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Pubblicato in Gazzetta il decreto Aree idonee

La Sicilia è al primo posto nella ripartizione regionale del decreto aree idonee con 10.485 MW al 2030, seguita da Lombardia (8766), Puglia (7387), Emilia Romagna (6330) e Sardegna (6264).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mase – di concerto con Masaf e MiC – del 21 giugno 2024 sull’individuazione della “ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto ‘Fit for 55’, anche alla luce del pacchetto ‘Repower UE’”. Decreto che soprattutto stabilisce “principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (…) in linea con il principio della neutralità tecnologica”. Con “l’opportuno coinvolgimento degli enti locali”, individuando” superfici e aree idonee, non idonee, aree ordinarie e quelle in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra”.

LA RIPARTIZIONE REGIONALE

Per quanto riguarda la ripartizione regionale della potenza minima regione per regione, la Sicilia è al primo posto con 10.485 MW al 2030, seguita da Lombardia (8766), Puglia (7387), Emilia Romagna (6330) e Sardegna (6264).

COS’ALTRO PREVEDE IL DECRETO

“Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell’andamento dei dati rilevati”.

Per quanto riguarda la percentuale per il calcolo degli obiettivi per la ripartizione territoriali degli obiettivi Ue a livello nazionale, gli impianti rinnovabili offshore di nuova costruzione entrati in esercizio da 1 gennaio 2021 fino “31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o della Provincia” vengono considerati al 100%. Inoltre, sarà la Regione a decidere quali verranno salvati e quali no e intervenire sulle nuove autorizzazioni.

Il Mase, con il supporto di Gse e Rse provvede “entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascuna Regioni e Provincia nell’anno precedente”.

“Per l’individuazione delle aree idonee le Regioni” devono inoltre tener conto non solo “della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi” europei ma anche “delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”. Rimangono come nella versione precedente la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee “differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto” e si aggiunge la possibilità “di fare salve le aree idonee” di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Possono essere invece considerate non idonee “le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell’applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’articolo 2 del presente decreto”.

GAZZETTA UFFICIALE 20240702_153

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