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Mase

Arriva la circolare Mase sui controlli per gli elenchi venditori di energia elettrica

Ai fini dei controlli ogni anno il Mase seleziona mediante estrazione il cinque per cento delle imprese iscritte in Elenco
Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha pubblicato una circolare contenente le istruzioni per lo svolgimento dei controlli sulle imprese iscritte nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

I CONTROLLI

La circolare prevede che i controlli i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa con riferimento ai requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco, vengano eseguiti dal Mase “ annualmente e a campione, su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il cinque per cento del totale delle dichiarazioni rese dalle imprese presenti in Elenco nell’anno di riferimento”.

A ESTRAZIONE SUL 5% DELLE IMPRESE ISCRITTE

Ai fini dei controlli “ogni anno l’ufficio seleziona mediante estrazione il cinque per cento delle imprese iscritte in Elenco. Su richiesta dell’ufficio, l’estrazione viene eseguita dal soggetto che fornisce il supporto tecnico-informatico al Ministero per la gestione del portale Elenco venditori energia elettrica (attualmente SOGEI S.p.A.), in applicazione di un algoritmo basato su criteri di casualità, attingendo dall’archivio informatico delle imprese iscritte nell’Elenco”.

Conclusa la procedura, “il soggetto che fornisce il supporto tecnico-informatico al Ministero comunica l’esito dell’estrazione all’ufficio che provvede a pubblicare l’elenco delle imprese estratte da sottoporre a controllo sul sito istituzionale del Ministero”, si legge nella circolare.

VERIFICARE LA VERIDICITA’

Per ciascuna impresa selezionata, l’ufficio verifica la veridicità: delle dichiarazioni rese ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, con riferimento ai requisiti tecnici, di onorabilità e di natura finanziaria, delle dichiarazioni eventualmente rese ai fini della permanenza nell’Elenco, delle dichiarazioni eventualmente rese ai fini della permanenza nell’Elenco anche per verificare il rispetto del termine triennale entro cui l’impresa è tenuta a rinnovare la dichiarazione sul possesso dei requisiti di iscrizione in Elenco; delle dichiarazioni eventualmente rese ai fini della permanenza nell’Elenco e di qualsiasi dichiarazione comunque resa dall’impresa ai fini dell’iscrizione o della permanenza nell’Elenco.

“Resta fermo che i controlli di cui al periodo precedente sono effettuati, oltre che sulle imprese oggetto di selezione mediante estrazione, anche in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese”, sottolinea la circolare.

MODALITÀ ED ESITI DEI CONTROLLI

Per quanto riguarda le modalità ed esiti dei controlli “ai fini dei controlli, l’ufficio si avvale dei dati risultanti dal Registro delle Imprese, dall’accesso alla Banca dati nazionale unica sulla documentazione antimafia, dalla procedura di acquisizione del certificato del casellario giudiziale, nonché della collaborazione dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) e del Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) (…) Qualora nel corso dei controlli emerga la possibile sussistenza di una delle cause di esclusione previste dal Regolamento, l’ufficio invita l’impresa interessata a fornire chiarimenti entro un termine non superiore a trenta giorni, con espresso avviso che, in caso di mancato riscontro, sarà avviato il procedimento di esclusione dall’Elenco. Resta fermo che, qualora l’impresa interessata non fornisca riscontro nel termine assegnato ovvero sia comunque riscontrata la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dal Regolamento, è avviato il procedimento di esclusione”

L’ufficio informa degli esiti dei controlli mediante la pubblicazione di un comunicato sul sito istituzionale. Con riferimento alle imprese presenti in Elenco, l’ufficio provvede inoltre a verificare a) le imprese di vendita che non assicurano la regolarità dei pagamenti” “b) le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura elettrica nell’anno di riferimento” “c) l’irrogazione nei confronti delle imprese di vendita di una delle sanzioni” “d) che le imprese iscritte in Elenco da più di tre anni abbiano trasmesso la dichiarazione sostitutiva”.

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