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Dl liquidità, ecco cosa prevede per le imprese

Per essere rilasciate le garanzie da Sace c’è bisogno di alcune condizioni. L’importo complessivo massimo è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, “diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste” “in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese”. Gli impegni assunti dalla SACE “non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea”. È quanto prevede una bozza del Dl credito che il governo si appresta a varare nel Consiglio dei ministri di oggi e che ENERGIA OLTRE ha visionato.

LE CONDIZIONI

Per essere rilasciate le garanzie hanno bisogno di alcune condizioni: la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi; al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea; l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1) 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Inoltre “la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento”, copre il “90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro” e “80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia” e “70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi”.

L’ARTICOLO COMPLETO

DECRETO-LEGGE recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, in corso di conversione;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in corso di conversione;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;
Considerata, a tal fine, l’esigenza di rafforzare il supporto all’export e all’internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea;
Considerata l’esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall’emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l’anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;
Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;
Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [*] 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

E M AN A
il seguente decreto-legge:

Articolo 1
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;
c) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa;
i) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
3. Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
4. Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:
a) l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
7. Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
12. L’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell’Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP S.p.A. entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. L’ammontare delle garanzie concesse
14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Articolo 2
(Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione
e agli investimenti delle imprese)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “SACE S.p.A. favorisce l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.”;
b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:
“9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività approvato dal Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione di cui al comma 9-sexies.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative relative ad operazioni riguardanti settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia, che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell’economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall’anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell’economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l’autorizzazione preventiva del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l’esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l’attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento dell’indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alle deliberazioni dell’organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies riguardo l’andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;
h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze;
i) le modalità di trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
l) l’eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.
9-sexies. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione. Il Comitato è composto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da quattro membri. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della difesa. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all’ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell’ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all’IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall’istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando le operazioni da sottoporre all’autorizzazione preventiva del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema degli limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
9-octies. Il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l’autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9–ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell’operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all’esportazione e all’internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.”.
c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: “14 bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell’economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi. L’attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A., che si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell’operatività della garanzia dello Stato e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell’economia e delle finanze.”.
2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo. Il Comitato di sostegno pubblico all’esportazione di cui al comma 9-sexies dell’articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni e integrazioni. A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9–bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 9-quater del decreto legge anzidetto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 9-bis e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto-legge:
a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell’articolo 2 della Delibera CIPE n. 75/2019;
b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
L’articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con concessione del limite speciale di cui all’articolo 7.8 della Convenzione approvata con DPCM 20 novembre 2014, senza intervento del CIPE, entro i seguenti limiti: (i) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell’anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) non può eccedere l’importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell’esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40% dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato; (ii) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell’anno 2020 non può eccedere l’importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il totale dell’esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29% dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell’IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta – limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, sono riassicurati dallo Stato. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell’assenza di remunerazione di questa. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020 può essere riassicurato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce anche la forma di remunerazione da parte di SACE S.p.A., sentito il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione di cui all’articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente affluisce al fondo di cui all’articolo 6, comma 9-quater del decreto-legge anzidetto. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione, si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui al presente comma non superi la misura del novanta per cento.
7. All’entrata in vigore del presente articolo, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull’impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
8. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere, nel limite massimo di centomila euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9–bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326. Per eventuali aggiornamenti della convenzione, nonché per le attività del Comitato di cui al comma 1, lettera b), a decorrere dall’anno 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere, nel limite di centomila euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 9–quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 3
(SACE S.p.A.)
1. SACE S.p.A. concorda con CDP S.p.A. le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’economia.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l’attuazione delle misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:
a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell’economia e delle finanzel’esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.;
b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e delle finanzein merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);
c) SACE S.p.A. non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;
d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti con particolare riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 5
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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