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Per i rigassificatori sarà il governo a scegliere i commissari

Cambia il Dl Aiuti: nella prima versione erano i governatori delle regioni interessate a fare da commissari di governo, ora sarà un dpcm del premier a scegliere. Ecco le novità

I rigassificatori? Non saranno più i governatori delle regioni a essere nominati commissari di governo per la loro realizzazione ma sarà lo stesso esecutivo a nominarli. La nuova bozza del Dl Aiuti approvata ieri ha modificato la precedente norma e previsto alcuni ritocchi. Quello sui commissari è il primo: “Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse (…) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività (…) il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati”.

INTERVENTI STRATEGICI ANCHE LE OPERE DI CONNESSIONE AI RIGASSIFICATORI

Per il resto è stato meglio precisato che “le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”.

TEMPI BREVI PER LE AUTORIZZAZIONI CONFERMATI

Vengono confermati i tempi per le autorizzazioni per la costruzione, l’esercizio delle opere e le infrastrutture connesse di 120 giorni entro i quali i commissari dovranno rilasciare il nulla osta e il fatto che le amministrazioni interessate debbano attribuire a questo genere di opere “priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza”. Ma anche le tempistiche brevi: 30 giorni per presentare le istanze autorizzative al commissario una volta nominato (corredate, “ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell’impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell’impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas”) e 5 giorni per la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle istanze.

NASCE UN FONDO PER COPRIRE GLI ONERI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

Altra novità è la costituzione di un fondo per le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione: “Al fine di dare copertura agli oneri derivanti dall’integrale garanzia dei ricavi di riferimento riconosciuti per il servizio di rigassificazione come disciplinati dalla regolazione pro tempore vigente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (…) per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043”.

SI OPERA IN DEROGA SALVO PER LE LEGGI PENALI E ANTIMAFIA

Inoltre “qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto”.

Infine, altra novità dell’ultima versione “le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell’atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce ‘Opere di rigassificazione’. Il Commissario (…) verifica l’avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio”.

RIGASSIFICATORI GALLEGGIANTI IN ARRIVO. IN FUNZIONE NEL 2023 E 2024

Queste misure saranno utili quando si cominceranno a realizzare i primi impianti galleggianti di stoccaggio e rigassificazioni programmati dall’Italia per arginare il flusso di gas russo. Snam è infatti al lavoro per acquisire 2 unità, come ha ricordato ieri l’ad dell’azienda italiano Stefano Venier: “Per una siamo in una fase di negoziazioni esclusive, che speriamo termini entro qualche settimana, mentre l’altra è attesa in un momento successivo”. L’auspicio è far entrare in funzione i due impianti uno l’anno prossimo e uno nel 2024.

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