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Energia Elettrica

Esma alla Commissione Ue: blocco delle negoziazioni energia in caso di eccesso di stress e volatilità

“Sembrerebbe utile considerare l’implementazione, su base temporanea e solo per i mercati dell’energia, un nuovo tipo di meccanismo di blocco delle negoziazioni” “o durante gli scenari di stress di mercato estremi”

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), cioè l’autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell’UE, ha presentato la sua risposta alla Commissione europea in merito all’attuale livello dei margini e all’eccessiva volatilità dei mercati dei derivati sull’energia. Nella sua lettera, l’ESMA espone la sua valutazione in merito alle aree in cui la Commissione Ue ha richiesto un contributo e cioè “Misure per limitare l’eccessiva volatilità (circuit breakers)” e “Margini e garanzie delle CCP”.

I SUGGERIMENTI ESMA

L’ESMA ha formulato inoltre una serie di ulteriori suggerimenti nelle seguenti aree: Soglie di compensazione delle merci; Miglioramento delle segnalazioni di regolamentazione sui derivati su merci; Regolamentazione e vigilanza dei commercianti di merci;

L’ESMA e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno infatti concentrato e rafforzato le rispettive attività di monitoraggio e sorveglianza dei mercati dei derivati sull’energia. La stretta collaborazione continuerà a contrastare le possibili minacce all’integrità del mercato e a garantire che ogni potenziale segnale di manipolazione del mercato sia seguito e indagato”, spiega una nota.

STOP A NEGOZIAZIONI QUANDO I PREZZI SONO TROPPO VOLATILI

Più nel dettaglio, sottolinea l’Esma, “l’andamento dei mercati finanziari ci sembra sia stato determinato in larga misura dalla situazione geopolitica e dai relativi movimenti del mercato spot”. L’Authority ha evidenziato che “mercati dei derivati su merci aperti e ben funzionanti svolgono un ruolo essenziale per i prezzi scoperti. A causa del recente periodo di stress estremo, riteniamo tuttavia che le misure di contenimento della volatilità eccessiva possano essere utili per migliorare il funzionamento complessivo di questi mercati. Il quadro normativo della MiFID II prevede già una serie di meccanismi di volatilità (in particolare blocchi delle negoziazioni e collar di prezzo). Tuttavia, nelle circostanze estreme sui mercati dei derivati su commodity (e in particolare i mercati dell’energia)” “sembrerebbe utile considerare l’implementazione, su base temporanea e solo per i mercati dell’energia, un nuovo tipo di meccanismo di blocco delle negoziazioni”. Secondo l’ESMA, “se adottato, i parametri di tale meccanismo dovrebbero essere stabiliti a livello europeo e applicarsi a tutte le sedi che offrono la negoziazione di derivati sull’energia (potenzialmente calibrati a seconda delle circostanze di specifici contratti derivati)”.

“A nostro avviso tale misura, consentendo pause nelle negoziazioni – prosegue ESMA -, favorirebbe un processo di scoperto dei prezzi più ordinato durante gli scenari di stress di mercato estremi”, chiarisce l’Authority.

MIGLIORARE INFORMATIVA

Sempre nella lettera Esma ricorda che la soglia di compensazione delle merci è passata da 1 a 4 mld di euro e che occorra migliorare l’informativa regolamentare sulle negoziazioni dei derivati riguardanti le merci attraverso le autorità antitrust nazionali: “In questo modo, le autorità nazionali garanti della concorrenza sarebbero in grado di valutare le loro esposizioni e i rischi che queste entità potrebbero correre in caso di circostanze di mercato estreme”.

“Ai sensi della MiFID II, i prodotti energetici all’ingrosso (gas ed elettricità) che devono essere regolati fisicamente, non sono più soggetti alla normativa EMIR”, “non si qualificano come strumenti finanziari. In quanto tali, non sono coperti dagli obblighi di trasparenza e rendicontazione, né ai sensi della MiFID II né dell’EMIR”. “Si applica invece il quadro REMIT”.

Per questo “le entità non finanziarie possono negoziare e fornire servizi di investimento in derivati su merci senza essere autorizzate come imprese di investimento. Ciò è probabilmente dovuto alla cosiddetta ‘esenzione per attività accessorie’ prevista dalla MiFID II e basata sul principio che, finché l’attività di negoziazione di un’entità non finanziaria resta attività di negoziazione di un’entità non finanziaria rimane accessoria all’attività commerciale principale dell’entità”, e “non dovrebbe essere soggetta agli stessi requisiti di un’impresa di investimento”.

LA LETTERA DELL’ESMA

 

 

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