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rating di legalità Antitrust 2026

Rating di legalità: l’Antitrust vara il nuovo regolamento con validità triennale e spinta all’estero

La certificazione dell’Agcm diventa più longeva e accessibile in lingua inglese per i mercati stranieri. Inasprite le sanzioni per chi omette informazioni obbligatorie e rafforzati i presidi penali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ufficialmente aggiornato la disciplina del rating di legalità, con l’obiettivo di elevare gli standard etici del tessuto imprenditoriale italiano e rendere lo strumento più efficace nei contesti internazionali. Il nuovo Regolamento attuativo, approvato con la delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio, entrerà in vigore il prossimo 16 marzo. La riforma, nata dal confronto con gli stakeholder e dall’evoluzione giurisprudenziale, introduce novità sostanziali: la durata della certificazione sale da due a tre anni, viene introdotta la versione in lingua inglese dell’attestato e si inaspriscono i controlli sulla trasparenza informativa delle aziende. È quanto emerge dalla lettura della Delibera e del relativo Regolamento, documenti che forniscono la fotografia scattata dall’Autorità sul nuovo corso della legalità d’impresa. Dal 16 marzo, le società dovranno interfacciarsi con la piattaforma WebRating utilizzando i nuovi modelli e formulari aggiornati, seguendo una procedura che non concede sconti sulla completezza dei dati forniti.

ESTENSIONE DELLA DURATA E NUOVI ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI

La novità di maggior rilievo è l’estensione temporale della validità del rating, che passa a un ciclo triennale, riducendo così il carico burocratico per le imprese virtuose senza però allentare la vigilanza. Per favorire la proiezione delle aziende italiane sui mercati esteri, l’Autorità ha previsto il rilascio del certificato anche in lingua inglese, rendendo il punteggio più facilmente spendibile nelle transazioni e nelle gare d’appalto oltre confine. Questa scelta risponde alla natura del rating come “indicatore premiale”, volto a incentivare comportamenti trasparenti attraverso benefici tangibili.

REQUISITI DI ACCESSO E DEFINIZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Per poter aspirare al riconoscimento, un’azienda deve possedere cumulativamente tre requisiti: una sede operativa attiva in Italia, un fatturato minimo di due milioni di euro e l’iscrizione al Registro delle Imprese o al R.E.A. da almeno due anni. Il Regolamento definisce minuziosamente il fatturato come la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) o il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA. Particolare attenzione è rivolta ai “soggetti rilevanti”: non solo titolari, amministratori e direttori generali, ma anche procuratori con poteri gestionali o deleghe su materie sensibili come ambiente e sicurezza sul lavoro, compresi coloro che sono cessati dalla carica nell’anno precedente alla domanda.

LA MAPPA DEI REATI E LE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DAL RATING

L’accesso al rating è precluso in presenza di una vasta gamma di motivi ostativi. Rilevano i reati previsti dal decreto legislativo 231/2001, i delitti tributari, le violazioni della sicurezza sul lavoro, la bancarotta fraudolenta e reati gravi come estorsione, usura e caporalato. L’impresa perde il rating se nei confronti dei suoi vertici sono in corso misure cautelari, prevenzioni o se sono state emesse sentenze di condanna (anche non definitive) o decreti penali irrevocabili. Per poter richiedere nuovamente il rating dopo una condanna definitiva, devono trascorrere cinque anni dal passaggio in giudicato (tre anni in caso di patteggiamento). È tuttavia prevista una clausola di salvaguardia: il rating può essere rilasciato se l’azienda dimostra una “completa ed effettiva dissociazione” dalla condotta illecita dei soggetti cessati, comunicando tempestivamente l’evento all’Autorità.

CONFORMITÀ FISCALE E TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Sul fronte amministrativo, la disciplina non ammette zone d’ombra. Le violazioni definitive degli obblighi tributari, contributivi e assicurativi sono considerate ostative, a meno che il debito non sia stato estinto, rateizzato o che l’importo sia inferiore allo 0,5% del fatturato (entro un massimo di 50.000 euro). Anche la sicurezza sul posto di lavoro gioca un ruolo chiave: provvedimenti amministrativi definitivi in questa materia impediscono l’ottenimento della stella, salvo per accertamenti di importo contenuto (fino a 1.200 euro per singolo atto). Inoltre, l’impresa viene esclusa se colpita da interdittive antimafia, controlli giudiziari o provvedimenti dell’ANAC che precludano i contratti con la Pubblica Amministrazione.

IL SISTEMA PREMIALE: DALLE STELLE AL BONUS CONTINUITÀ

Il punteggio è strutturato su una base minima di una stella, assegnata al rispetto dei requisiti obbligatori. Questo valore può salire fino a tre stelle  attraverso l’accumulo di segni “+”. Ogni tre segni “+” si ottiene una stella aggiuntiva. I requisiti premiali includono l’adesione a protocolli di legalità con le Prefetture, l’uso della tracciabilità per pagamenti sotto soglia, l’adozione di modelli organizzativi 231, processi certificati di Corporate Social Responsibility e l’iscrizione nelle white list. Una novità assoluta riguarda la fedeltà allo strumento: viene riconosciuto un segno “+” alle imprese che rinnovano il rating in via continuativa per almeno tre volte. Al contrario, condotte di grave negligenza o inadempienze contrattuali annotate nel casellario dell’ANAC comportano la riduzione del punteggio.

PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE E CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

L’Autorità delibera sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento. Il processo prevede una fitta rete di scambi informativi con l’ANAC, i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, e le altre Pubbliche Amministrazioni. Se la documentazione è incompleta, l’azienda ha trenta giorni per integrare, pena il ritiro della domanda. A garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti, ogni anno l’Autorità individua un campione del 10% delle imprese titolari, distribuito su tutto il territorio nazionale, da sottoporre alle verifiche fiscali e contributive della Guardia di Finanza. Le dichiarazioni false sono sanzionate penalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

REGOLE TRANSITORIE PER LE IMPRESE GIÀ TITOLARI DEL RATING

L’entrata in vigore del 16 marzo impone alcuni adempimenti immediati. Le domande pendenti a quella data saranno considerate ritirate se non rinnovate entro trenta giorni. Le aziende che già possiedono il rating hanno invece sessanta giorni di tempo per comunicare all’Autorità l’eventuale esistenza di nuovi motivi ostativi introdotti dal regolamento (come carichi pendenti specifici o violazioni fiscali). Se l’impresa comunica correttamente tali eventi, il rating resterà valido fino al 16 novembre 2026; in caso di omessa comunicazione scoperta dall’Autorità, scatterà la revoca immediata con il divieto di presentare una nuova domanda per i successivi diciotto mesi. È fatto inoltre divieto assoluto di utilizzare il logo dell’AGCM: la violazione comporta la sospensione del rating.

 

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