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Ex Ilva Taranto

Ex Ilva, la Corte d’Appello di Milano respinge il ricorso: confermato lo stop dell’area a caldo

I giudici bocciano la seconda istanza di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d’Italia in attesa della Cassazione. La salute prevale sulla produzione, mentre lo stabilimento spegne gli impianti per esaurimento delle materie prime.

La Corte d’Appello di Milano, sezione imprese, ha respinto anche la seconda richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto che dispone la fermata dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. L’istanza era stata rinnovata congiuntamente dalle società Ilva e Acciaierie d’Italia (AdI), entrambe attualmente sottoposte ad amministrazione straordinaria, con l’obiettivo di congelare il provvedimento in vista della pronuncia della Corte di Cassazione, fissata per il prossimo 20 ottobre.

LA DECISIONE DEI GIUDICI DI MILANO E IL RUOLO DELLA CASSAZIONE

Il collegio presieduto dal magistrato Giuseppe Ondei ha confermato integralmente l’impianto del decreto n. 425/2026, emesso dalla medesima Corte d’Appello il 27 luglio, che aveva ordinato lo stop dell’area a caldo concedendo novanta giorni per completare le operazioni, termine che andrà a scadere il 26 ottobre. A Milano i giudici avevano già respinto una prima richiesta cautelare l’11 settembre (dopo l’udienza del 9 settembre).

Nei giorni precedenti all’udienza del 30 settembre, la Procura Generale presso la Corte d’Appello aveva depositato un parere non vincolante con cui rinnovava la propria contrarietà alla sospensiva. La controversia si sposterà ora dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a discutere il 20 ottobre i ricorsi straordinari notificati ad agosto da Ilva e AdI contro il provvedimento di luglio.

Entro la giornata odierna, 5 ottobre, è inoltre atteso il deposito del parere da parte del procuratore generale presso la Cassazione. Nel motivare il rigetto in un’ordinanza di 11 pagine, la Corte milanese ha chiarito che la fissazione dell’udienza di legittimità per il 20 ottobre non può configurarsi come un “elemento sopravvenuto” capace di alterare il bilanciamento tra gli interessi in campo, non innovando nulla rispetto alla situazione sostanziale già decisa e risultando un atto meramente consequenziale all’impugnazione.

IL DIRITTO ALLA SALUTE PREVALE SULL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Al centro delle motivazioni dell’ordinanza si colloca il principio di supremazia della salute pubblica rispetto ai contrapposti interessi economici e industriali. I magistrati hanno osservato che: “A prescindere dalle valutazioni di merito assunte con il citato decreto 425/2026 e che restano estranee al presente procedimento, si ritiene che, anche in tale evenienza (lo spegnimento degli altiforni), la tutela del diritto alla salute risulti comunque prevalente, nel doveroso rispetto dell’interpretazione data in sede comunitaria, oltre che delle stesse previsioni costituzionali di diritto interno”.

In via assorbente, la Corte ha rimarcato che il pericolo paventato dalle ricorrenti quale conseguenza dello spegnimento degli altiforni appare in ogni caso “cedevole rispetto al preminente diritto alla salute”. Tale assunto richiama l’articolo 41 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, in forza del quale l’iniziativa economica privata non può arrecare danno alla salute o all’ambiente. Il collegio ha inoltre fondato le proprie conclusioni sulla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) il 25 giugno 2024 nell’ambito della causa di primo grado incardinata presso il Tribunale di Milano.

I giudici hanno ricordato che, secondo la CGUE, la direttiva 2010/75/UE osta a normative nazionali che consentano proroghe ripetute per l’adeguamento ambientale in presenza di pericoli gravi per la salute e l’ambiente, imponendo in tali frangenti la sospensione immediata dell’esercizio dell’installazione.

I CRITERI DEL DANNO GRAVE E IRREPARABILE E IL NODO DEL PRERISCALDO

La richiesta di sospensiva è stata valutata sotto il profilo dei requisiti di legge: l’esistenza congiunta di un danno grave e irreparabile, il cui onere della prova ricade su chi invoca la misura cautelare, restando estranea qualsiasi prognosi sull’esito finale dei ricorsi in Cassazione.

La gravità del danno, hanno rammentato i giudici, deve misurarsi sulla sproporzione tra vantaggio del beneficiario e pregiudizio della controparte, mentre l’irreparabilità si configura quando non sia possibile una reintegrazione per equivalente economico. Nel decreto n. 425/2026, la ripresa dell’attività produttiva era stata subordinata a condizioni stringenti: la rimozione integrale dell’amianto ancora presente negli impianti e l’adozione di misure per ricondurre le emissioni di polveri sottili entro limiti di sicurezza, parametrati allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate annue.

Davanti al collegio, le difese di Ilva e AdI avevano chiesto l’autorizzazione a mantenere gli impianti in assetto di “pre-riscaldo” – cioè al minimo tecnico senza produzione – invece di procedere allo spegnimento totale, ritenendola una modalità volta a non compromettere il futuro riavvio e facendo presente che l’attività risultava di fatto già sospesa. Nelle memorie difensive delle parti resistenti, tale soluzione era stata descritta come un accorgimento tecnico mirato a scongiurare i danni dello spegnimento.

La Corte d’Appello ha tuttavia dichiarato tale istanza inammissibile sul piano cautelare: richiedere la scelta delle modalità tecniche esecutive per ottemperare al comando attiene alla fase esecutiva e al voler dare esecuzione al provvedimento, mentre il giudizio cautelare può unicamente valutare se dall’ordine di sospensione derivi o meno un danno grave e irreparabile.

MATERIE PRIME ESAURITE E CASSA INTEGRAZIONE IN AUMENTO

A prescindere dall’iter giudiziario, lo stabilimento siderurgico pugliese si trova già costretto all’arresto per ragioni operative contingenti. L’azienda sta collocando in regime di preriscaldo i pochi impianti ancora in marcia a causa del totale esaurimento dei minerali e delle materie prime, che non sono stati più ordinati dopo la notifica del decreto dello scorso 27 luglio.

La riattivazione degli acquisti richiederebbe ingenti risorse economiche attualmente non disponibili in capo alla gestione commissariale, oltre ai tempi tecnici necessari per il trasporto via nave delle forniture estere verso le banchine del porto di Taranto. Il blocco produttivo avrà ripercussioni immediate sull’impiego del personale: l’azienda si appresta infatti a comunicare un aumento dei lavoratori collocati in cassa integrazione. Attualmente il Ministero del Lavoro ha autorizzato il trattamento per 4.500 dipendenti all’interno dell’intero gruppo Acciaierie d’Italia, dei quali ben 3.800 impiegati nell’area di Taranto.

LA REAZIONE DEL CODACONS: UN ATTO DI CONFORTO PER I CITTADINI

La pronuncia dei magistrati milanesi è stata accolta con favore dalle associazioni di tutela dei consumatori e dei residenti. L’avvocato Giuliano Leuzzi, legale che ha patrocinato il Codacons nel procedimento milanese al fianco dei cittadini costituitisi in giudizio, ha commentato: “Sono diverse le ragioni per le quali i ricorsi sono stati respinti, ma certamente rende giustizia ai cittadini di Taranto soprattutto l’affermazione sulla prevalenza del diritto alla salute rispetto a quello all’iniziativa economica, peraltro stabilita dalla nostra Costituzione all’art. 41, secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

L’associazione ha preannunciato la propria presenza anche all’udienza del 20 ottobre a Sezioni Unite per continuare a sostenere la tutela sanitaria dei residenti tarantini.

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