Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO “nella propria disponibilità relative alle fonti rinnovabili sono versati a CSEA e contribuiscono alla riduzione del gettito necessario per la copertura dei costi dei meccanismi di incentivazione”.
Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha pubblicato il decreto attuativo della direttiva Ue Red II sulle garanzie di origine (una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti). Il provvedimento stabilisce le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle garanzie di origine della produzione di energia da fonti rinnovabili dai vettori energetici energia elettrica; gas, incluso il biometano; idrogeno, energia termica e/o frigorifera. Ma anche le modalità di utilizzo delle garanzie di origine da parte dei fornitori di energia nell’ambito dell’energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. E le modalità con le quali è verificata la precisione, l’affidabilità e l’autenticità delle garanzie di origine emesse da altri Stati Membri.
ARRIVA UN REGISTRO NAZIONALE DELLE GARANZIE D’ORIGINE
Il decreto stabilisce, innanzitutto, la creazione presso il Gse del Registro nazionale delle Garanzie di Origine (GO) per la gestione della qualifica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini dell’emissione delle GO; delle funzionalità relative ai conti proprietà degli operatori economici che vendono e acquistano le GO in ambito nazionale e internazionale; delle operazioni di emissione, trasferimento e annullamento delle GO nonché della registrazione sui conti proprietà delle operazioni di trasferimento delle GO.
CHI PUO’ CHIEDERE L’EMISSIONI DELLE GARANZIE D’ORIGINE
Possono richiedere l’emissione delle GO “i produttori di energia da fonti rinnovabili in relazione agli impianti di produzione per i quali abbiano preliminarmente ottenuto apposita qualifica da parte del Gse. La richiesta di qualifica deve essere trasmessa dai produttori al GSE esclusivamente per via telematica”, si legge nel decreto. Mentre il processo di valutazione della richiesta di qualifica da parte del GSE “prevede la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell’emissione delle GO mediante il controllo delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione caricati nel portale, con particolare riferimento: a) alla fonte rinnovabile utilizzata; b) alla configurazione impiantistica; c) alla modalità di collegamento alla rete; d) al processo di produzione di energia da fonte rinnovabile”.
LA PROCEDURA DI EMISSIONE
Il GSE, per gli impianti qualificati, “emette le GO al produttore su base mensile. Ogni garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh di energia netta prodotta e indica, (…) se la corrispondente quantità di energia netta prodotta sia immessa in rete oppure consumata in sito. Per ogni unità di energia netta prodotta non può essere emessa più di una garanzia di origine ed è garantito che non si verifichino doppi conteggi dello stesso quantitativo di energia”.
Il provvedimento del Mase specifica poi che GO sono valide “per un periodo di dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica, al termine del quale non possono essere ulteriormente trasferite e possono essere esclusivamente annullate dal detentore” entro massimo 6 mesi.
Infine il Gse “monitora l’implementazione del sistema di Garanzia di Origine e Disclosure negli Stati Membri dell’Unione Europea e nei Paesi Terzi e riconosce le GO emesse dagli altri Stati Membri solo se conformi alle disposizioni” previste della Direttive Ue.
LE MODALITA’ Di CERTIFICAZIONE DELLE GO
Il provvedimento riporta poi le modalità per le certificazioni dei vari vettori energetici e affida, tra gli ulteriori compiti in capo al Gse, di definire e trasmettere entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, al Mase “per l’approvazione, le regole applicative connesse alla gestione dei processi relativi alle funzionalità del registro” mentre entro 180 giorni la “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta
dall’impresa di vendita” e la procedura tecnica 2ai fini dell’erogazione del servizio di certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica”.
GLI ULTERIORI COMPITI DEL GSE SU CONTROLLI E UTILIZZO DEI PROVENTI
Sempre il Gse avrà il compito di effettuare controlli a campione sugli impianti per verificarne i presupposti ai fini delle Garanzie d’Origine e “più in generale, in merito al rispetto delle disposizioni relative alla Fuel Mix Disclosure, e segnala all’ARERA eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita”.
Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO “nella propria disponibilità relative alle fonti rinnovabili sono versati a CSEA e contribuiscono alla riduzione del gettito necessario per la copertura dei costi dei meccanismi di incentivazione”.