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Rinnovabili

Energia: Tutto pronto per la banca dati incentivi del Gse

Il decreto del ministro Calenda è arrivato in Gazzetta Ufficiale e prevede la collaborazione di Enea

Arriva in Gazzetta ufficiale il decreto per la realizzazione della banca dati Gse necessaria per erogare gli incentivi a efficienza energetica e fonti rinnovabili. Il provvedimento, firmato dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda lo scorso 2 maggio, definisce in sintesi le modalità di gestione dei flussi informativi che confluiscono nella banca dati nazionale, istituita presso il Gestore dei servizi energetici in collaborazione con Enea.

COSA DICE IL PROVVEDIMENTO

gazzetta-ufficialePubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 2018, il decreto 2 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico, è intitolato “Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili” ed è composto da 4 articoli. Il provvedimento definisce le modalità di gestione dei flussi informativi che confluiscono nella banca dati nazionale, istituita presso il GSE e le “opportune forme di collaborazione e raccordo” tra GSE, ENEA, e le amministrazioni pubbliche autorizzate a erogare incentivi o sostegni finanziari nei settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le “idonee forme di pubblicità delle informazioni conferite alla banca dati”. In sede di prima applicazione il GSE considera gli incentivi in conto energia, erogati e in corso di erogazione, gestiti dal GSE per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e per piccoli interventi di efficienza energetica e i certificati bianchi per la promozione dei progetti di efficienza energetica; le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici in base ai dati raccolti, monitorati e conservati dall’ENEA; gli incentivi in conto capitale erogati da altre amministrazioni pubbliche.

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE PRESSO IL GSE

Il decreto stabilisce che il GSE, sempre in collaborazione con ENEA, organizzi “la banca dati nazionale adottando soluzioni che consentano una visione univoca degli impianti ovvero delle iniziative incentivate, attraverso l’inserimento di dati omogenei e comuni ai vari settori di attività e alle varie forme di incentivazione, in modo da monitorare il sostegno finanziario complessivo a ciascun impianto o iniziativa”, consentendo “la determinazione del sostegno complessivo a ciascun beneficiario” e agevolando “la prevenzione di eventuali fenomeni fraudolenti”. Per garantire questo servizio, il GSE può utilizzare “gli archivi ed i sistemi operativi in suo possesso, valorizzando la centralizzazione e il consolidamento dei dati provenienti dai differenti sistemi di gestione di dati e di meccanismi di incentivazione gestiti dallo stesso GSE o da altre banche dati gestite da soggetti terzi quali i gestori di rete, e adottando soluzioni tecniche per garantire, attraverso la integrazione e la modifica delle informazioni, il costante aggiornamento della banca dati”.

I dati minimi da riversare nella banca dati sono la “tipologia e la fonte normativa della misura di incentivazione, l’autorità concedente, il codice identificativo dell’impianto ovvero dell’intervento oggetto di incentivazione, ove presente, la sua ubicazione, la sua potenza elettrica ovvero termica ovvero altri parametri atti a qualificare l’intervento se rilevanti per la determinazione dell’incentivo, la fonte di alimentazione utilizzata, il valore economico dell’incentivo erogato nonché i dati identificativi del soggetto beneficiario”. La banca dati, inoltre, è organizzata in modo da agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni con i dati contenuti nel “registro nazionale degli aiuti di Stato” e in modo da consentire il monitoraggio dei costi degli incentivi nei settori dell’efficienza energetica, permettendo all’ENEA di ottimizzare le attività e la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche al fine di disporre dei dati necessari per consentire di elaborare, “statistiche e analisi a differenti gradi di dettaglio, di supporto alle scelte più opportune sull’incentivazione nei vari settori di intervento” ed evitare “fenomeni fraudolenti, ivi incluso il divieto di cumulo di incentivi”. Il decreto stabilisce che il GSE pubblichi entro cinque mesi le caratteristiche della banca dati, specificando la tipologia di interventi incentivati considerata e, per ciascun tipo, “i dati oggetto di inserimento nella medesima banca dati e le relative modalità di inserimento”.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E PUBBLICITÀ

enealogoPer organizzare la banca dati il GSE dovrà rendere disponibile “un applicativo web in grado di garantire alle amministrazioni pubbliche l’accesso a dati e funzionalità del sistema”. L’accesso al sistema della banca dati sarà riservato agli utenti “previamente abilitati dal GSE in quanto competenti ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili” e all’ENEA. Le amministrazioni pubbliche o i loro delegati, potranno inserire nella banca dati le informazioni o effettuare modifiche “con cadenza bimestrale, eccetto che per le informazioni relative alle detrazioni fiscali per le quali detto termine è annuale”. Le informazioni sulle misure di incentivazione raccolte nella banca dati “sono rese pubbliche e senza restrizioni, fatta salva la tutela del segreto industriale”. Ogni anno, infine, il GSE e l’ENEA, dovranno pubblicare “un rapporto con dati aggregati sui costi, anche storici, degli incentivi, articolato per meccanismo di sostegno, misura incentivata e autorità concedente”.

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