Eni e Shell chiedevano di ancorare la determinazione delle royalties al cosiddetto indice PFOR, legato ai prezzi del gas naturale nel breve periodo
Legare le royalties per l’estrazione di gas naturale all’indice basato sul prezzo a medio-lungo termine del petrolio o di altri idrocarburi è perfettamente legittimo. È quanto ha evidenziato l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Manuel Campos Sánchez-Bordona, pronunciandosi su un caso italiano originato da una richiesta del Tar della Lombardia.
IL RICORSO PRESENTATO DA ENI E SHELL
Il ricorso era stato presentato da Eni e Shell che avevano chiesto di annullare alcuni provvedimenti emanati dal ministero dello Sviluppo economico, dal ministero dell’Economia e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (Arera), nei quali era stato adottato come criterio di determinazione delle royalties, l’indice della quota energetica sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale interpretata dal Consiglio di Stato.
L’OBIETTIVO ERA ANCORARE I PREZZI DEL GAS AL COSIDDETTO INDICE PFOR
Eni e Shell chiedevano, infatti, di ancorare la determinazione delle royalties per l’estrazione del gas naturale a un indice meno oneroso di quello della quota energetica – basato sulle quotazioni del petrolio nel medio-lungo periodo – e cioè al cosiddetto indice PFOR, legato ai prezzi del gas naturale nel breve periodo. L’avvocatura della Corte di giustizia dell’Ue ha però confermato la legittimità dell’impostazione seguita dalle autorità italiane.