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Antitrust

Legge Concorrenza 2022, Antitrust punta su reti elettriche, smart meter e fine maggior tutela

È quanto si legge nella segnalazione al governo contenute nell’ultimo bollettino dell’Authority.

Per la legge sulla Concorrenza 2022 Antitrust punta sui temi del piano di sviluppo della rete per l’energia elettrica e della promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione, e pone l’attenzione su alcuni temi di interesse concorrenziale, strettamente connessi al raggiungimento degli obiettivi e dei target individuati dal PNRR vale a dire il completamento del processo di uscita dal regime di maggior tutela per la fornitura di energia elettrica al dettaglio, e sul processo di definizione della governance del servizio idrico integrato in alcune regioni del Sud Italia. È quanto si legge nella segnalazione al governo contenute nell’ultimo bollettino dell’Authority.

Antitrust riconosce innanzitutto che “lo sviluppo e il potenziamento delle reti, sia di rilievo nazionale (trasmissione dell’energia) sia a livello locale (distribuzione dell’energia), sono pre-condizione fondamentale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per lo sviluppo di modalità di gestione attiva della domanda e della microgenerazione a fini di bilanciamento della rete, che rappresentano ulteriori modalità per rendere più indipendente il sistema elettrico nazionale e ridurre la dipendenza dal gas estero”; che “lo sviluppo degli smart meter di seconda generazione, in questa prospettiva, consentirà ai venditori di formulare offerte a prezzo dinamico (differenziato per fasce orarie), rendendo più agevoli comportamenti virtuosi della domanda, a favore della razionalizzazione e riduzione dei consumi (c.d. demand response)”; infine che “il definitivo passaggio al mercato libero dei consumatori domestici, rimettendo alla volontà dei soli clienti c.d. vulnerabili l’opzione del prezzo regolato, potrebbe contribuire al proliferare di offerte differenziate al consumatore finale sulla base dei profili di consumo, stimolando sia gli obiettivi di risparmio ed efficienza energetica sia una struttura più concorrenziale del mercato retail”.

“Più in generale si auspica che gli interventi proposti con la presente Segnalazione permettano di rafforzare la convinzione che, soprattutto in periodi di forte crisi come quello attuale, le scelte di apertura dei mercati dell’energia siano considerate come irrevocabili. All’uopo, deve ritenersi che i due grandi obiettivi posti dinanzi ai Paesi europei per i prossimi dieci anni – decarbonizzazione (anche attraverso lo sviluppo di forme di generazione diffusa e del ruolo attivo della domanda) e riduzione della dipendenza da fonti di fossili estere – oltre a essere intimamente legati tra loro, sono molto più facilmente perseguibili in un contesto di mercato e di segnali di prezzo che guidino le scelte degli operatori e dei consumatori, piuttosto che attraverso il permanere (o addirittura la reintroduzione) di meccanismi pervasivi di regolazione dei prezzi”, si legge nella segnalazione.

LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE

Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture di rete elettrica “al fine di rendere più agevole, rapido e flessibile il processo di adeguamento della rete di trasmissione elettrica allo sviluppo di nuova capacità rinnovabile” l’Authority ritiene si debba procedere “alla semplificazione dell’iter amministrativo finalizzato all’approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione elettrica, eliminando l’obbligo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con opportune modifiche al D.lgs. n. 152/2006; alla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie al raggiungimento degli obiettivi imposti al sistema energetico dall’art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 199/2021, anche attraverso una finestra temporale delimitata ex ante entro la quale consentire il ricorso a procedure emergenziali che prevedano: (i) il rispetto di criteri predefiniti di realizzazione e localizzazione delle opere; (ii) l’ampliamento delle fattispecie cui si applichi la Denuncia di Inizio Attività (DIA); (iii) la previsione della non vincolatività dei pareri paesaggistici obbligatori; (iv) l’estensione della possibilità di ricorrere al cd. pre-screening Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); ad uno snellimento strutturale delle procedure autorizzative sulle opere di rete che preveda: (i) il ricorso alla DIA ministeriale per operazioni di miglioramento delle prestazioni tecniche, di ammodernamento e rinnovo di linee elettriche esistenti (da non inserire nel Piano di sviluppo del gestore della rete); (ii) l’esclusione degli interventi di ammodernamento e rinnovo dall’obbligo di VIA; (iii) l’agevolazione del passaggio dalle linee aree alla tecnologia in cavo interrato, attraverso un’esenzione dalla VIA; ad un intervento normativo che replichi, anche per i distributori, gli obblighi di separazione proprietaria già in essere per il gestore della rete di trasmissione”.

SMART METERING

Capitolo Smart metering: “Al fine di sfruttare a pieno le potenzialità dei nuovi meters 2G in corso di installazione sul territorio nazionale”, l’Authority propone di “prevedere atti di indirizzo più specifici, di carattere normativo e/o regolamentare, anche in modifica o ad integrazione dei piani di sostituzione già approvati dei principali distributori, per assicurare la piena efficacia delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 210/2021, in tema di informazione e consulenza alla clientela circa il pieno potenziale del dispositivo 2G in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica” e “definire, in applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 210/2021, il set di regole relativo ai soggetti legittimati ad acquisire i dati e alle modalità di condivisione delle informazioni ricavabili dai misuratori di ultima generazione, previo ottenimento del consenso da parte dell’utente finale, al fine di consentire il pieno sviluppo di servizi innovativi anche da parte di operatori terzi e promuovere la concorrenza nel mercato della vendita di energia elettrica attraverso la diffusione di offerte innovative”.

LA FINE DELLA MAGGIOR TUTELA

Per quanto riguarda la definitiva uscita dal regime di maggior tutela del mercato elettrico, Antirust evidenzia che per “rendere più agevole l’uscita dal regime di maggior tutela dei clienti domestici e coordinare tale processo con l’identificazione di un regime regolato per i clienti elettrici cosiddetti ‘vulnerabili’” è invece necessario “modificare l’art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 210/2021 chiarendo che l’obbligo dei fornitori di offrire l’energia ai clienti vulnerabili ad un prezzo regolato sia un obbligo a informarli dell’esistenza della relativa tariffa, specificando a chi rivolgersi per averla e chiarendo in maniera inequivocabile che il cliente vulnerabile che non intenda accedervi è libero di scegliere qualunque altra soluzione; prevedere modalità di identificazione competitive dei fornitori dei clienti vulnerabili, ad esempio stabilendo che, per ogni lotto delle aste per il servizio a tutela graduali, il vincitore sia anche fornitore per i clienti vulnerabili; avviare sin da subito una massiccia campagna informativa istituzionale sui principali mass media e in fasce orarie di massima fruizione, volta a rendere consapevole la generalità dei consumatori dell’opportunità del processo di liberalizzazione in atto e della natura del servizio a tutela graduali quale strumento di traghettamento al mercato libero”.

GOVERNANCE GESTIONI IDRICHE INTEGRATE E PNRR

Infine, sul completamento della governance per le gestioni idriche integrate e il Pnrr “al fine di evitare che gli Enti di Gestione d’Ambito che non hanno ancora completato il percorso di definizione della governance del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali individuati – o che vi sono giunti di recente ma in un contesto provvisorio, ancora non pienamente operativo e in situazione di grande frammentazione delle gestioni – possano perdere l’occasione di ottenere i fondi del PNRR, si ritiene si debba: fissare un termine inderogabile e molto ravvicinato per l’individuazione del gestore unico d’ambito da parte degli gli Enti di Gestione d’Ambito che non vi abbiano ad oggi proceduto; prevedere un meccanismo di poteri sostitutivi diverso rispetto a quanto previsto all’art. 172, comma 4, del Testo Unico Ambientale consentendo, in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra, a soggetti pubblici statali di partecipare (al posto degli gli Enti di Gestione d’Ambito inadempienti) all’assegnazione dei fondi PNRR avvalendosi di soggetti industriali dotati di capacità operative e di solidità finanziaria, in possesso dei requisiti richiesti dai bandi di gara, selezionati con procedure competitive semplificate; incaricare i soggetti industriali di cui sopra di realizzare gli interventi di cui al Piano d’Ambito o comunque urgenti e di gestire in via transitoria il servizio idrico integrato fino all’individuazione e all’operatività di un gestore unico locale con le competenze e la solidità economico-finanziaria in grado di subentrare nello svolgimento dell’attività a regime”.

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