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Pil Prezzi Petrolio

L’UE adotta un nuovo Regolamento per ridurre il consumo di elettricità e introdurre un tetto sui ricavi

Nel documento si legge che “gli Stati membri si adoperano per attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10%” e che “i ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica sono limitati a un massimo di 180€ per MWh”

Un intervento di emergenza “per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo”. È quanto prevede il Regolamento UE 2022/1854, del Consiglio del 6 ottobre 2022, adottato dall’Unione Europea e relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia.

Le misure previste dal documento UE mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica, a consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili e alle PMI e a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all’accessibilità economica dell’energia per le famiglie e per le imprese.

L’articolo 3 “Riduzione del consumo lordo di energia elettrica” spiega che “gli Stati membri si adoperano per attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10% rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento”.

Per quanto riguarda invece la riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta, “ciascuno Stato membro individua le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023” e “riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta nelle ore di punta individuate è pari ad almeno il 5 % in media all’ora.  Lo Stato membro “può decidere di fissare una percentuale di ore di punta diversa da quella di cui al paragrafo 1, purché sia coperto almeno il 3 % delle ore di punta”.

TETTO OBBLIGATORIO SUI RICAVI DI MERCATO

L’articolo 6 del regolamento, invece, prevede che “i ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta. Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato”.

Il tetto sui ricavi di mercato si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle seguenti fonti:

  1. a) energia eolica;
  2. b) energia solare (termica e fotovoltaica);
  3. c) energia geotermica;
  4. d) energia idroelettrica senza serbatoio;
  5. e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
  6. f) rifiuti;
  7. g) energia nucleare;
  8. h) lignite;
  9. i) prodotti del petrolio greggio;
  10. j) torba.

Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, comporti un onere amministrativo significativo, che esso non si applichi ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata di al massimo 1 MW. Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, comporti il rischio di aumento delle emissioni di CO2 e di riduzione della produzione di energia rinnovabile, che esso non si applichi all’energia elettrica prodotta in impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche convenzionali.

In deroga alle norme dell’Unione in materia di rendite di congestione, gli Stati membri possono utilizzare i ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall’allocazione della capacità interzonale per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica a norma dell’articolo 10. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’uso dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione a norma del paragrafo 1 entro un mese dalla data di adozione della pertinente misura nazionale.

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI ECCEDENTI

Gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall’applicazione del tetto sui ricavi di mercato siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l’impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell’energia elettrica. Qualora i ricavi ottenuti direttamente dall’applicazione del tetto sui ricavi di mercato nel rispettivo territorio e i ricavi ottenuti indirettamente da accordi transfrontalieri non siano sufficienti a sostenere adeguatamente i clienti finali di energia elettrica, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare altri mezzi appropriati, quali risorse di bilancio, per lo stesso scopo e alle stesse condizioni.

Le misure possono comprendere, ad esempio:

  1. a) la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d’asta o di gara per la riduzione della domanda;
  2. b) trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
  3. c) compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi;
  4. d) la riduzione dei costi di acquisto dell’energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
  5. e) la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica.

Nei casi in cui la dipendenza dalle importazioni nette di uno Stato membro è pari o superiore al 100 %, lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore principale concludono un accordo entro il 1o dicembre 2022 per ripartire adeguatamente i ricavi eccedenti. Tutti gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, possono concludere accordi, che possono riguardare anche i ricavi derivanti dalle misure nazionali di crisi di cui all’articolo 8, comprese le attività di compravendita di energia elettrica.

MISURA RIGUARDANTE I SETTORI PETROLIO, GAS, CARBONE E RAFFINAZIONE

All’articolo 14 leggiamo che “gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà. Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano il contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio entro il 31 dicembre 2022.

Il contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali, è calcolato sugli utili imponibili — determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell’esercizio fiscale 2022 e/o nell’esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata — che eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente. Qualora la media degli utili imponibili di tali quattro esercizi fiscali sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l’utile imponibile medio è pari a zero.

Il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33 % della base di cui all’articolo 15. Il contributo di solidarietà temporaneo si applica in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinari applicabili conformemente al diritto nazionale dello Stato membro.

Gli Stati membri utilizzano i proventi del contributo di solidarietà temporaneo in modo da conseguire un impatto sufficientemente tempestivo per uno qualsiasi degli scopi seguenti:

  1. a) misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell’energia;
  2. b) misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia, ad esempio mediante procedure d’asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto di energia a carico dei clienti finali di energia per determinati volumi di consumo o a promuovere investimenti dei clienti finali in energie rinnovabili e investimenti strutturali nell’efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
  3. c) misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica, a condizione che siano subordinate a investimenti nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
  4. d) misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell’autonomia energetica, in particolare investimenti in linea con gli obiettivi di REPowerEU stabiliti nel piano REPowerEU e nell’azione europea comune REPowerEU quali i progetti aventi una dimensione transfrontaliera;
  5. e) in uno spirito di solidarietà fra Stati membri, gli Stati membri possono destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell’occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro, o di misure intese a promuovere gli investimenti nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri, e nel meccanismo unionale di finanziamento per l’energia rinnovabile di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  6. Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.

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