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Dl bollette: da imprese gas contributo 10% extragettito ma niente taglia-oneri su base Isee

Al fine di informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l’ARERA definisce una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi

È complessivamente di otto articoli il nuovo testo del decreto Bollette che modifica parzialmente quello approvato la scorsa settimana. In totale gli interventi costeranno 3,044 miliardi di euro rispetto ai 3,27 del precedente testo.

SULL’AZZERAMENTO ONERI NESSUN TAGLIO BASATO SULL’ISEE

Più nel dettaglio, si legge in una bozza visionata da Energia Oltre, per quanto riguarda l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 “per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”. Inoltre, sempre per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ARERA provvede anche “ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico”. Il tutto per una spesa pari a “1.915 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in due quote di cui la prima di 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e la seconda di 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022”.

LE RIDUZIONI NEL SETTORE GAS

Per il settore gas, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento”. Qualora queste somministrazioni “siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022”. L’intervento costerà 480,98 milioni di euro per l’anno 2022.

Il provvedimento prevede anche che “al fine di contenere per il terzo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (…) ARERA “mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022”. In questo caso gli oneri derivanti dall’intervento sono pari a 292 milioni di euro. “Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’ARERA provvede a ridurre, ulteriormente (…), le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno”.

IL BONUS SOCIALE

Per quanto concerne i bonus sociale energia elettrica e gas si prevede che “Fermo il valore soglia dell’ISEE previsto dalle disposizioni citate dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura”.

ARERA DOVRA’ INFORMARE I CITTADINI SUI BONUS SOCIALI

Novità rispetto al testo precedente la comunicazione di Arera sui bonus sociali. Recita infatti la bozza: “Al fine di informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l’ARERA definisce una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi”. In questo caso il provvedimento ha stanziato 116 milioni di euro.

Le altre disposizioni riguardano, infine, le norme per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, il contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione e le Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale.

COSA PREVEDONO LE DISPOSIZIONI SULL’ACCELERAZIONE DELLO STOCCAGGIO DI GAS

Nel primo caso “al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l’impresa maggiore di trasporto, provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro”. Il servizio di ultima istanza è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), da adottare entro il 15 luglio 2022. “Il GSE comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti e l’ammontare delle risorse necessarie a finanziarli”.

CONTRIBUTO DEL 10% SULL’EXTRAGETTITO PER IMPRESE GAS

Sul contributo al contenimento dei prezzi del gas da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione “i soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 10 per cento del prodotto tra: a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di retri urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese; b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all’iniezione iniezione in stoccaggio.

LE GARANZIE SUGLI STOCCAGGI

Infine, sulle garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale “al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all’aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all’interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie (…) si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato”.

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