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Libano

Trivellazioni, due nuovi decreti per dare uniformità al settore offshore

Il primo del Mise fissa le linee guida nazionali per la dismissione delle piattaforme, l’altro del Mattm per uniformare i procedimenti di VIA e AIA sulle prospezioni e perforazioni in mare

Mini-rivoluzione per il settore delle esplorazioni e delle perforazioni di idrocarburi italiano. Sono arrivati, infatti, due nuovi decreti – uno del ministero dello Sviluppo economico e uno del dicastero dell’Ambiente – con i quali si fissano le linee guida nazionali per la “dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”. E gli atti di indirizzo “per uniformare la conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare”.

LA PROCEDURA DI DECOMMISSIONING

Il testo sull’attività di decommissioning italiana delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare è stato adottato in linea con le norme comunitarie e le osservazioni da parte di stakeholder di settore. Le linee guida si riferiscono, precisamente, a piattaforme e infrastrutture connesse “già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale”. Un pozzo “sterile, o esaurito o comunque non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriore produzione in quantità commerciale”, deve essere chiuso. La colonna di rivestimento, le colonne intermedie e la colonna di produzione “devono essere rimosse al di sotto del fondo marino mediante taglio e recupero”. Mentre “l’abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture connesse è vietato”. In deroga, in alcuni particolari casi, “può essere autorizzato da parte dell’amministrazione competente un riutilizzo alternativo”, o “una rimozione parziale delle piattaforme o delle infrastrutture connesse”. Contestualmente la società titolare della concessione mineraria nell’ambito della quale è installata la piattaforma o l’infrastruttura da dismettere presenta documenti e disegni aggiornati utili ai fini della definizione degli interventi (pesi, layout, disegni as-built, etc.) e delle loro condizioni di sicurezza che garantiscano dall’inquinamento, i risultati delle ispezioni di superficie e subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello stato attuale degli impianti e delle strutture (condizioni strutturali della sovrastruttura e delle strutture immerse), documentazione fotografica e una compiuta descrizione dell’aggiornato quadro ambientale, comprensivo degli aspetti pertinenti il paesaggio ed il patrimonio culturale, entro il quale si collocano la stessa piattaforma e le infrastrutture connesse.

ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO LA COMUNICAZIONE DELLE PIATTAFORME IN DISMISSIONE

L’elenco delle piattaforme in dismissione deve essere comunicato dalle società titolari degli impianti entro il 31 marzo di ogni anno al Mise “comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura” e i progetti di decommissioning. Sarà poi la DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico a fornire l’elenco delle piattaforme in dismissione entro il 30 giugno di ogni anno.

RICHIESTA DI RIUTILIZZO ENTRO 12 MESI. IN CASO DI CHIUSURA, SERVE IL PROGETTO CORREDATO DA VIA E RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI

L’eventuale richiesta di riutilizzo della piattaforma va presentata entro 12 mesi e deve contenere l’analisi dei potenziali conflitti d’uso, il Progetto di dismissione post-riutilizzo e recupero ambientale, più altre analisi sul riutilizzo e gli eventuali effetti ambientali. In caso di rimozione va invece presentato un progetto, corredato della Valutazione di impatto ambientale e da una Relazione sui grandi rischi da parte del titolare della concessione. L’autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione è rilasciata dalla Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di porto, e comprende il previsto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, o le eventuali indicazioni in esito alla valutazione preliminare e le prescrizioni. Il titolare dell’autorizzazione trasmette, infine, alla Sezione UNMIG competente e all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competente, una relazione trimestrale durante l’esecuzione dei lavori di rimozione ed una relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione del progetto di monitoraggio ambientale.

LE LINEE GUIDA DEL MINAMBIENTE PER GARANTIRE L’UNIFORMITÀ DEI PROCEDIMENTI DI VIA E DI AIA

La direttiva del ministero dell’Ambiente detta, invece, indirizzi per garantire l’uniformità dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di rilascio, riesame, aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i quali il ministero dell’Ambiente è l’Autorità Competente relativa ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare. Le linee guida nascono dalla necessità che i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale tengano conto “dei potenziali impatti generati durante l’intera vita utile delle opere, nonché durante le fasi di realizzazione e durante le fasi di ripristino dei luoghi, al fine di rappresentare l’impatto cumulativo potenziale e consentire alle commissioni preposte di avere ogni elemento utile ai fine delle valutazioni di competenza”. Ma anche della “particolare potenziale criticità che le attività di prospezione geofisica e le opere per la coltivazione di giacimenti idrocarburici possono determinare, in particolare se effettuate in ambiente marino”.

LE VALUTAZIONI IN CASO DI RICHIESTA DI PROSPEZIONI GEOFISICHE

Tra gli elementi necessari alla valutazione di progetti di prospezione geofisica nell’ambito della VIA relativa ai progetti che prevedano la realizzazione di prospezioni geofisiche attraverso l’uso di air gun o esplosivo i procedimenti “devono essere svolti in presenza di progetti con grado di dettaglio tale da consentire di individuare con elevato grado di certezza tutti i possibili impatti derivanti dalla realizzazione delle attività”. Inoltre, il parere di compatibilità dovrà esprimersi “in maniera definitiva su aspetti quali la compatibilità del tracciato e la adeguatezza delle procedure di prospezione e monitoraggio”. Per la VIA che prevede la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione o la messa in coltivazione di giacimenti di idrocarburi, i relativi procedimenti devono essere svolti “in presenza di progetti con grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate”: in questo caso lo studio di impatto ambientale deve contenere “uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino, individuando modalità, impatti e tempi di attuazione, nonché, in particolare per le attività di coltivazione, individuare con criteri oggettivi e verificabili il termine della vita utile di ciascun pozzo”.

NELLE OPERE OFFSHORE ATTENZIONE SOPRATTUTTO AGLI SCARICHI IN MARE

In considerazione delle specificità delle opere offshore, “ed in particolare delle limitazioni in ordine alla possibilità di effettuare su di esse controlli non programmati, si raccomanda la necessità che gli scarichi delle acque in mare da autorizzare, quali ad esempio gli scarichi di acque di strato (casistica peraltro del tutto residuale) e gli scarichi di acque industriali, siano controllati attraverso sistemi di misura che garantiscano, ove tecnicamente possibile, monitoraggi fiscali in continuo dei parametri più significativi”.

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