Le norme europee, infatti, prevedono misure di rafforzamento della sicurezza energetica Ue quale obiettivo comune per far si che il mercato interno funzioni anche in caso di carenza dell’approvvigionamento o di interruzione di un’infrastruttura di trasporto
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo riguardante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 sulle misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas.
IL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento, entrerà in vigore il 9 marzo 2021, e per quanto riguarda la disciplina dell’attività di vendita di gas chiarisce che il servizio “è fornito dai soggetti che svolgono l’attività di vendita. Il ministero dello Sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei calori climatici tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti”.
I CLIENTI PROTETTI
Sono considerati “clienti protetti nel quadro della solidarietà” i “clienti civili che sono connessi a una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione”. Il Mise inoltre “provvede alla sicurezza, all’economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l’attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà”.
Vengono poi apportate modifiche anche al dlgs 1 giugno del 2011 n. 93 riguardanti i piani di emergenza. Le norme europee, infatti, prevedono misure di rafforzamento della sicurezza energetica Ue quale obiettivo comune per far si che il mercato interno funzioni anche in caso di carenza dell’approvvigionamento o di interruzione di un’infrastruttura di trasporto, creando le basi per una solidarietà tra Stati. In questo senso i Regolamenti Ue prevedono che si adottino accordi intergovernativi tra Stati per fornire solidarietà nella fornitura a uno stato direttamente o indirettamente interconnesso.
In particolare, tra le altre cose, il provvedimento stabilisce che il Mise provvede “alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonche’, con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, (…) avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero”.
Il Mise comunica poi i piani “alla Commissione europea e agli Stato membri interconnessi, si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza” per “prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni” e definisce con il Maeci “accordi di solidarietà cn gli Stati membri direttamente interconnessi o interconnessi attraverso un paese terzo”. Il Mise infine deve sentire Arera per stabilire le metodologie “per il calcolo delle compensazioni” verso gli Stati a cui si attivano le misure di solidarietà: “Tale compensazione deve coprire almeno il valor del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà, i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell’attività industriale”.
Sono infine istituite delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi e viene specificato che da queste previsioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i costi dell’eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.