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Energia Solare

Parchi fotovoltaici: i Comuni non possono imporre oneri di concessione

I dettagli della decisione del Tar Lazio sugli oneri per i parchi fotovoltaici nell’articolo di Luca Martino

I comuni non possono imporre il pagamento di royalties, né del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la costruzione di un parco fotovoltaico. Ciò è quanto ha stabilito il TAR del Lazio.

LA  QUESTIONE

Il Comune di Montalto di Castro (VT) aveva richiesto a due aziende (Verdi Energia Srl e Puccini Energia Srl) impegnate nella costruzione di un parco fotovoltaico a terra il “contributo di costruzione” ed il pagamento di una royalty annuale dell’1,20 % del ricavato economico dell’impianto.

LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

Il TAR del Lazio con le sentenze n. 1587 e n. 1595 pronunciate il 7 Febbraio del 2019, respingendo le tesi del Comune e della Regione Lazio costituitesi in giudizio si è pronunciata a favore dell’esonero integrale del “contributo di costruzione” che era stato imposto ai titolari dell’autorizzazione unica, sia per la quota commisurata agli oneri di urbanizzazione, sia per quella calcolata in funzione di costruzione.

Il TAR ha riconosciuto che anche la tipologia dell’impianto in questione rientra nell’ambito del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), che “ha carattere di disciplina generale del territorio e si applica anche in presenza del procedimento di rilascio di un’autorizzazione unica”.

Il Testo Unico dell’edilizia, agli artt. 16 e 17, prevede l’esonero integrale del pagamento del contributo di costruzione “per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche di tutela artistico-storica e ambientale”.

Il TAR del Lazio, inoltre, facendo riferimento alla sentenza n. 383/2005 della Corte Costituzionale, ha sottolineato che gli enti locali possono imporre misure compensative di carattere territoriale e ambientali “concrete e realistiche” ma non meramente patrimoniali.

E’ stato precisato, infine, che tali misure compensative dovranno essere sempre determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto in questione.

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