Rientrano negli interventi vetrate, tende, dehors. Tolleranze fino al 5%, superamento della doppia conformità tra le misure del Salva casa
“Tra le misure, l’inserimento nel criterio di edilizia libera per Vetrate Panoramiche Amovibili, tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, l’ampliamento delle tolleranze costruttive ed esecutive, la semplificazione dell’accertamento di conformità eliminando la doppia conformità (che d’ora in poi verrà richiesta solo nei casi più gravi) e la fine del paradosso del silenzio rigetto, con l’introduzione del silenzio assenso: vale a dire che se l’Amministrazione non risponde, entro i termini prestabiliti, l’istanza si considera accettata. Viene semplificato inoltre li cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali. Un decreto di buonsenso che regolarizza piccole difformità, liberando finalmente gli uffici comunali da milioni di pratiche edilizie e restituendo il pieno utilizzo degli immobili ai legittimi proprietari”. Lo ha scritto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sui social dopo l’approvazione in Cdm del Salva Casa.
SALVINI: SOLUZIONE RISOLUTIVA, SEMPLIFICA E AIUTA I CITTADINI
“È un intervento che entrerà nelle case di milioni di italiani in maniera risolutiva e positiva. Taglia i tempi della burocrazia. Si passa dal silenzio rigetto al silenzio assenso che penso sia al passo con la modernità per la Pubblica amministrazione”, ha detto Salvini in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Tutto quello che c’è all’interno della maggioranza della casa degli italiani ha un problema decennale di una suddivisione dei locali interni. Spero che vada tanta gente in comune a pagare” per “rientrare in pieno possesso del suo bene”. Salvini ha ricordato che sono 4 milioni le difformità stimate nelle case italiane. “Naturalmente ci sono tolleranze fino al 5%, il superamento della doppia conformità, e semplificazioni anche del cambio di destinazione d’uso. Penso sia una grande opera di semplificazione sburocratizzazione e smobilitazione dei denari e conto con immobili regolarizzati anche di avere un riscontro positivo in termini di costo del mattone”, ha concluso il ministro.
LA NOTA DEL MINISTERO
L’obiettivo è “liberare” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi, scrive in una nota il ministero. Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. In particolare: su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione; sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”. Il decreto inoltre semplifica le procedure vigenti: è introdotto il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione. Significa che se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata. Infine si introduce la possibilità di installare tende e strutture di protezione dal sole e da eventi atmosferici, in regime di edilizia libera.
La norma mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali sepolti da migliaia di pratiche. Il provvedimento prevede sanzioni che sono proporzionali all’aumento di valore dell’immobile e potranno essere utilizzate, tra l’altro, nella misura di 1/3, per progetti di recupero e rigenerazione urbana.
Nel testo, come già annunciato lo scorso 17 maggio, non c’è la cosiddetta norma Salva-Milano per alcune ristrutturazioni edilizie del capoluogo lombardo su cui si è acceso l’interesse della Procura. L’idea di Salvini, già condivisa con il sindaco Giuseppe Sala, è di intervenire in fase di conversione del testo.
IL PLAUSO DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI
Le categorie plaudono al via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Salva-Casa fortemente voluto dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha parlato di “buona notizia”. Non è una voce isolata, come conferma la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: “Accogliamo con favore le misure contenute nel decreto Salva Casa approvato oggi dal Consiglio dei Ministri – dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip – prioritariamente finalizzate ad agevolare la circolazione regolare degli immobili a tutela del cittadino e a beneficio della dinamicità virtuosa del mercato immobiliare e di chi vi opera professionalmente oltre a sbloccare le centinaia di migliaia di pratiche edilizie che intasano gli uffici tecnici comunali creando nervosismo o, peggio, contenzioso contro la pubblica amministrazione, con conseguenti disagi e costi sociali”.
COSA PREVEDE IL DECRETO
Mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività o in sua assenza fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda. Possibili anche l’aumento delle tolleranze per il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta. Sono alcune delle novità contenute nel del Dl Salva Casa approvato oggi in Consiglio dei ministri.
TENDE E VERANDE
“Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;”, si legge nella bozza del decreto.
MUTAMENTO DESTINAZIONE D’USO
“Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni” si legge nella bozza. “Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso” “è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Il mutamento non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale”. “Il mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività”
“Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune, previo parere delle amministrazioni competenti” “può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime” “condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive”.
LE DIFFORMITA’ FINO AL 5%
“Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati”.
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.”;
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ NELLE IPOTESI DI PARZIALI DIFFORMITÀ
In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività” “ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività” “fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Il permesso può essere rilasciato dallo Sportello unico edilizia” “In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo Sportello unico edilizia può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo”. “La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione”.
“Qualora gli interventi sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente”.
“Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria”.
LA NORMA SUI DEHORS
Le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante il periodo del Covid-19 e mantenute in esercizio “possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale” e “in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità”.