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Arera Monitoraggio Contratti

Gas, Arera invia il monitoraggio al governo. Parte del gettito ai clienti finali

L’Autorità ha concluso dopo due mesi l’analisi dei contratti di acquisto del gas per risolvere la questione extra-profitti 

L’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha inviato la segnalazione al governo italiano inerente il documento sui contratti per l’acquisto di gas dall’estero. L’esecutivo, intanto, è pronto ad alzare di quindici punti percentuali le imposte per le imprese. Proprio per questo “l’Autorità ritiene opportuno che una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l’onere”.

IL CONTESTO DEGLI ULTIMI MESI

“L’eccezionale situazione di instabilità del sistema gas nazionale degli ultimi mesi ha dato adito a modifiche al contesto normativo sopra descritto. Da un lato, il Governo, con il decreto 21/22 (articolo 7, commi 5 e 6) ha attribuito all’Autorità una specifica funzione di monitoraggio dei contratti di importazione del gas naturale, per meglio valutare le dinamiche di formazione dei prezzi sul mercato italiano all’ingrosso del gas naturale. Dall’altro lato, come accennato in
precedenza, la legge di conversione del decreto-legge 17/21 ha integrato l’articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 481/95 attribuendo all’Autorità il compito, nell’esercizio dei propri poteri di regolazione dei corrispettivi dei servizi, di tenere conto, oltre che “dell’andamento del mercato” (come attualmente previsto), anche “del reale costo di approvvigionamento della materia prima”.

Secondo l’Autorità occorre considerare, ” tra l’altro: il principio di proporzionalità dell’intervento, valutando come il “reale costo di approvvigionamento della materia prima” per il venditore al dettaglio, che si approvvigiona nei mercati all’ingrosso, si possa conciliare con la presenza di
un sottoinsieme di operatori che si approvvigiona di gas con contratti di importazione di lungo periodo sia per la fornitura del proprio portafoglio clienti, direttamente o attraverso altre società, sia per la vendita nel mercato all’ingrosso nazionale”. Poi: “il fatto che il servizio di tutela cessi a far data dal 1 gennaio 2023 e che sia attualmente rivolto a meno della metà dei clienti domestici, che a loro volta rappresentano meno di un quarto del totale del gas venduto; situazione che
potrebbe determinare possibili disparità di trattamento tra clienti domestici che, nell’attuale scenario di criticità dei mercati, devono risultare egualmente meritevoli”. E ancora: “l’esigenza di costruire un intervento semplice, trasparente e di implementazione relativamente agevole, al fine di proporre e realizzare in modo tempestivo interventi di possibile mitigazione; in tale prospettiva può ancora una volta essere trascurato il fatto che il servizio di tutela cesserà a
far data dal 1° gennaio 2023”.

IL MERCATO DEL GAS

“Considerando il mercato del gas nel suo complesso è utile ricordare qui che l’industria e il commercio assorbono circa il 40% dei consumi totali, la generazione elettrica il 35% circa, mentre il settore domestico, inclusi i condomini uso domestico, assorbe circa il 25% dei consumi totali. Se si considerano le vendite in senso stretto, l’89% del gas risulta acquistato da clienti finali nel mercato libero e il restante 11% nel servizio di tutela”.

GLI OBIETTIVI DELL’ARERA SUGLI EXTRA-PROFITTI

Nella segnalazione, l’Autorità ha poi ricordato i propri obiettivi. Coerenza con i prezzi di mercato all’ingrosso, minimizzazione delle distorsioni della concorrenza, copertura dei costi di vendita (ingrosso/dettaglio), contenimento della volatilità dei corrispettivi,  semplificazione amministrativa, trasparenza e stabilità.

COSA SI RICHIEDE AI TITOLARI DI CONTRATTI DI APPROVVIGIONAMENTO

“Come sopra ricordato, l’articolo 7, comma 5, del decreto-legge. 21/22 ha stabilito che, per finalità di monitoraggio, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Ministero della Transizione Ecologica e all’Autorità i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi, sempre entro il termine di
quindici giorni. L’Autorità ha dato attuazione alla norma con la deliberazione 143/2022/R/gas,
prevedendo la struttura (successivamente specificata con la determinazione della Direzione Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità Ambientale DMEA/MGI/04/2022) e le modalità per l’invio dei dati”.

DA COSA E DA CHI DIPENDE L’OFFERTA DI GAS NATURALE IN ITALIA

“Ricordiamo qui che l’offerta di gas naturale in Italia dipende per circa il 95% dalle importazioni, e, come illustra il grafico sottostante, i principali fornitori storici sono Russia e Algeria; mentre si registra una quota relativamente costante di GNL, dal 2020 l’entrata in funzione di TAP apre un nuovo corridoio di forniture dall’Azerbaijan”.

LA QUESTIONE DEI CONTRATTI

Secondo l’analisi dell’Arera, “come emerge anche dalle raccolte dati effettuate dall’Autorità e nel Volume Stato dei Servizi della Relazione annuale, la larga prevalenza delle importazioni in Italia di gas naturale derivano da contratti pluriennali con scadenze variabili anche se la quota dei contratti a medio e breve termine mostra un trend di lento ma costante aumento. Le quantità sottostanti ai contratti di lungo periodo, cioè quelli la cui durata intera supera i 20 anni, sono ancora preponderanti (66%). L’incidenza dei contratti con durata inferiore a cinque anni (circa 20%) e quella dei contratti con durata tra i 5 e i 20 anni (14%) risulta in tendenziale crescita. 3.5 Sotto il profilo della vita residua, i contratti di importazione in essere al 2021 che scadono entro i prossimi dieci anni riguardano il 52% dei quantitativi complessivi e quelli che scadranno entro 5 anni il 23%. I contratti ancora validi la cui durata residua supera i 15 anni riguardano il 40% dei quantitativi complessivi”.

QUANTO VALGONO I CONTRATTI VIGENTI

“La quantità annuale contrattuale complessiva risultante dai contratti vigenti è superiore a 70 miliardi di metri cubi anno. Le quantità effettivamente importate in esecuzione dei medesimi contratti possono differire dalle quantità contrattuali in considerazione delle flessibilità che i contratti consentono in termini di volume e la struttura di mercato europea consente in termini di destinazione (una parte dei volumi oggetto del contratto potrebbero essere consegnati in altri paesi)”.

QUANTO HA INCISO LA GUERRA UCRAINA

“In estrema sintesi, l’indagine sin qui svolta sui contratti di importazione pluriennali di gas naturale mostra come la componente CMEM, essendo definita sulla base di valori forward trimestrali, abbia, a fronte di variazioni dei prezzi spot all’ingrosso del gas naturale, una dinamica di variazione simile (tendenzialmente più lenta) a quella delle componenti del costo medio di importazione derivanti da indicizzazioni ai prezzi del mercato all’ingrosso del gas mentre si adegua più rapidamente alle variazioni del prezzo spot del mercato all’ingrosso rispetto alle componenti del costo medio di importazione indicizzate al Brent. Successivamente, a seguito di un primo disallineamento nel primo trimestre legato alla stabilizzazione dei prezzi all’ingrosso, il secondo trimestre ha visto un riallineamento per effetto delle dinamiche rialziste legate allo scoppio della guerra in Ucraina che hanno determinato un effetto analogo a quello riscontrato nell’ultima parte del 2021. Nel trimestre successivo (terzo trimestre 2022) si nota l’effetto delle
quote dei contratti con indici Brent che mantengono, in presenza di prezzi all’ingrosso stabili, un prezzo più basso delle quotazioni all’ingrosso e del valore atteso della componente CMEM.

DIFFICILE STIMARE IL COSTO MEDIO DI APPROVVIGIONAMENTO DALL’ESTERO

“Per quanto riguarda invece il costo medio di approvvigionamento dall’estero, inclusivo quindi delle partite economiche generate dalle coperture, non si è oggi in grado di fornirne una stima puntuale ma gli elementi preliminari raccolti dall’Autorità nel corso dell’analisi indicano che i disallineamenti tra il costo medio dei contratti pluriennali di importazione e il valore di mercato del gas naturale sono mediamente compensati dalle coperture, restaurando la coerenza tra il costo medio di approvvigionamento dall’estero e il prezzo all’ingrosso del gas naturale”.

CONCLUSIONI

In conclusione, scrive l’ARERA, “l’Autorità deve tenere conto nell’esercizio dei propri poteri di regolazione dei servizi oltre che “dell’andamento del mercato” (come attualmente previsto), anche
“del reale costo di approvvigionamento della materia prima. Alla luce delle evidenze riportate sembra emergere come i costi dei contratti pluriennali di importazione raccolti ai sensi dell’art. 7 del DL 21/22 in condizioni normali di funzionamento dei mercati tendano a mantenere nel tempo
andamenti coerenti (seppur con dinamiche temporali e meccanismi differenziati) con il valore del gas del mercato all’ingrosso”.

Ciò che serve “per una corretta e precisa valutazione, l’attribuzione delle coperture ai singoli
contratti di importazione dovrebbe essere soggetta a specifiche regole (anche di contabilità regolatoria) attualmente non definite per l’attività di produzione, l’approvvigionamento e il trading all’ingrosso. Regole che peraltro si dovrebbero basare su una definizione ex-ante di modalità di contabilizzazione e attribuzione puntuale delle specifiche partite. In tale contesto, permangono margini di profittabilità nella catena delle attività connesse con la compravendita del gas naturale, tra cui la produzione e il trading di gas naturale, nonché la generazione di energia elettrica attraverso impianti alimentati a gas naturale. Il tema va quindi affrontato con un approccio più ampio, considerando anche tutti i costi e i margini che si generano lungo la filiera e che ricadono, in ultima analisi, sui consumatori finali”.

 

 

 

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