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Certificati Bianchi contratto tipo GSE

Energy Release 2.0, al via il meccanismo: dal Mase regole operative e contratti per gli energivori

In Gazzetta la Comunicazione sullo schema per l’anticipazione di elettricità green alle imprese: obbligo di realizzare nuova capacità pari al doppio di quella ricevuta e restituzione in vent’anni.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ufficialmente approvato le Regole Operative e gli schemi di contratto relativi al meccanismo “Energy Release 2.0”. Con una comunicazione in Gazzetta Ufficiale è scattato il via libera al decreto direttoriale firmato dal Direttore Generale Alessandro Noce, che rende operativi i disposti del decreto ministeriale del 29 luglio 2025 n. 204. La misura, attuativa dell’articolo 1 del decreto-legge 181/2023 (Decreto Sicurezza Energetica), mira a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica, favorendo al contempo lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili. Il provvedimento giunge a valle di una complessa interlocuzione con la Commissione Europea, che ha richiesto garanzie specifiche per assicurare la compatibilità del meccanismo con le norme sugli Aiuti di Stato e con lo sviluppo del mercato elettrico integrato, portando all’introduzione di procedure competitive e clausole di salvaguardia contro la sovra-remunerazione.

IL MECCANISMO DI ANTICIPAZIONE E L’OBBLIGO DI NUOVA CAPACITÀ

Il cuore del provvedimento risiede nella possibilità per i clienti finali energivori, iscritti nell’elenco istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), di richiedere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un’anticipazione di energia elettrica rinnovabile per un periodo di 36 mesi. Questa energia, che il GSE detiene nella propria disponibilità (derivante da impianti che beneficiano di tariffe onnicomprensive o ritiro dedicato), viene ceduta a un prezzo calmierato, fissato indicativamente a 65 euro/MWh. A fronte di questo beneficio, le imprese assumono l’impegno inderogabile di realizzare, direttamente o tramite soggetti terzi, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico o idroelettrico) entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto. La nuova potenza installata dovrà essere in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio di quella oggetto di anticipazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E GESTIONE DELLE AGGREGAZIONI

Le Regole Operative stabiliscono che le imprese possano partecipare singolarmente o in forma aggregata. In quest’ultimo caso, viene individuato un soggetto “Aggregatore” che agisce come controparte del GSE, sottoscrivendo il contratto per conto dei clienti finali aggregati. La procedura prevede la presentazione di una manifestazione di interesse telematica sul portale del GSE, accompagnata dal versamento di una cauzione determinata pari al 3% del valore stimato dell’operazione. Il volume richiesto non può superare i consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione all’elenco energivori. Qualora le richieste superassero la disponibilità totale di energia (stimata in circa 24 TWh annui), il GSE procederà al riparto proporzionale, garantendo comunque la possibilità per l’operatore di indicare una soglia minima di accettazione sotto la quale rinunciare all’assegnazione.

RESTITUZIONE DELL’ENERGIA E CONTRATTI PER DIFFERENZA

L’energia anticipata nei primi tre anni dovrà essere restituita al GSE in un periodo di 20 anni decorrenti dall’entrata in esercizio dei nuovi impianti. Il meccanismo finanziario prescelto è quello del Contratto per Differenza (CfD) a due vie. Mensilmente, verranno calcolati i differenziali tra il Prezzo di Cessione stabilito e il prezzo medio di vendita sul mercato organizzato (PUN o zonale): se il prezzo di mercato è superiore a quello di cessione, l’operatore dovrà versare la differenza al GSE; viceversa, sarà il GSE a erogare l’importo. Questo sistema garantisce stabilità dei costi per le imprese e recupero del valore per il sistema pubblico. È inoltre prevista la restituzione del controvalore delle Garanzie di Origine (GO) associate all’energia anticipata.

LE GARANZIE RICHIESTE: INCONDIZIONATE E COLLETTIVE

Per blindare l’operazione, il sistema prevede un doppio livello di garanzie. La prima è una “Garanzia Incondizionata” escutibile a prima richiesta (fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale), che copre il rischio di mancata realizzazione degli impianti e deve essere presentata entro il 28 febbraio 2026, con importi crescenti e aggiornabili annualmente. La seconda è una “Garanzia Collettiva”, alimentata tramite una trattenuta di 3 euro/MWh sui differenziali dovuti o sui corrispettivi erogati; tale fondo serve a coprire eventuali inadempimenti sistemici e viene restituito solo al termine del completamento di tutti gli impianti previsti dal meccanismo per la totalità degli assegnatari.

LA PROCEDURA COMPETITIVA PER SOGGETTI TERZI

Una delle novità introdotte su richiesta di Bruxelles è la procedura competitiva prevista dall’articolo 6-bis del Decreto. Questa procedura è aperta ai produttori terzi che intendono assumere l’obbligo di realizzazione della nuova capacità e di restituzione dell’energia per conto degli energivori o per quote eccedenti. L’assegnazione avviene tramite asta al ribasso rispetto a una base d’asta, e i vincitori sottoscrivono un “Contratto di Aggiudicazione”. Anche in questo caso sono previste stringenti garanzie provvisorie (per la partecipazione) e definitive (per l’esecuzione), con penali severe in caso di mancato rispetto dei tempi di entrata in esercizio, fissati a 36 mesi dalla graduatoria.

REQUISITI TECNICI E PRINCIPIO DNSH

Gli impianti ammessi devono essere di nuova costruzione, potenziamenti o rifacimenti, con una potenza minima di 200 kW. Un requisito fondamentale è il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), che impone che gli investimenti non arrechino danni significativi all’ambiente, in linea con la tassonomia europea. Le regole operative dettagliano schede tecniche specifiche per fotovoltaico, eolico e idroelettrico, richiedendo valutazioni di conformità ex-ante. Per il fotovoltaico, ad esempio, si impone l’uso di moduli immessi sul mercato da produttori aderenti a sistemi di riciclo e il divieto di installazione su aree agricole non consentite, mentre per l’idroelettrico sono previsti vincoli rigorosi sul deflusso minimo vitale.

PENALI, RISOLUZIONE E VANTAGGIO RESIDUO

Il mancato rispetto degli obblighi comporta conseguenze gravose. Se la nuova capacità non entra in esercizio entro i termini (salvo cause di forza maggiore), scatta l’escussione delle garanzie e la risoluzione del contratto, con l’obbligo di restituire immediatamente gli importi percepiti, attualizzati al tasso del 4,25%. Inoltre, per evitare sovracompensazioni, è stato introdotto il meccanismo del “Vantaggio Residuo”: al termine del periodo di restituzione ventennale, il GSE calcolerà se il valore dei flussi finanziari generati dall’anticipazione supera quelli della restituzione. Se positivo, tale vantaggio dovrà essere regolato dall’operatore tramite pagamento immediato, cessione gratuita degli impianti al GSE o estensione del periodo di restituzione fino a un massimo di ulteriori 20 anni.

GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Il contratto prevede la possibilità di trasferire gli obblighi a soggetti terzi “Delegati” tramite la sottoscrizione di un apposito “Addendum”. Questo libera l’energivoro dalle responsabilità operative, purché il terzo presenti idonee garanzie di solidità finanziaria (rating o capitalizzazione) e tecniche. Il GSE mantiene ampi poteri di controllo e ispezione, con facoltà di sospendere i pagamenti in caso di irregolarità documentali, antimafia o tecniche. In caso di inadempimento persistente, il Gestore si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento sugli impianti realizzati per recuperare i crediti vantati. Tutte le controversie saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.

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