergente Np 9
h) graduato Np 51
2. Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio e al vestiario.”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, è autorizzata a decorrere dall’anno 2025 la spesa di 10.595.886,65 euro, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilanci triennale 2024 – 2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economica e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
3. Al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, mantenendo l’invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno 2025, per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui al comma 1.».
10.0.4
Testor, Germanà, Minasi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All’articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla rubrica sono inserite, in fine, le seguenti parole: “e dei soggetti impiegati in operazioni di protezione civile e di soccorso alpino”;
b) al comma 2 sono inserite, in fine, le seguenti parole: “Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dello strumento i corpi di polizia locali, i corpi dei vigili del fuoco volontari e i soggetti impiegati in operazioni di protezione civile e di soccorso alpino.»
10.0.5
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica crediti energia e gas)
1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l’articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, l’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, l’articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, l’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l’acquisto di gas naturale, i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l’applicazione della presente norma interpretativa ai crediti di imposta già fruiti dalle imprese.».
10.0.6
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali)
1. All’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Limitatamente all’anno 2023” sono sostituite dalle parole: “Limitatamente agli anni 2023 e 2024”;
b) le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle parole: “entro il 30 novembre di ciascun anno”
c) le parole: “fissato al 15 gennaio 2024” sono modificate nelle parole: “fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo”.
2. All’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “entro il 18 dicembre 2023”, sono modificate nelle parole: “entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024”;
b) le parole: “entro il 29 febbraio 2024”, sono modificate nelle parole: “entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo”».
10.0.7
Barcaiuolo, Sigismondi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica dell’art. 3, comma 1, lettera c), D.M. 5 maggio 2011)
L’articolo 3, comma 1, lettera c), n. c1) del decreto ministeriale 5 maggio 2011, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, deve essere interpretato nel senso che ai fini della individuazione della data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico rileva esclusivamente il suo collegamento fisico in parallelo alla rete elettrica, a prescindere sia dalla sua effettiva entrata in funzione, sia dalla materiale produzione di energia elettrica.».
10.0.8
Naturale, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli)
1. All’articolo 5 del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si apportano le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole “Le disposizioni previste dal periodo precedente, non si applicano ai progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nei seguenti casi:
1) impianti di potenza fino a 3 MW realizzati da aziende agricole nel limite massimo del 10 per cento della superficie agricola nella disponibilità dell’imprenditore agricolo che realizza l’intervento;
2) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese la cui produzione è finalizzata all’autoconsumo;
3) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
4) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
5) impianti già realizzati su siti oggetto di bonifica;
b) al comma 2, dopo le parole “del presente decreto”, sono aggiunte le seguenti parole “compresa la richiesta di allaccio alla rete elettrica”.».
10.0.9
Naturale, Di Girolamo, Nave, Sironi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “Le disposizioni previste dal periodo precedente, non si applicano ai progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nei seguenti casi:
1) impianti di potenza fino a 1 MW realizzati da aziende agricole;
2) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese la cui produzione è finalizzata all’autoconsumo;
3) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
4) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
5) impianti già realizzati su siti oggetto di bonifica.».
10.0.10
Sigismondi, Rosa
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
Per gli enti interessati da eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n 1 del 2018, per i quali sia stato dichiarato lo stato di mobilitazione o di emergenza ai sensi degli articoli 23 o 24 dello stesso decreto legislativo n. 1 del 2018, il termine di realizzazione lavori degli interventi finanziati con il decreto ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stabilito al 31 dicembre 2025.».
10.0.11
Irto, Basso, Fina
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
Per gli enti interessati da eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stato dichiarato lo stato di mobilitazione o di emergenza ai sensi degli articoli 23 o 24 del medesimo decreto legislativo, il termine di realizzazione lavori degli interventi finanziati con decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stabilito al 31 dicembre 2025.».
10.0.12
Minasi, Germanà
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Per gli enti interessati da eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stato dichiarato lo stato di mobilitazione o di emergenza ai sensi degli articoli 23 o 24 dello stesso decreto legislativo n. 1 del 2018, il termine di realizzazione lavori degli interventi finanziati con il decreto ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stabilito al 31 dicembre 2025.».
COORD.1
I Relatori
Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, le seguenti modificazioni.
All’articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1.1), le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge»;
al numero 2), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: «numero 6-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «punto 6-bis)»;
al numero 2), capoverso 1-ter, le parole: «o del comma 1-bis, è riservata» sono sostituite dalle seguenti: «o del comma 1-bis è riservata», le parole: «al Ministero della cultura» sono soppresse e alle parole: «che ne tiene conto» sono premesse le seguenti: «al Ministero della cultura»;
al numero 4), capoverso 2-novies, le parole: «VIA-VAS», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS»;
alla lettera b):
al numero 2), capoverso 6-bis, le parole: «La presente comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al periodo precedente»;
al numero 4), le parole: «, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «assoggettabilità VIA originario» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabilità a VIA originario»;
alla lettera e):
al numero 2.1) le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;
al numero 2.2), le parole: «dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «della risorsa necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse necessarie»;
al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «legislativo n. 152 del 2006».
All’articolo 2:
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «”e 4″ sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «”, 3 e 4″ sono sostituite dalle seguenti: “e 3″»;
alla lettera c), capoverso 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e, a condizione che» sono sostituite dalle seguenti: «e a condizione che»;
alla lettera e), le parole: «ai commi 5, 10 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13»;
al comma 6, alinea, le parole: «decreto-legge 7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 maggio 2022».
All’articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso i-bis), la parola: «eurounitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
alla lettera c), le parole: «e 10-ter”.;» sono sostituite dalle seguenti: «e 10-ter”;»;
alla lettera d), numero 2), la parola: «eurounitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
alla lettera e), le parole: «, nonché di» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;
al comma 2, le parole: «n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «n. 55,», dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023,», le parole: «(UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio» e le parole: «(UE) n. 2024/1765 della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1765 della Commissione».
All’articolo 4:
al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite le seguenti: «alinea,»;
al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023».
All’articolo 5:
al comma 1, capoverso 1-quater:
all’alinea, le parole: «della ASL» sono sostituite dalle seguenti: «dell’azienda sanitaria locale (ASL)» e la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
alla lettera a), le parole: «previsto dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal regolamento di cui al decreto»;
alla lettera c), le parole: «articolo 184-bis, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 184-bis del decreto».
All’articolo 6:
al comma 2, dopo le parole; «dell’articolo 248, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo,»;
al comma 3, lettera b), numero 1), le parole: «con oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri».
All’articolo 7:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «nominate» e, all’ottavo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualità» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento»;
al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024».
All’articolo 8:
al comma 1, le parole: «posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere nonché»;
al comma 2, le parole: «ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma,».
All’articolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice» e le parole: «di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del sesto periodo è in ogni caso condizionato»;
alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «del decreto-legge n. 91 del 2014,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,»;
al comma 2, le parole: «di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo»;
al comma 3:
alla lettera a), al numero 1), dopo la parola: «Piano» sono inserite le seguenti: «degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e, al numero 2), le parole: «del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato decreto-legge n. 133 del 2014»;
alla lettera b), capoverso 2-quinquies, le parole: «del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 133 del 2014» e le parole: «ogni disposizione di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;
al comma 4, le parole: «autorità di distretto» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di bacino distrettuale» e dopo le parole: «di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo»;
al comma 5, le parole: «ogni disposizione di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;
al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,»;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: «di 10 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 10, le parole: «così come introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «come introdotto».
All’articolo 10:
al comma 2, capoverso 7, al primo periodo, dopo le parole: «del direttore» sono inserite le seguenti: «dell’ISIN», al secondo periodo, le parole: «della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 201 del 2011»;
al comma 3, dopo le parole: «dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal comma 2 del presente articolo,».

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