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Energia, arriva il parere di Arera sul Fer X transitorio: ecco cosa dice

Il nuovo schema di decreto ministeriale Fer X transitorio ha l’obiettivo di prevedere un regime di sostegno transitorio per le fonti rinnovabili, con periodo di validità fino al 31 dicembre 2025, che garantisca continuità con il decreto interministeriale 4 luglio 2019, nelle more della piena approvazione, da parte della Commissione europea

Arriva il parere di Arera al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione allo schema di decreto ministeriale recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, cioè il cosiddetto FER X transitorio.

COSA PREVEDE IL DECRETO FER X

Il nuovo schema di decreto ministeriale ha l’obiettivo di prevedere un regime di sostegno transitorio per le fonti rinnovabili, con periodo di validità fino al 31 dicembre 2025, che garantisca continuità con il decreto interministeriale 4 luglio 2019, nelle more della piena approvazione, da parte della Commissione europea, dello schema di decreto ministeriale FER X. Lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio già contiene le principali innovazioni di cui allo schema di decreto ministeriale FER X ed è strutturato in modo da poter essere sottoposto all’approvazione della Commissione europea in tempi rapidi nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Per questo stabilisce che gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2025, che il prezzo di esercizio degli impianti sia fissato in via amministrativa dall’Authority per impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva e che i beneficiari non ricevano aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo.

In sintesi, come nello schema di decreto ministeriale FER X, lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio definisce i requisiti dimensionali e costruttivi per gli impianti di produzione che possono accedere agli incentivi, la durata del periodo di incentivazione (20 anni) e le modalità per un’uscita anticipata dal meccanismo di supporto; prevede che l’accesso ai meccanismi di supporto nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW, sia diretto; e nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 1 MW, avvenga a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive al ribasso bandite dal Gse. Definisce specifici criteri per la partecipazione alle procedure competitive, per la selezione dei progetti e l’ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive, e così via.

IL PARERE DI ARERA

Lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio riproduce la maggior parte della struttura dello schema di decreto ministeriale FER X, per il quale l’Autorità ha già espresso il proprio parere: ma fermo restando quanto già detto, Arera sottolinea la necessità di “ridurre i contingenti disponibili previsti nello schema di decreto ministeriale FER X transitorio in quanto tale schema non contiene i medesimi segnali locazionali di cui allo schema di decreto ministeriale FER X; si ritiene infatti necessario – si legge nel testo – che lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili sia il più possibile coordinato con lo sviluppo delle reti elettriche, ottimizzando la gestione in sicurezza del sistema elettrico, e che pertanto debba essere condotto prevalentemente con gli strumenti previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X”.

Inoltre, ke ulteriori previsioni in capo all’Autorità (relative alla definizione dei prezzi di prezzo di esercizio nel caso di impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva) non possano essere espletate entro i 60 giorni previsti dallo schema di decreto ministeriale FER X transitorio, in quanto si sommano a quelle già attribuite all’Autorità (in particolare quelle relative alle modalità di determinazione dell’energia elettrica producibile dall’impianto di produzione) e devono – anche esse – essere necessariamente svolte previa consultazione con gli operatori; si ritiene, pertanto, che tali attività, per poter essere completate, richiedano almeno 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (a tali attività farà seguito il completamento delle regole operative da parte del GSE). Infine, “benché lo schema di decreto ministeriale FER X transitorio conservi la maggior parte delle innovazioni presenti nello schema di decreto ministeriale FER X, in relazione alle quali l’Autorità ha già espresso il proprio parere 220/2024/I/efr evidenziandone l’importanza”, Arera ritiene “sia opportuno in ogni caso suggerire di adottare tutti gli strumenti necessari per accelerare l’approvazione, da parte della Commissione europea, dello schema di decreto ministeriale FER X, in quanto più completo, con particolare riferimento ai sopra richiamati segnali locazionali”.

310-2024-I-efr

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