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Mims

Dl Mims 2, novità su dighe, tpl e Venezia. Ecco quali

Misure per dighe, trasporto marittimo, regionale e locale, laguna di Venezia. Sono alcune delle novità contenute nella bozza di decreto Mims 2

Misure per dighe, trasporto marittimo, regionale e locale, laguna di Venezia. Sono alcune delle novità contenute nella bozza di decreto “per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili” (cosiddetto Mims 2) all’esame del Consiglio dei ministri e visionata da Energia Oltre.

LE NOVITA’ SULLE DIGHE

Per quanto riguarda il settore dighe “al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza” “con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata (…) il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l’esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l’istruttoria e l’approvazione tecnica, nonché per l’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell’amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere; e) potere di limitazione dell’esercizio per motivi di sicurezza; f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all’esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all’invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

UN FONDO PER LA VIGILANZA SULLE DIGHE

Inoltre “a decorrere dall’anno 2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo alimentato con una quota pari al 15 per cento, e comunque entro il limite massimo di 1 milione di euro annui, (…) destinato al riconoscimento di incentivi, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e nei limiti delle risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni di cui all’articolo 2, comma 171, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull’esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza, (…) Gli incentivi corrisposti nel corso dell’anno al personale di cui al secondo periodo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione e non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

IL TRASPORTO MARITTIMO

Per quanto riguarda le misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia “al fine di garantire lo svolgimento dell’attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario (…) è autorizzato a realizzare, (…) un ulteriore punto di attracco temporaneo nell’area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022. Il Commissario straordinario indica, nella relazione periodica prevista dal comma 2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021 lo stato di realizzazione dell’intervento di cui al primo periodo del presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione”.

Inoltre “al fine di garantire un’organizzazione efficace del traffico delle navi da crociera e migliorare i livelli di servizio ai passeggeri, è autorizzata la spesa, nel limite complessivo di euro 675 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per l’adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste. Il trasferimento delle risorse è subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e alla comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze del codice unico di progetto (CUP) di ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale”.

LE ALTRE NORME SU SICUREZZA STRADALE E TPL

Sulle disposizioni in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali “al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell’utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, sono apportate alcune modificazioni come il fatto che “Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.”.

Sul trasporto pubblico locale e regionale “al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché della mobilità locale nelle sue diverse modalità, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale diventa l’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile”. E provvede “a) alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione dei dati trasportistici, economici ed ambientali per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale integrata, ove possibile, con programmi di mobilità attiva, di soluzioni innovative di mobilità sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi i servizi di noleggio senza conducente di cui all’articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare noleggi anche per pochi minuti senza interazione con personale dedicato (sharing mobility); b) all’acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili ad assicurare un’attività minima uniforme dei mobility manager d’area e dei mobility manager aziendali e scolastici; c) all’acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili a definire gli elementi minimi per la predisposizione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS); d) all’acquisizione periodica e alla predisposizione, anche d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, di modelli di elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel settore della mobilità locale coordinandole con gli indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate; e) all’acquisizione di dati statistici e analitici utili a predisporre modelli minimi di integrazione dello sviluppo urbano e metropolitano con lo sviluppo della programmazione della mobilità pubblica”.

IL TESTO DELLA BOZZA

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