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Ecco come Arera vuole provare a velocizzare le gare gas

La delibera approva il testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale

Con l’obiettivo di velocizzare le gare d’ambito della distribuzione di gas, Arera ha approvato un Testo integrato per proseguire “il percorso già avviato negli scorsi anni, allo scopo di semplificare e accelerare i procedimenti in corso e congiuntamente rendere disponibili modalità di verifica più snelle per i procedimenti che vengano avviati”.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Negli ultimi 20 anni sono state bandite 31 gare e solo in sette casi si sono concluse mentre l’assegnazione è avvenuta in tre casi. Per garantire le gare il territorio nazionale era stato diviso in 177 Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) ciascuno oggetto di gara unica in cui le reti sono gestite da un unico operatore a cui trasferire la proprietà degli impianti previa corresponsione ai gestori uscenti di un valore di rimborso. A incidere in questi anni sul mancato bando delle gare hanno inciso vari fattori, che vanno dagli ostacoli all’accesso delle informazioni all’incertezza su alcuni elementi dell’offerta o a difficoltà procedurali come l’analisi costi-benefici. Senza diminticare l’eccessiva frammentazione del tessuto imprenditoriale distributivo: iIn Italia si possono contare oltre 200 imprese attive nel settore, un elemento assente in altri paesi dove a farla da padroni sono in campioni nazionali in grado di assicurare portafogli più ampi per gli investimenti, maggiore solidità e competenze nello svolgimento delle gare. Basta guardare alla Francia dove la principale operatore è Gaz de France Suez (oggi Engie) ma per il resto sono presenti altre 24 compagnie, alcune di esse di dimensioni importanti come Edf, TotalEnergies, Endesa e così via.

ANCHE IL GOVERNO CI PENSA

Per questo, oltre all’intervento dell’Authority per l’energia, anche il governo starebbe pensando di intervenire e rivedere tema delle gare in linea con altri paesi europei, secondo quanto appreso da Energia Oltre.

COSA PREVEDE LA DELIBERA DI ARERA

Il testo di Arera prevede comunque l’introduzione di un Nuovo procedimento unificato, che preveda la formulazione contestuale, da parte dell’Autorità, delle osservazioni in merito ai valori di rimborso e in merito ai contenuti dei documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti, con le seguenti caratteristiche: natura facoltativa dell’accesso a tale procedimento, trasmissione della documentazione all’Autorità da parte della stazione appaltante relativa al valore di rimborso e al bando di gara contestuale, in un’unica soluzione, conclusione del procedimento entro 90 giorni, valutazioni inerenti ai valori di rimborso riferite all’anno t-2, ove t è l’anno di pubblicazione del bando di gara. Ma anche l’introduzione di un nuovo procedimento per la valutazione dello scostamento VIR-RAB (Nuovo procedimento VIR-RAB), caratterizzato dalla verifica dello scostamento VIR-RAB, effettuata sull’insieme degli impianti a devoluzione onerosa dello stesso Comune, con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell’Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l’Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità; e da un’unica comunicazione all’Autorità, da parte della stazione appaltante, di completamento degli invii relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per i Comuni dell’ambito oggetto di valutazione, introducendo l’obbligo per l’Ente locale di certificare la riconciliazione tra gestore ed Ente locale dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti;

Arera ha pensato inoltre all’introduzione nei nuovi procedimenti, di un ulteriore step in relazione alla presenza di deroghe o di clausole contrattuali, disponendo in tali casi che la stazione appaltante fornisca una dichiarazione, corredata da una relazione descrittiva, che specifichi se il calcolo è stato effettuato sulla base di clausole contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, nei limiti di ammissibilità individuati nelle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00;

Inoltre, sia per i procedimenti in corso alla data di adozione del provvedimento che per i nuovi procedimenti (Nuovo procedimento VIR-RAB e Nuovo procedimento unificato), la revisione metodologica del test “Analisi per indici” secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 36/2024/R/GAS, rendendo disponibile alle stazioni appaltanti uno specifico strumento informatico per l’effettuazione del test analisi per indici. Infine, Arera prevede l’introduzione di semplificazioni per l’accesso al regime semplificato per l’analisi della documentazione relativa al bando di gara.

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