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Rinnovabili

Rinnovabili, bocciato l’emendamento sulle sanzioni Gse agli incentivi

Il parere contrario della commissione Bilancio del Senato riguarda il taglio degli incentivi alle rinnovabili in caso di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato

La commissione Bilancio del Senato ha bocciato l’emendamento al dl sulle crisi aziendali riguardante le Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili e in particolare la disposizione che avrebbe consentito al Gse di tagliare gli incentivi ai procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato.

IL PARERE CONTRARIO DELLA BILANCIO

Il relatore del provvedimento in commissione Gianmauro Dell’Olio (M5s) ha infatti chiesto l’ok al seguente parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione” ad alcune proposte di modifica tra cui, appunto, quella riguardante gli incentivi alle rinnovabili e ai controlli del Gse. Parere di cui dovranno tenere conto le commissioni Industria e Lavori Pubblici del Senato che hanno rimandato a lunedì il voto sugli emendamenti al Decreto crisi.

COSA DICE L’EMENDAMENTO

La proposta di modifica andava a incedere sul decreto legislativo del 2011 sull’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e in particolare su Controlli e sanzioni in materia di incentivi spettanti al Gse. L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del Gse, è subordinata infatti alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. L’emendamento prevedeva una decurtazione di tali incentivi per gli impianti “realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto. In questo caso la richiesta dell’interessato, spiegava la proposta di modifica “equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione”. Queste disposizioni non si applicavano poi qualora “la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva”.

L’EMENDAMENTO CASSATO

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: ”fra il 20 e l’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”fra il 10 e il 50 per cento” e le parole: ”ridotte di un terzo” sono sostituite da: ”ridotte della metà.”;

b) al comma 3-quater, le parole: ”del 30 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: ”del 10 per cento della tariffa incentivante” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti”;

c) al comma 4-bis, le parole: ”del 20 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: ”del 10 per cento della tariffa incentivante” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti”.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.».

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