Advertisement Skip to content
Rinnovabili

Idrogeno e revamping rinnovabili, la Puglia mette la freccia

Due gli obiettivi: promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile favorendo la chiusura dei cicli produttivi mediante la produzione di idrogeno e favorire l’ammodernamento degli impianti esistenti

Idrogeno e revamping delle rinnovabili. Il Consiglio regionale pugliese ha approvato la proposta di legge ‘Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare’ con la quale dà un deciso segnale sul fronte delle rinnovabili.

IL DUPLICE OBIETTIVO DELLA LEGGE

IdrogenoL’obiettivo della legge è duplice: da un lato, promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile favorendo la chiusura dei cicli produttivi mediante la produzione di idrogeno attraverso l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non consumata e non immessa nella rete; dall’altro, favorire l’ammodernamento degli impianti esistenti, regolarmente autorizzati e ubicati in aree non interessate dai vincoli (ad esempio, quelli paesaggistici del PPTR), di produzione di energia elettrica da fonte eolica e solare, mediante la previsione di una disciplina dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti, in grado di offrire certezza regolamentare e semplificazione amministrativa, e riducendo le ripercussioni negative sull’ambiente e il consumo del suolo, per non disperdere il patrimonio infrastrutturale già realizzato e quindi evitare ulteriore consumo di suolo.

COSA PREVEDE LA LEGGE: IL CAPITOLO IDROGENO

Nello specifico, la legge prevede diversi interventi. Con riferimento alla promozione di una economia basata sull’idrogeno (prima parte della legge), si prevede: la definizione di un Piano Regionale dell’Idrogeno; la costituzione di un Osservatorio per monitorare l’efficacia delle politiche attivate per la promozione dell’utilizzo dell’idrogeno; azioni finalizzate alla realizzazione di impianti cogenerativi alimentati ad idrogeno per la produzione di energia elettrica e calore al servizio di edifici pubblici e privati, nonché di impianti per la produzione di metano tramite la reazione fra idrogeno e anidride carbonica; misure per la realizzazione di impianti, anche sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno, combustibili e carburanti rinnovabili; la promozione del rinnovo del parco rotabile, su gomma e su ferro, del servizio di trasporto pubblico con il ricorso a mezzi dotati di celle a combustibile alimentate a idrogeno; l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli autoveicoli alimentati a idrogeno; misure di sostegno per la ricerca applicata sull’idrogeno come vettore energetico per la mobilità sostenibile e forma di accumulo di energia, favorendo partnership tra Università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese; la promozione della generazione diffusa dell’energia da fonte rinnovabile e della partecipazione attiva dei cittadini al mercato dell’energia, sia individualmente che in forma aggregata, ad esempio con la creazione di comunità locali dell’energia organizzate nella forma delle “cooperative di comunità” di cui alla legge regionale n. 23/2014 e perfettamente in linea con la Direttiva RED II.

IL REVAMPING DEGLI IMPIANTI ESISTENTI rinnovabili

Sul fronte, invece, dell’ammodernamento degli impianti esistenti, regolarmente autorizzati, eolici e fotovoltaici, la legge: definisce, in materia di valutazione degli impatti ambientali degli interventi di ammodernamento degli impianti esistenti, condizioni e criteri per la “valutazione preliminare” (procedimento recentemente introdotto dal legislatore nazionale), favorendo quei progetti che propongono riduzioni significative del numero di aerogeneratori (almeno il 50%) con una sensibile riduzione del c.d. “effetto selva” e, nel caso di impianti fotovoltaici, del suolo occupato, assieme a misure di compensazione di carattere ambientale in favore dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti; definisce con chiarezza quando i menzionati interventi siano classificabili come modifiche sostanziali o come modifiche non sostanziali, definendo i relativi procedimenti; individua i procedimenti amministrativi per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti esistenti e le relative condizioni (ammodernamento tecnologico, riduzione significativa delle dimensioni degli impianti, garanzie per il ripristino dello stato dei luoghi); fornisce i criteri per la determinazione delle misure di compensazione a carattere ambientale in favore dei comuni nei cui territori sono localizzati gli impianti interessati dagli interventi di ammodernamento (ad esempio: efficientamento energetico di edifici comunali, acquisto di flotte autoveicoli a zero o basse emissioni, piste pedo-ciclabili, costituzione di comunità locali dell’energia, ecc.); promuove iniziative del governo regionale finalizzate alla delocalizzazione di impianti esistenti ubicati in zone agricole o in aree inidonee ai sensi di un regolamento regionale del 2010 e del PPTR (con contestuale dismissione degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi) in aree industriali dismesse, cave esaurite, siti inquinati.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su