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Price cap petrolio russo

Sanzioni alla Russia, l’Ue taglia il tetto al prezzo del petrolio: da febbraio scende a 44,1 dollari

Il nuovo regolamento di esecuzione introduce una procedura automatica di adeguamento basata sui prezzi di mercato e un periodo di transizione di 90 giorni per i contratti in essere.

L’Unione Europea ha impresso una nuova stretta economica nei confronti di Mosca, riducendo ulteriormente il limite di prezzo per l’acquisto di greggio russo destinato ai paesi terzi. Secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/124 della Commissione, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il nuovo “price cap” è stato fissato a 44,1 dollari al barile. La misura, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1° febbraio 2026, rappresenta un aggiornamento necessario per allineare le sanzioni internazionali alle attuali dinamiche del mercato energetico globale. L’obiettivo dichiarato da Bruxelles resta quello di soffocare i proventi finanziari che alimentano il conflitto in Ucraina, cercando al contempo di evitare shock eccessivi nell’approvvigionamento dei partner extra-comunitari e di contenere pericolosi picchi di volatilità.

L’EVOLUZIONE DEL TETTO SUI PREZZI E IL NUOVO ASSETTO DI MERCATO

La decisione della Commissione Europea segna un passaggio significativo rispetto ai parametri adottati negli anni precedenti. Dalla tabella allegata al nuovo regolamento emerge chiaramente la traiettoria discendente imposta dai regolatori: dopo una lunga fase in cui il limite è rimasto ancorato ai 60 dollari al barile (parametro introdotto il 5 dicembre 2022), si è passati ai 47,6 dollari fissati lo scorso 3 settembre 2025. Il nuovo valore di 44,1 dollari entrerà in vigore il primo giorno del mese prossimo, riflettendo la volontà della “coalizione per il tetto sui prezzi” di mantenere una pressione costante e dinamica. Questa riduzione non è un evento isolato, ma si inserisce in una strategia volta a monitorare costantemente il prezzo medio di mercato del greggio russo, assicurando che il limite sanzionatorio resti sempre efficace e privo di margini che possano favorire le casse del Cremlino.

LA PROCEDURA AUTOMATICA E LE NUOVE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Un elemento di particolare rilievo tecnico introdotto con la recente legislazione riguarda l’automazione dei processi di revisione. Il testo richiama infatti la Decisione (PESC) 2025/1495, che ha modificato il quadro d’azione originario del 2014 prevedendo una “procedura automatica” per ricalcolare il tetto sui prezzi in funzione del prezzo medio di mercato registrato nell’ultimo periodo. Per rendere operativa questa strategia senza lungaggini burocratiche, alla Commissione Europea sono state conferite specifiche competenze di esecuzione che le permettono di modificare l’allegato XXVIII del regolamento n. 833/2014 in tempi rapidi. Questo automatismo garantisce una maggiore reattività del blocco europeo di fronte alle fluttuazioni del commercio mondiale, impedendo che i prezzi reali e i limiti sanzionatori viaggino su binari divergenti.

OBIETTIVI STRATEGICI E STABILITÀ ENERGETICA DEI PAESI TERZI

Il meccanismo del price cap si fonda su un sistema di deroghe mirate. Per legge, è vietato fornire servizi di trasporto marittimo, assistenza tecnica, intermediazione o finanziamenti connessi alla movimentazione di petrolio russo verso paesi terzi. Tuttavia, scatta un’esenzione specifica se il greggio viene acquistato a un prezzo pari o inferiore al tetto stabilito. Questa architettura è stata concepita per attenuare le conseguenze negative sull’approvvigionamento energetico globale: permettendo il transito del petrolio “calmierato”, l’Unione Europea punta a soddisfare la domanda energetica delle nazioni in via di sviluppo, evitando crisi di offerta che potrebbero generare inflazione e instabilità sociale a livello internazionale, pur mantenendo ferma la condanna alle azioni di destabilizzazione russa in territorio ucraino.

PERIODI DI TRANSIZIONE E TUTELA DEI CONTRATTI PREGRESSI

Per garantire un’applicazione coerente della norma ed evitare che gli operatori economici si trovino in situazioni di impossibilità ad adempiere, il regolamento prevede precise clausole di salvaguardia temporale. “Ad ogni modifica del tetto sui prezzi, i contratti precedenti conformi all’attuale tetto dovrebbero beneficiare di un periodo di transizione di 90 giorni”, specifica il testo firmato dalla Presidente Ursula von der Leyen. Nello specifico, per i contratti conclusi prima del 1° febbraio 2026 che rispettavano il precedente limite di 47,6 dollari, l’esecuzione del trasporto marittimo e la fornitura di servizi connessi resteranno consentite fino al 16 aprile 2026. Questo cuscinetto temporale serve a proteggere la certezza del diritto e a permettere un adeguamento ordinato di tutta la filiera logistica e finanziaria coinvolta nel commercio degli idrocarburi.

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