I giudici di appello hanno stabilito che le regioni non possono definire le aree idonee in senso più restrittivo rispetto a quanto stabilito in via transitoria dall’art 20 comma 8 del Dlgs 199/21 finché la causa non è decisa nel merito
Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare almeno fino alla conclusione del giudizio di merito al Tar un passaggio del decreto ministeriale sulle aree idonee. Lo prevede un’ordinanza emanata oggi.
AREE IDONEE: SOSPESA LA NORMA DELL’ART. 7
La norma sospesa è in particolare l’art. 7, comma 2 lettera c) che dà alle Regioni la facoltà di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del Dlgs 199/2021, ma anche di non farlo se lo ritengono. In pratica i giudici di appello hanno stabilito che le regioni non possono definire le aree idonee in senso più restrittivo rispetto a quanto stabilito in via transitoria dal citato art 20 comma 8 del Dlgs 199/21 finché la causa non è decisa nel merito.
IL 5 FEBBRAIO L’UDIENZA DEI RICORSI PENDENTI DAVANTI AL TAR LAZIO
Il 5 febbraio 2025 è in programma l’udienza di merito davanti al Tar Lazio dei ricorsi pendenti, tra cui quello di Erg, cui si riferisce l’ordinanza di oggi.