L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che gli incentivi incassati dalle CER costituite come enti non commerciali non sono considerabili come utili e non sono tassabili. Solo l’energia immessa in rete e venduta è “fiscalmente rilevante”
Lo scorso 28 novembre l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello inviato dal presidente della Comunità Energetica Rinnovabile di Villanovaforru, fornendo delucidazioni sulla natura fiscale dei ricavi derivanti dagli incentivi e dalla vendita dell’energia, a beneficio degli enti del terzo settore (ETS). Di seguito ciò che è emerso dall’interpello.
CER: IL REGIME FISCALE DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi incassati da una CER costituita in forma di Ente del Terzo Settore (ETS) possono essere redistribuiti ai suoi membri senza che l’atto costituisca una violazione della normativa di riferimento. Il dubbio nasceva dall’art. 8 comma 2 Codice del Terzo Settore (“divieto di distribuzione di utili”), che vieta la distribuzione degli utili tra i membri di un ente non commerciale.
IL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la restituzione ai membri delle somme percepite non rappresenta un aggiramento di questo divieto, in quanto la CER incassa le somme su mandato dei membri della CER. Gli incentivi riscossi dalle Comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali non costituiscono quindi utili, e non sono tassati in capo alla CER. Solo una volta percepiti dai singoli membri al momento della restituzione assumeranno rilevanza reddituale, in base allo status giuridico del soggetto che le riceve.
Il chiarimento dell’AdE è fondamentale poiché fuga qualsiasi dubbio sul fatto che una CER possa redistribuire legittimamente i ricavi derivanti dagli incentivi tra i suoi membri. Questa incertezza – che ora è risolta – portava a temere che le CER costituite in forma di associazione non potessero spartire tra i loro membri gli incassi provenienti dagli incentivi. Un’eventualità che avrebbe limitato i potenziali impatti di questa tipologia di comunità, soprattutto nel contrasto diretto alla povertà energetica. Dalla risposta dell’AdE è poi emerso che, se una CER dovesse decidere di impiegare l’intero importo degli incentivi per finanziare dei progetti sociali, questi ultimi non saranno soggetti a tassazione.
CER: IL REGIME FISCALE DELL’ENERGIA VENDUTA
L’Agenzia delle Entrate ha fornito poi una precisazione sugli introiti ottenuti dall’energia immessa in rete e venduta dalle configurazioni di CER e AUC (Autoconsumo Collettivo), ossia come queste ultime si configurano sotto il profilo reddituale. L‘AdE ha risposto all‘interpello spiegando che i ricavi generati dalla vendita dell‘energia “eccedente l’autoconsumo istantaneo” sono “fiscalmente rilevanti”, e quindi tassati. Nel caso di un AUC di condominio composto da persone fisiche o di una CER costituita in forma di ente non commerciale e alimentata da un impianto fino a 200 KW di potenza, i ricavi sono etichettabili come redditi diversi, e verranno perciò tassati con il regime fiscale riservato ai “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
LA QUESTIONE DELL’ENERGIA “ECCEDENTE L’AUTOCONSUMO ISTANTANEO”
Resta però un dubbio interpretativo su un punto: l‘AdE fa riferimento alla vendita dell‘energia “eccedente l’autoconsumo istantaneo”, ma non è chiaro cosa intenda con questa espressione. Nell’interpretazione più favorevole, l’“autoconsumo istantaneo” comprenderebbe anche l’energia condivisa dai membri della CER, e quindi la tassazione andrebbe imposta solo all’energia immessa in rete e venduta al GSE in eccedenza rispetto a quella condivisa in modo virtuale.
LA SECONDA INTERPRETAZIONE E IL CODICE DEL TERZO SETTORE
Una seconda interpretazione, meno vantaggiosa, includerebbe nella locuzione “autoconsumo istantaneo” solo l’energia autoconsumata fisicamente, quindi tutta l’energia immessa in rete sarebbe soggetta a tassazione, inclusa quella virtualmente condivisa tra i membri della CER.
In ogni caso, la rilevanza fiscale dei ricavi derivanti dalla vendita dell‘energia immessa in rete e venduta sembra implicare che questi importi non possano essere redistribuiti ai membri di una CER costituita come ente non commerciale, pena la violazione del succitato art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore. Queste somme potranno essere invece reinvestite dalla CER per progetti sociali e a beneficio della collettività. Se invece si volesse procedere alla redistribuzione di tali proventi, bisognerebbe ipotizzare una diversa forma giuridica della CER che permetta la ripartizione delle somme ai soci, come ad esempio una società cooperativa.