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Pitesai

Scure del Tar Lazio sul Pitesai: a rischio l’upstream italiano

Accolti i ricorsi presentati da Società Padana Energia srl e da Gas Plus Italiana S.r.l.: violazioni delle modalità di partecipazione e di individuazione della aree tra le motivazioni che hanno annullato il Pitesai

Arriva un duro colpo per il Pitesai, il Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee varato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (allora ministero della Transizione ecologica) nel 2021 (ma arrivato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio del 2023). Il Tar del Lazio ha infatti deciso l’annullamento del provvedimento a seguito di un ricorso presentato da Società Padana Energia srl e da Gas Plus Italiana S.r.l (ma anche da alcuni comuni italiani).

COS’È IL PITESAI

Il Pitesai ha come obiettivo quello di riprendere le prospezioni, coltivazioni ed estrazioni di gas e petrolio onshore e offshore italiane, indicando, come fosse una sorta di piano regolatore, i luoghi in cui è consentita l’estrazione di idrocarburi (le cosiddette ‘aree idonee’), e andando di fatto a superare la moratoria di tre anni che era stata imposta dal governo a partire dal 2019.

Approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)

LE MOTIVAZIONI DEL TAR DEL LAZIO

Il Tar Lazio ha ritenuto fondate le motivazioni di procedibilità del ricorso in considerazione del fatto che il Dl Energia – che ha introdotto delle procedure “semplificate” per potenziare la produzione e l’approvvigionamento nazionale di gas dai produttori nazionali in aree considerate “compatibili” secondo il PiTESAI – “pur alla luce delle ulteriori modifiche introdotto con l’articolo 2, comma 1, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 (…), resta norma di natura emergenziale e transitoria”.

VIOLAZIONI ALLE GARANZIE PARTECIPATIVE NELLA FASE VAS

Secondo i magistrati, inoltre, risultano fondante anche le lamentate violazioni delle “garanzie partecipative nella fase di VAS e le carenze istruttorie e motivazionali che hanno caratterizzato la procedura di redazione e approvazione, argomentazioni”. In particolare, il fatto che la proposta di piano pubblicata sul sito del MITE “non contenesse molti dei ‘vincoli’ riportati nella tabella 1.3.1., i quali, all’epoca della pubblicazione della proposta, risultavano ancora in fase di definizione, venendo, in concreto ‘cartografati’ solamente in sede di approvazione del Piano o addirittura mai trasfusi in una versione grafica, evidenziando, altresì, come il Ministero si sia attivato per chiedere alle Regioni la produzione dei ‘layer cartografici/strati informativi mancanti’ solo molto tempo dopo l’avvio della procedura di VAS e addirittura, per alcuni dati, dopo che la VAS era stata già definita”.

LE VIOLAZIONI SULLE VALUTAZIONI PROPOSTE

Risulta fondata anche l’ulteriore argomentazione con la quale la ricorrente ha lamentato la mancata effettiva valutazione, nella fase conclusiva della VAS, dei contributi pervenuti nel corso della consultazione, con particolare riferimento a quello di Assorisorse. “Non è controverso che la detta associazione, rappresentativa delle imprese del settore minerario, abbia depositato le sue osservazioni, consistenti in un documento di 80 pagine, il 14 settembre 2021 – data in cui scadeva il termine a tal fine assegnato – e che il parere della Commissione tecnica di verifica VIA-VAS sia intervenuto il giorno successivo – scrivono i magistrati -. Si tratta di un tempo oggettivamente brevissimo, che esclude, più che verosimilmente, una ponderata valutazione delle osservazioni, della quale non vi è infatti menzione nel testo del Piano. Sostanzialmente confessoria della non contestualità dell’esame dei contributi partecipativi acquisiti con la conclusione della fase di VAS appare, poi, la Raccomandazione, espressa dalla stessa Commissione VIA – VAS (…)” in cui “si raccomanda al Proponente una puntuale attività di considerazione delle osservazioni trasmesse in fase di consultazione del Pubblico”.

In sostanza, scrivono i giudici del Tar, “ne risulta la fondatezza anche del quinto motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente ha censurato l’incompletezza dell’istruttoria che ha preceduto l’approvazione dell’intero Piano, risultando in sostanza confermato che lo stesso, addirittura nella sua versione definitiva, non ha una rappresentazione grafica completa delle aree e che le risultanze istruttorie sulla base delle quali è stato adottato non sono state compiutamente acquisite prima della formulazione della proposta, carenze tutte non sanabili da eventuali adempimenti successivi”.

CONTESTATE LE MODALITÀ CON CUI SI SONO INDIVIDUATE LE AREE IDONEE

Il motivo è fondato anche nella parte in cui la ricorrente ha contestato le modalità attraverso le quali il Ministero dell’(allora) transizione ecologica è pervenuto alla individuazione delle aree idonee, rilevando come questi, “invece di procedere, come prescritto dall’art. 11- ter, all’individuazione delle aree ‘idonee’ all’esercizio delle attività minerarie sulla base di una preventiva valutazione sito-specifica delle singole situazioni, ha proceduto a una individuazione di tipo residuale, applicando, sul territorio interessato dal Piano, una serie di ‘fattori escludenti’ prestabiliti in via generale, astratta e trasversale, talvolta neppure compiutamente graficizzati nel piano medesimo, evidenziando, altresì, come la natura astratta dei vincoli ha illegittimamente interessato concessioni già in essere, dando vita a divieti di estrema estensione e rigidità”.

Secondo i magistrati infatti “l’approccio istruttorio seguito e le risultanti determinazioni adottate in punto di operata equiparazione dei fattori aggiuntivi escludenti ai vincoli assoluti ha evidentemente prodotto conseguenze eccessivamente rigide e non proporzionali sia con riferimento alle concessioni in essere, come dimostrano i provvedimenti gravati con i terzi motivi aggiunti, sia con riferimento alle possibilità di richiedere ampliamenti e/o potenziamenti delle stesse o nuovi titoli”.

IL NODO DELLE CONCESSIONI GIÀ IN ESSERE

Altro punto dolente riguarda le concessioni già in essere: la ricorrente ha sollevato il problema della “illogicità dell’applicazione di tutti i ‘vincoli’ riportati nella tabella 1.3.1. del Piano, senza tener conto del fatto che, con riferimento a dette concessioni, la trasformazione del territorio è già avvenuta, peraltro sulla base di complessi accertamenti amministrativi, il rispetto dei quali è poi soggetto, in fase di utilizzazione, a costante sorveglianza”.

Per ragioni sostanzialmente sovrapponibili appare, fondato anche il ricorso, con il quale si chiede di censurare la subordinazione della prorogabilità dei titoli concessori produttivi e/o improduttivi da meno di 5 anni che ricadono in “area non idonea” al previo superamento di una “complessa ed aleatoria” analisi dei costi/benefici. “In proposito, oltre alla già rilevata innovatività della previsione (contenuta in un atto amministrativo) rispetto alla normativa tuttora vigente in materia di proroghe, deve rilevarsi che non può essere condivisa la prospettazione della difesa erariale secondo la quale la censurata introduzione dell’analisi costi/benefici altro non sarebbe che una mera codificazione delle circostanze che l’Amministrazione avrebbe comunque considerato ai fini del rilascio della proroga, essendosi il Piano limitato a tradurre e parametrizzare, con specifica attenzione ad aspetti più propriamente ambientali e sociali, dati già rilevanti ai sensi della disciplina previgente – hanno spiegato i magistrati -. Sul punto occorre considerare che anche tale modalità di procedimentalizzazione ha introdotto notevoli rigidità nella valutazione, derivante dal fatto che la stessa si basa su determinati fattori che, come lamentato da parte ricorrente, non sono stati fissati dalla legge (nemmeno in via generale e di massima), né individuati da un provvedimento amministrativo e sulla base di un’istruttoria compiuta dall’Amministrazione procedente”.

CONTESTATA L’ESCLUSIONE DELLA PROROGABILITÀ DEI TITOLI CONCESSORI

“Va, infine, accolto l’ottavo motivo di ricorso, con il quale si è contestata la casistica 2.B.II.1 del Piano nella parte in cui si esclude la prorogabilità dei titoli concessori che, pur ricadendo in aree potenzialmente idonee, risultano improduttivi da più di 7 anni, atteso che la detta soglia di improduttività, come pure quella dei cinque anni relativa alle concessioni site nelle aree non idonee, è tale da ricomprendere anche i periodi in cui il fermo produttivo sia stato espressamente autorizzato dai competenti organi”, conclude il Tar Lazio.

IL RICORSO DI SOCIETA’ PADANA ENERGIA

IL RICORSO DI GAS PLUS ITALIANA

IL RICORSO DEI COMUNI

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