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Fondi Coesione

Dl Semplificazioni, ecco la bozza del governo

Confermate le norme su green new deal, rinnovabili, bonfiche, Sin e semplificazioni per Via, Aia e Zone economiche ambientali

Razionalizzazione delle procedura di Valutazione dell’impatto ambientale – l’attuale normativa prevede una durata della Via molto lunga pre-screening 8 mesi circa, valutazione VIA 20 mesi circa, fase di consultazione 15 mesi circa, provvedimento unico ambientale circa 28 mesi – che, nella realtà, diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa -. Semplificazione in materia di Via per interventi di incremento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e disposizioni per la proroga dei termini in materia di Aia. Semplificazioni per le procedure di intervento per opere nei siti oggetto di bonifica. E ancora: semplificazioni nelle procedure dei SIN, in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico e in materia di Zone economiche ambientali. Disposizioni per semplificare gli interventi su rinnovabili, alcuni impianti e spalma-incentivi. È questa, al momento la bozza di provvedimento visionata da ENERGIA OLTRE del cosiddetto Dl Semplificazioni che conta 48 articoli. A cui si aggiungono anche norme di semplificazione per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, trasferimenti stati di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi, un meccanismo di scambio sul posto altrove per piccoli comuni, un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano e semplificazioni per il rilascio di garanzie a favore di progetti del green new deal. Il provvedimento, secondo quanto riferito dal presidente dei senatori Iv Davide Faraone al termine del vertice sul dl semplificazioni a Palazzo Chigi, dovrebbe essere portato in cdm tra domani e dopodomani, al termine di un nuovo vertice di maggioranza per chiarire gli ultimi nodi domattina.

RINNOVABILI

Le proposte hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici a uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit. Sono inoltre dettate specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di autorizzazione. Infine, la norma ha la finalità di semplificare le procedure di Via degli interventi su impianti esistenti, disponendo che la Via abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante intervento. Per lo stesso scopo, si forniscono indicazioni sui termini, funzionali al rispetto di una disposizione della direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili. La norma, secondo quanto riporta il governo nella relazione illustrativa, è necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) trasmesso alla CE a dicembre 2019 e con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in materia di energia e clima.  “La possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale per differenza rispetto alla situazione preesistente all’intervento appare non solo razionale (e prospettata nel PNIEC), ma anche compatibile con le regole europee. Infatti la direttiva europea VIA (direttiva 2011/92/UE, testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE) inserisce gli impianti eolici nell’allegato 2. Per gli impianti inseriti in tale allegato la direttiva prevede che gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante un esame del progetto caso per caso o soglie o criteri fissati dallo stato membro.

(QUI LA BOZZA)

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