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Idroelettrico

Ecco cosa dice il dl Semplificazioni sull’idroelettrico

L’articolo 6 della bozza di decreto Semplificazioni che energiaoltre.it ha visionato prevede diverse novità

Arrivano nuove disposizioni in materia di concessioni riguardanti le grandi derivazioni idroelettriche. Lo prevede l’articolo 6 della bozza di decreto Semplificazioni che energiaoltre.it ha visionato.

ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI LE OPERE IDROELETTRICHE PASSANO ALLE REGIONI

In sostanza,al fine di “definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizione dell’ordinamento comunitario” si prevede che alla “scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinunzia, le opere di raccolta, adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento” passano “senza compenso in proprietà alle regioni”. In caso di investimenti da parte del concessionario nel periodo di validità della concessione “purché previsti nell’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente si applica alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato”.

Palazzo-Chigi manovra energiaA CHI POSSONO AFFIDARE LE REGIONI

Le Regioni possono comunque conferire i beni a società in house mentre le concessioni possono essere affidate a operatori economici individuati mediante gara pubblica, società di capitale misto pubblico-privato con il socio privato individuato sempre tramite gara, a società interamente pubbliche. Il provvedimento stabilisce anche che nel rispetto delle norme Ue e degli accordi internazionali le regioni “possono disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissioni e di aggiudicazione, i requisiti finanziari e così via.

IL CANONE PER I CONCESSIONARI

I concessionari infine corrispondono ogni sei mesi alle regioni un canone determinato con legge regionale e sentita Arera articolato in una componente fissa legata alla potenzia nominale media di concessione e una componente variabile calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla del rapporto tra produzione dell’impianto e PUN e la media delle voci di spesa legate alla fornitura dell’energia elettrica per ogni Kwh non ritirato.

CONCESSIONARI USCENTI POSSONO OPERARE PER CONTO DELLA REGIONE

Per tutte le concessioni che scadono prima del 31 dicembre 2023 e per quelle scadute le regioni “disciplinano con legge le modalità, le condizioni del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle regioni stesse, dell’esercizio delle derivazioni”

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