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Rinnovabili

Dl Rilancio, ecco cosa dice il dossier del Senato sugli interventi alle rinnovabili

Si prevede un gettito stimabile in almeno 1,3 miliardi di euro a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali

È partito al Senato l’iter del decreto contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

COSA DICE LA NORMA

Tra le norme più importanti vi è l’articolo 5 che riguarda gli interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili che prevedono – a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Il meccanismo si applica alle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma – sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. All’interno del provvedimento viene introdotta una norma secondo la quale i produttori interessati del meccanismo, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sono tenuti a fornire le informazioni necessarie ai fini dello stesso. Vengono inoltre dettagliate le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell’applicazione del meccanismo di compensazione, con l’introduzione di una previsione ad hoc per gli impianti che accedono al “ritiro dedicato” le cui modalità attuative sono sempre demandate ad ARERA.

I LIMITI DEL MECCANISMO DI COMPENSAZIONE

La norma stabilisce che il meccanismo di compensazione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2022), a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto. Inoltre, l’articolo 5, comma 1, dispone, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta da: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, i quali non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, e che – come ora precisato in norma – sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

IL FOTOVOLTAICO CHE ACCEDE AL CONTO ENERGIA

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse del Conto energia la relazione illustrativa precisa che “si tratta di impianti entrati in esercizio prima del 2014. Tali impianti, attualmente, beneficiano (in aggiunta all’incentivo fisso goduto) dei proventi della vendita dell’energia che, nell’attuale congiuntura in cui si registra una impennata del prezzo del gas, è remunerata a prezzi molto più alti rispetto a quelli prevedibili al momento di adozione delle decisioni di investimento”, si legge nel dossier.

LE RINNOVABILI SENZA INCENTIVAZIONE

Per quanto riguarda gli impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, e che – come ora precisato in norma – sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, “la relazione illustrativa motiva questa limitazione, originariamente non prevista dall’articolo 16 del D.L. n. 4/2022, specificando che si intende riferire l’intervento agli impianti a FER non incentivati entrati in funzione prima del 2010, i quali – secondo la valutazione fatta – hanno generalmente ormai ammortizzato gli investimenti del capitale e che, utilizzando fonti rinnovabili, non presentano costi variabili di acquisto del combustibile (essendo alimentati da sole, vento, acqua e calore geotermico). Anche tali impianti si trovano, pertanto, in una situazione analoga alla prima categoria, “godendo di un aumento dei ricavi della vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale”, pur non dovendo sopportare tali costi”.

LE MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO

La relazione illustrativa al provvedimento rileva che gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in “Conto energia” hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l’energia prodotta, il pagamento di una tariffa fissa, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell’energia, “seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato”.

PESO IN BOLLETTA DI 6 MLD L’ANNO

“Gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi/anno”. Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia, che- sulla base del mercato spot dell’energia è remunerata a prezzi molto più elevati rispetto a quelli correnti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell’incentivo.

L’ANDAMENTO DEGLI INCENTIVI

Un esempio dei possibili proventi ottenuti nel 2021 da un impianto fotovoltaico che ha avuto accesso al cosiddetto “secondo Conto energia” (incentivo fisso a 330 euro/MWh) e ha venduto l’energia prodotta sul mercato spot.

“L’aumento dei proventi iniziato nella seconda parte del 2021 appare evidente – sottolinea il dossier del Senato -. La forte variabilità del prezzo del mercato spot, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo determinando un extra margine per i produttori. Specularmente, il meccanismo potrebbe anche operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell’energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell’investimento”.

In analoga situazione “si trovano gli impianti a fonti rinnovabili non incentivati ormai ammortizzati che quindi stanno godendo di un aumento dei ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando”, si legge ancora. “La norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell’energia rispetto a un prezzo ‘equo’ ante-crisi, con un meccanismo ‘a due vie’. L’intervento è stato limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura”.

La norma non si applica invece ai piccoli impianti fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato e l’ampio numero degli stessi, e anche considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.

Al GSE viene poi demandato il compito di calcolare la differenza tra un prezzo di riferimento e un prezzo di mercato. Il comma fornisce i criteri per individuare i due prezzi: il prezzo di riferimento è pari a quanto indicato nella seguente tabella allegata al decreto legge, che distingue sei zone geografiche

COME SI CALCOLA IL PREZZO

Il prezzo di mercato è pari a: per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (comma 1, lettera a)) nonché per gli impianti da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente (comma 1, lettera b)), al prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7 (vedi subito di seguito), il prezzo indicato nei contratti medesimi; per gli impianti da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al precedente numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

“Per chiarire la portata del comma appena descritto, si tenga quanto esplicitato nella relazione tecnica. Essa chiarisce che il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT (il valore medio dei prezzi di riferimento relativi alle varie zone geografiche è pari a 60,8 euro)”, spiega il dossier del Senato.

“Il prezzo di mercato preso in considerazione dalla medesima relazione tecnica è pari a 147 euro, per cui è previsto un andamento sfavorevole ai detentori degli impianti cui si applica la disciplina, che, sulla base di quanto previsto dal comma 4, saranno pertanto tenuti a corrispondere al GSE i relativi importi”, si legge ancora.

GETTITO STIMATO IN 1,3 MLD PER CSEA

Non a caso, la relazione tecnica prevede un gettito stimabile in almeno (la stima è definita come “conservativa”) 1,3 miliardi di euro a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali. In termini più discorsivi, “sulla inversione del rapporto tra prezzo dell’energia derivante da fonti rinnovabili e quello prodotta tramite gas, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell’audizione svoltasi il 18 gennaio 2022 sui prezzi dell’energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d’intervento e di sostegno, ha sottolineato l’opportunità di ‘una revisione delle regole del mercato elettrico da svilupparsi su base europea …. per consentire ai consumatori di beneficiare degli investimenti e dei minori costi dell’energia prodotta da fonti rinnovabili – si legge nel dossier -. Serve un assetto che comprenda un graduale spostamento delle fonti rinnovabili su mercati con contrattazioni di lungo termine e compensi possibilmente non più ancorati a quelli del gas naturale e della CO2. Sulla carta è facile a farsi. Ricordo a tutti che agganciare il prezzo dell’energia del megawattora al gas illo tempore fu un’ottima idea, perché le rinnovabili costavano molto e quindi era vantaggioso. Adesso purtroppo si è invertita la situazione e questo è uno dei punti su cui bisogna fare delle riflessioni’”.

COME SI APPLICA IL MECCANISMO DI COMPENSAZIONE A DUE VIE

Il meccanismo di compensazione a due vie non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del d.l. n. 4/2022), “a condizione che questi non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al prezzo di riferimento, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti”, spiega il dossier del Senato secondo cui “qualora la differenza tra i due prezzi indicati al comma 3 (prezzo zonale fissato in tabella – prezzo di mercato medio) sia positiva, il comma 4 dispone che il GSE eroghi il relativo importo al produttore. Nel caso – che come detto dovrebbe essere quello che si verificherà nel 2022, periodo di vigenza della norma – in cui la differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti”.

IL RITIRO DEDICATO

Per gli impianti che accedono al ritiro dedicato dell’energia “la differenza tra i prezzi di riferimento e di mercato” vanno calcolate dal GSE “in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi previsti”.

In questo caso il comma 6 demanda all’ARERA di disciplinare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità attuative della misura, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

QUI IL REPORT COMPLETO DEL SENATO

 

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