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Imballaggi, al via riconoscimento contributo e credito d’imposta per sistema vuoto a rendere in Zea. Il decreto Mase

La dotazione finanziaria disponibile è pari a complessivi 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’erogazione del contributo economico a fondo perduto, e 5 milioni di euro per il riconoscimento di un credito d’imposta.

È operativo il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 novembre 2024 n. 387, sul “Riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle zone economiche ambientali (di seguito ZEA) di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141”.

COSA PREVEDE IL DECRETO

Il Decreto interministeriale stabilisce le disposizioni per il riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle Zone Economiche Ambientali.

DISPONIBILI 10 MILIONI DI EURO

La dotazione finanziaria disponibile è pari a complessivi 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’erogazione del contributo economico a fondo perduto, e 5 milioni di euro per il riconoscimento di un credito d’imposta.

CHI PUO’ ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO

Per essere ammessi al contributo i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni devono: avere sede operativa all’interno di una ZEA; introdurre per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili. Le norme precisano però che “per imballaggio per la vendita o imballaggio primario si intende l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore; per imballaggio riutilizzabile si intende l’imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito”.

dm_387_6-11-2024

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