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Pil Prezzi Petrolio

Tutti i prossimi doveri degli Stati UE sull’energia

Con il Regolamento 1854/2022 del 6 ottobre scorso l’Unione Europea ha previsto un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia attraverso misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo

Quali sono i prossimi doveri che gli Stati dell’Unione Europea si sono impegnati ad assolvere sul fronte energetico? La risposta a questa domanda la troviamo all’interno del Regolamento UE 1854/2022:

1) Entro l’1 dicembre 2022 gli Stati membri dovranno informare la Comunità Europea sulle misure per la riduzione dei consumi elettrici nelle ore di picco;

2) Entro il 31/12/2022 dovranno informare la Comunità Europea sulla tassa sugli extra-profitti delle imprese energetiche. Il Regolamento prevede l’applicazione alle sole imprese operanti nei settori gas, carbone e oil;

3) Entro il 31 gennaio 2023 ed il 30 aprile 2023 dovranno informare la Comunità Europea sul tetto di €180/MWh ai ricavi degli impianti infra-marginali sull’utilizzo delle risorse eccedenti il tetto e sull’adozione di eventuali tetti ai prezzi finali di energia elettrica e gas.

COSA DICE IL REGOLAMENTO UE 1854/2022

Il documento europeo prevede delle misure volte a ridurre il consumo di energia elettrica, l’introduzione di un tetto sui ricavi di mercato che i produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica – ridistribuendolo ai clienti finali – a permettere ai Paesi membri di applicare delle misure di intervento pubblico per fissare i prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili e alle PMI. Il regolamento UE punta inoltre ad istituire un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle organizzazioni dell’Unione Europea che svolgono attività nei settori petrolio, gas naturale, carbone e raffinazione, per contribuire all’accessibilità economica dell’energia per famiglie e imprese.

All’articolo 3 si legge che “gli Stati membri si adoperano per attuare delle misure volte a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10% rispetto alla media del consumo nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento”.

“Ciascuno Stato membro – si legge nel testo del regolamento – individua le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023” e “riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta nelle ore di punta individuate è pari ad almeno il 5 % in media all’ora.  Lo Stato membro “può decidere di fissare una percentuale di ore di punta diversa da quella di cui al paragrafo 1, purché sia coperto almeno il 3 % delle ore di punta”.

IL TETTO OBBLIGATORIO SUI RICAVI DEI PRODUTTORI DI ENERGIA

L’articolo 6 del regolamento prevede che “i ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta. Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato”.

Il tetto sui ricavi di mercato si applica ai ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti:

  1. a) energia eolica;
  2. b) energia solare (termica e fotovoltaica);
  3. c) energia geotermica;
  4. d) energia idroelettrica senza serbatoio;
  5. e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
  6. f) rifiuti;
  7. g) energia nucleare;
  8. h) lignite;
  9. i) prodotti del petrolio greggio;
  10. j) torba.

Nei casi in cui l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato comporti un onere amministrativo significativo, gli Stati membri possono decidere di non applicarlo ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata di massimo 1 MW.

Nei casi in cui l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato comporti il rischio di aumento delle emissioni di CO2 e di riduzione della produzione di energia rinnovabile, gli Stati membri possono decidere che esso non si applichi all’energia elettrica prodotta in impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche convenzionali.

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