Il Consiglio di Stato smonta quattro motivazioni usate per bloccare un impianto agrivoltaico. Ecco cosa cambia per le rinnovabili
Basta no automatici e ostruzionismo burocratico dei Comuni contro le rinnovabili. C’è una sottile linea rossa che separa la tutela legittima del territorio dall’ostruzionismo burocratico mascherato da legalità. È il messaggio della sentenza n. 6860 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato. Un pronunciamento destinato a far scuola, analizzato con lucidità dall.Avv. Massimo Ragazzo dello studio GSlex sulle pagine della rivista Pianeta Terra.
PERCHE’ IL CDS BOCCIA I COMUNI
I Comuni non possono arroccarsi dietro scudi normativi spesso interpretati con il rigore sbagliato al momento sbagliato per bloccare le rinnovabili. A dirlo sono i giudici di Palazzo Spada, offrendo un vero e proprio decalogo di metodo per i Comuni italiani. Il messaggio della sentenza è: basta con i “No” automatici e con le scorciatoie procedurali usate per bloccare le energie rinnovabili.
La disputa legale nasce dall’opposizione di un Comune veneto a una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per un impianto agrivoltaico da 990 kW, destinato a integrare una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). L’amministrazione locale aveva eretto un muro di quattro motivi per inibire l’avvio dei lavori. Il primo è la garanzia fideiussoria, non ancora presentata dall’impresa al momento della domanda. Il secondo è il nulla osta Terna, assente per un’interferenza con la fascia di rispetto di un elettrodotto. Un’altra motivazione addotta dal Comune è la qualità del suolo, classificato come “area agricola di medio pregio”. L’ultima ragione è l’assenza di incolto, l’indicatore regionale che premiava i soli terreni abbandonati da almeno cinque anni. Il TAR Veneto aveva sposato la linea rigida del Comune, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato l’esito spiegando che i criteri di valutazione non possono trasformarsi in divieti automatici.
RINNOVABILI, I 4 PALETTI DEL CONSIGLIO DI STATO
Come evidenzia Ragazzo nel suo commento su Pianeta Terra, la sentenza smonta punto per punto il castello difensivo dell’amministrazione comunale, ristabilendo l’ordine naturale delle fasi procedurali. Secondo i giudici, chiedere la Pas in fase istruttoria è un errore logico e giuridico. Il principio “chi inquina paga” impone la garanzia per lo smantellamento dell’impianto a fine vita (principio oggi ribadito anche dal D.Lgs. 190/2024). Ma la polizza serve prima di aprire il cantiere, non prima che il titolo sia rilasciato. Imporre la fideiussione prima di sapere se l’impianto si farà significa caricare l’impresa di costi ingiustificati.
PAS E AREE DI PREGIO
Il nulla osta per l’elettrodotto Terna era un atto di assenso necessario. Ma inviare la richiesta a Terna e poi, senza attendere risposta, chiudere la pratica con un diniego è stato un errore secondo i giudici. Il Consiglio di Stato ricorda che l’amministrazione proponente deve acquisire d’ufficio gli atti di assenso o indire una Conferenza di Servizi, sospendendo i termini, invece di scaricare la propria fretta sul proponente.
Il terzo chiarimento dei giudici riguarda il fatto che un’ “Area di pregio” non significa divieto assoluto aprioristico, ma semplicemente un’indicazione di presuntiva non idoneità. Come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale (sent. 134/2025), le Regioni e i Comuni non possono introdurre bloccare i progetti senza un’istruttoria concreta che valuti se l’agrivoltaico sia compatibile con il proseguimento dell’attività agricola.
NON IDONEO E’ DIVERSO DA INIDONEO
Il maggiore errore del Comune è stato di natura logica, secondo i giudici. Infatti, l’amministrazione ha dedotto l’incompatibilità del terreno dal fatto che era coltivato, e non abbandonato da 5 anni, come previsto dagli indicatori di idoneità regionali. Il Consiglio di Stato ha chiarito, invece, che l’assenza di un fattore premiante non trasforma un terreno in un’area vietata. Esiste, infatti, un’ampia fascia di “aree ordinarie” su cui gli impianti agrivoltaici possono e devono essere realizzati.
NIENTE LIBERI TUTTI PER LE RINNOVABILI
La decisione non è però un liberi tutti per gli operatori. Annullato l’atto inibitorio, il Comune dovrà ora riesaminare l’istanza. Ma non potrà più farlo usando le vecchie “scuse” procedurali o gli automatismi ostativi. Dovrà condurre un’istruttoria seria, bilanciata e motivata, valutando l’effettivo impatto del progetto, la continuità agricola e la bontà della Comunità Energetica Rinnovabile. La sentenza lancia un messaggio importante anche per gli operatori: non bastano i progetti rinnovabili, occorrono piani di ripristino ben strutturati, integrazione reale con le attività agricole e la dimostrazione concreta del valore sociale ed energetico per il territorio.

