Tra gli interventi di efficientamento energetico ammissibili al sostegno finanziario rientrano l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
Si è conclusa la messa a punto del decreto del ministero per gli Affari europei di concerto con il ministro dell’Economia riguardante l’efficientamento energetico degli edifici, collegato direttamente con l’Investimento 17 della Missione 7 del Pnrr per il sostegno delle ristrutturazioni a beneficio delle famiglie vulnerabili a basso reddito e contro la povertà energetica. Il provvedimento infatti si occupa delle misure attuative per incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell’edilizia residenziale pubblica che determinino un miglioramento minimo dell’efficienza non inferiore al 30%.
I PROGETTI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE
Sono ammessi all’agevolazione i progetti di investimento, realizzati per il tramite di ESCo; a) relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all’esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione; e b) che determino un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 30% attraverso la realizzazione di uno o più interventi. Sono agevolabili, in via prioritaria, i progetti “a) su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto; e b) provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dall’Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Inoltre, precisa il decreto “le misure previste dal presente decreto non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell’Unione europea”. E non sono agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.
A QUANTO AMMONTA IL SOSTEGNO FINANZIARIO
Per quanto riguarda i progetti agevolabili, il decreto precisa che si tratta di “un sostegno finanziario riconosciuto alle ESCo incaricate della loro realizzazione sotto forma: a) di sovvenzione in misura pari al 65% del costo degli interventi previsti dal progetto ed erogata dal Soggetto attuatore della Misura; b) su richiesta delle ESCo medesime, di un prestito non superiore al 35% del costo degli interventi non oggetto di sovvenzione ai sensi della lettera a), ed erogato da Banche Convenzionate. Il finanziamento è concesso a condizioni di mercato come stabilite da ciascuna Banca Convenzionata sulla base dei propri modelli interni di valutazione di merito di credito, utilizzando la Dotazione CDP e nei limiti della stessa”.
Inoltre “le ESCo possono utilizzare, anche in complementarità con l’eventuale finanziamento richiesto ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, risorse proprie, ovvero finanziamenti concessi dal sistema bancario”.
ENTRO DUE MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO CONVENZIONALE
“Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione, il Soggetto attuatore della Misura, i Partner finanziari della Misura procedono alla sottoscrizione dell’atto convenzionale di cui all’articolo 1, comma 513, lettera f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La convenzione di cui al primo periodo definisce, tra l’altro: a) le modalità di riconoscimento da parte del Soggetto attuatore del sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione, in ragione dell’avanzamento degli interventi ammessi all’agevolazione; b) le modalità di trasmissione da parte del Soggetto attuatore al Partner finanziario della Misura dei provvedimenti di ammissione all’agevolazione adottati in relazione ai progetti di investimento in relazione ai quali sia richiesto il riconoscimento del sostegno finanziario sotto forma di finanziamento a valere sulla dotazione CDP ovvero erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia; c) i termini e le condizioni della concessione del sostegno finanziario nella forma di finanziamento a valere sulla Dotazione CDP, in ragione dell’avanzamento degli interventi ammessi all’agevolazione; d) le modalità di intervento delle Banche Convenzionate, con riferimento, tra l’altro, alle attività di istruttoria, di stipula, di erogazione, di rimborso delle rate (quota capitale e quota interessi), di gestione dei finanziamenti e di recupero del credito a valere sulla Dotazione CDP; e) il contenuto e la periodicità dell’attività di rendicontazione e di comunicazione dell’andamento della Misura alla Struttura di missione da parte del Soggetto Attuatore della Misura medesima; f) il contenuto e la periodicità dell’attività di rendicontazione e di comunicazione dell’andamento della Misura alla Struttura di missione da parte di CDP; i criteri di determinazione del compenso spettante alle Banche Convenzionate per le attività svolte dalle stesse e da riconoscersi da parte delle ESCo a valere sulle somme ad esse assegnate a valere sulla Dotazione CDP”.
ENTRO IL 30 GIUGNO 2025 1,3 MLD AL GSE PER LA GESTIONE DELLE SOVVENZIONI
Entro il 30 giugno 2025, la Struttura di Missione dispone il trasferimento: a) di euro1.331 milioni su conto proprio del GSE, per la gestione della componente dello strumento finanziario erogabile in forma di sovvenzione; b) di euro 50 milioni su conto proprio CDP, per la gestione, per il tramite di Banche commerciali Convenzionate, della componente dello strumento finanziario erogabile in forma di prestito.
Qualora le ESCo ricorrano, per la quota del valore dell’intervento non oggetto di sovvenzione di cui a finanziamenti concessi dal sistema bancario, ad esclusione dei finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP, “SACE S.p.A. può rilasciare, le garanzie di cui all’articolo 64 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione a tali finanziamenti, purché erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia”.
CONTROLLI E I MONITORAGGI
“Il Soggetto attuatore della Misura effettua i controlli e i monitoraggi relativi all’andamento della Misura medesima e, in particolare, verifica che l’investimento ammesso determini un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30%. A tal fine, la ESCo, a conclusione degli interventi ammessi al sostegno finanziario, trasmette al Soggetto attuatore della Misura una dichiarazione rilasciata” “da un tecnico abilitato e recante l’asseverazione dell’ultimazione dei citati interventi, in conformità al progetto di investimento presentato. L’asseverazione di cui al precedente periodo è corredata, altresì, dall’attestato di prestazione energetica (APE) post operam” “nonché dagli attestati di prestazione energetica (APE)” “relativa alle singole unità immobiliari dell’edificio interessato dagli interventi depositati presso il catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici istituito presso la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente”.
GLI INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli interventi di efficientamento energetico ammissibili al sostegno finanziario previsti dal presente decreto sono i seguenti:
a. isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; d. sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; e. installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, ivi compresa l’installazione di sistemi di ermoregolazione e contabilizzazione del calore; f. installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio, nelle relative pertinenze, o in aree nella disponibilità del soggetto beneficiario sottese alla medesima cabina primaria a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. g. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW; h. installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore; i. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva; j. sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.