I governi avevano tempo fino al 17 gennaio 2025 per notificare il recepimento della direttiva. L’Italia e gli altri Paesi interessati avranno due mesi di tempo per rispondere, completare il recepimento e notificare le misure alla Commissione
La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia e altre 25 Paesi Ue per non aver recepito integralmente nel diritto interno la direttiva di riforma del mercato elettrico Ue. Lo ha comunicato la Commissione europea, ricordando che i governi avevano tempo fino al 17 gennaio 2025 per notificare il recepimento, tranne per le disposizioni sulla libera scelta del fornitore e sulla condivisione dell’energia, per le quali avranno tempo fino a luglio 2026.
I PAESI HANNO DUE MESI DI TEMPO PER RECEPIRE LA DIRETTIVA
Attualmente solo la Danimarca ha notificato il recepimento entro la scadenza. Gli altri Paesi che hanno ricevuto la lettera di costituzione in mora, Italia inclusa, avranno due mesi di tempo per rispondere, completare il recepimento e notificare le misure alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, Bruxelles potrà decidere di emettere un parere motivato e portare avanti l’iter di infrazione.
LA RIFORMA DEL MERCATO ELETTRICO UE
La recente riforma del mercato elettrico dell’Unione europea (Electricity Market Design Reform), adottata nel luglio 2024, rappresenta il quinto pacchetto energia dell’Unione europea e mira a migliorare strutturalmente il funzionamento del mercato elettrico europeo, rappresentando un passo significativo verso un mercato elettrico europeo più resiliente, flessibile e orientato alle energie rinnovabili, che cerca al contempo di bilanciare gli interessi dei consumatori, dei fornitori e degli investitori nel settore energetico.
La riforma si compone di tre atti principali: il regolamento 2024/1747/UE, che modifica le norme sul mercato all’ingrosso e sull’ACER; la direttiva 2024/1711/UE, che aggiorna le regole sul mercato al dettaglio; e il regolamento 2024/1106/UE, che rivede il regolamento REMIT sulla trasparenza dei mercati energetici. Nel presente approfondimento ci si occuperà dei primi due atti; circa il regolamento di modifica del REMIT si rimanda alla seguente sintesi.
GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Gli obiettivi principali della riforma sono migliorare la stabilità e prevedibilità dei costi energetici, garantire prezzi accessibili per tutti i consumatori e incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili.
Il regolamento 2024/1747/UE introduce diverse novità significative, tra cui la riduzione dell’orario di chiusura dei mercati infragiornalieri a 30 minuti prima del tempo reale entro il 2026, per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili variabili. Inoltre, promuove l’uso di contratti a lungo termine come i Power Purchase Agreements (PPA) e i Contracts for Difference (CfD) a due vie per gli investimenti in nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili e nucleare.
LA TUTELA DEI CONSUMATORI
La direttiva 2024/1711/UE si concentra sulla tutela dei consumatori e sulla gestione del rischio dei fornitori. Introduce il diritto dei consumatori a un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, accanto al già esistente diritto a un contratto a prezzo dinamico. Stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di nominare un fornitore di ultima istanza e prevede misure specifiche per proteggere i clienti vulnerabili dalle interruzioni di fornitura.
CONTRATTO DI FORNITURA A TEMPO DETERMINATO E A PREZZO FISSO
I consumatori devono essere messi in condizioni di avere accesso ad una vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto che corrisponde alle loro esigenze. Per questo motivo la direttiva, accanto al diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica con prezzo dinamico, introduce il diritto a un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, che i fornitori non possono modificare, né risolvere unilateralmente prima della scadenza.
Il contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale deve garantire condizioni contrattuali invariate, per l’intera durata dello stesso, ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento di flessibilità (es. variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta). Nel contratto, quindi, le variazioni nella bolletta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori, come le imposte e i prelievi.
CONTRATTI A PREZZO FISSO E A PREZZO DINAMICO
Gli Stati membri devono provvedere affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica e tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.
Possono essere esentati dall’obbligo di offrire contratti di fornitura di energia a tempo determinato e a prezzo fisso i fornitori che offrono solo contratti a prezzo dinamico, a condizione che tale esenzione non abbia un impatto negativo sulla concorrenza e che sia conservata una scelta sufficiente di contratti di fornitura di energia a tempo determinato e a prezzo fisso.
GLI ELEMENTI DELLA RIFORMA DELLA DIRETTIVA UE 1711/2024
La direttiva 2024/1711/UE apporta una serie di modifiche e integrazioni alla precedente direttiva 2024/944/UE sul mercato al dettaglio per l’energia elettrica. Avrebbe dovuto essere recepita dai Paesi membri entro il 17 gennaio 2025 mentre, per quanto concerne le disposizioni sulla libertà di scelta del fornitore e sul diritto alla condivisione dell’energia, l’entrata in vigore da parte degli Stati Membri è prevista entro il 17 luglio 2026.