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Gazzetta Decreto Legge

Dl Energia, le principali novità del decreto approvato alla Camera

Il decreto legge ora inizierà il suo iter al Senato

Dopo aver ricevuto il via libera alla Camera, il Dl Energia inizia ora il suo iter al Senato. Di seguito tutte le principali novità.

Nell’atto del Senato A.S. 2588: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (Approvato dalla Camera) si legge che

“La norma, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, attribuisce ad ARERA il compito di provvedere ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle:

– utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

– utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Ai relativi oneri, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

La RT (Relazione Tecnica) afferma che:

– l’annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW comporta un onere pari a 1.800 milioni di euro;

– l’annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico comporta un onere pari a 1.200 milioni di euro; Con detto importo è possibile disporre l’annullamento delle suddette aliquote;

– ai suddetti oneri, complessivamente pari a 3.000 milioni di euro, da trasferire alla CSEA entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42”.

ARTICOLO 2 – RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS

“[…] si dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% in relazione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali(1) contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni predette siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Il comma 2 stima gli oneri associati alla rimodulazione dell’IVA in 591,83 milioni di euro per l’anno 2022. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Il comma 3, al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che l’ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

Il comma 4 reca disposizioni in ordine alla copertura degli oneri associati al comma 3, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2022(2) .

La RT rappresenta che la disposizione di cui al comma 1 riduce l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali nel secondo trimestre 2022.

Per quanto riguarda gli usi civili, con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (aprile-giugno 2022), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2020 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (531,55 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo di quelli relativi ai consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 558,13 milioni di euro nel 2021.

ARTICOLO 3 – RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS

Il comma 1 dispone che per il secondo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 (che appunto prevede tale agevolazione per i soggetti che già fruiscono del bonus sociale elettrico), sono rideterminate dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

Il comma 2 provvede ai sensi dell’articolo 42 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2022.

La RT afferma che del beneficio previsto dalla norma usufruiranno più di 3 milioni di famiglie che potranno utilizzare il “bonus elettrico” e più di 2 milioni di famiglie che potranno usare il “bonus gas” aventi le seguenti caratteristiche:

– nuclei con ISEE inferiore a 8.265 euro annui;

– nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro con almeno 4 figli);

– percettori di reddito o pensione di cittadinanza;

– utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE

“Il comma 1 dell’articolo in esame riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per i costi subiti per kWh della componente energia elettrica. Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto qualora detti costi per kWh – calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 – abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019; il beneficio è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ai sensi del comma 2 si riconosce il credito d’imposta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese in argomento e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica ed il beneficio è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN).

Il comma 3 specifica che il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione ; ad esso non si applica il limite annuale di compensazione nonché il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili . Il beneficio in parola non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito . Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 quantifica gli oneri associati alla misura agevolativa, in 700 mln di euro per l’anno 2022, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 42 del presente decreto.

Il comma 5 specifica che il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito in argomento ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della L. n. 196 del 2009(11) .

In via conoscitiva si rammenta che il comma 1, dell’articolo 5, del recente Dl n. 21 del 2022 ha previsto, per il medesimo trimestre e per gli stessi soggetti indicati nell’articolo in esame, l’incremento da 20% al 25% della quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Durante l’esame parlamentare è stato inserito il nuovo comma 5-bis che(12) prevede, per le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, ed in particolare per quelle del settore del cemento(13) , in deroga ai vigenti atti autorizzativi – in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno – che si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. La deroga si applica previa comunicazione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022”

ARTICOLO 5 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

“Il comma 1 del presente articolo riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas stesso – consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 e per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI – GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il comma 2 definisce l’impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, e ha consumato, nel primo trimestre dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato nell’articolo 3, comma 1 del citato decreto ministeriale .

Il comma 3 specifica che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione; ad esso non si applica il limite annuale di compensazione nonché il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili. Il beneficio in parola non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito . Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi coti a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 quantifica gli oneri associati al credito d’imposta, in 522,2 mln di euro per l’anno 2022, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 42 del presente decreto.

Il comma 5 specifica che il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del beneficio in argomento ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della L. n. 196 del 2009(26) .

Nella materia si rammenta che il comma 2, dell’articolo 5, del recente D.L. n. 21 del 2022 ha previsto, per il medesimo trimestre e per gli stessi soggetti indicati nell’articolo in esame, l’incremento da 15% al 20% della quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale.

Qui il testo completo del dossier del Senato con tutti gli articoli:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1345089/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione8

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