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Carbon removal: l’UE vara le regole per certificare l’assorbimento permanente di CO2

La Commissione Europea definisce le metodologie per DACCS, BioCCS e biochar, stabilendo criteri rigorosi per la stabilità, la sostenibilità e il monitoraggio dei crediti.

Con la pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) 2026/285 sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, la Commissione Europea ha ufficialmente stabilito le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio. Il provvedimento, che integra il precedente regolamento del 2024, mira a fornire un quadro solido e trasparente per misurare, verificare e certificare i benefici netti delle tecnologie di rimozione della CO2. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso verso la neutralità climatica entro il 2050, fornendo ai gestori degli impianti uno strumento per dimostrare la conformità ai criteri di qualità dell’Unione in termini di quantificazione, addizionalità e stabilità dello stoccaggio.

LE NUOVE REGOLE PER IL MERCATO DELLA RIMOZIONE DEL CARBONIO

Il regolamento nasce dalla necessità di correggere quello che la Commissione definisce un “fallimento del mercato”. Attualmente, le tecnologie di assorbimento comportano costi elevati senza generare entrate dirette per i gestori, che non possono nemmeno beneficiare delle quote del sistema di scambio di emissioni (ETS). Per superare questo deficit di finanziamento, l’UE punta a favorire la vendita di unità certificate e il sostegno pubblico, fissando un livello di riferimento pari a zero emissioni. Questo approccio garantisce che ogni tonnellata di carbonio rimossa sia considerata “addizionale”, incentivando gli investimenti in settori ancora poco maturi sotto il profilo economico.

TRE TECNOLOGIE SOTTO LA LENTE DELLA CERTIFICAZIONE

Le metodologie approvate si concentrano su tre specifici percorsi tecnologici giudicati maturi e scientificamente solidi: la cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio geologico (DACCS), la cattura delle emissioni biogeniche (BioCCS) e la produzione di biochar (BCR). La DACCS prevede l’estrazione della CO2 dall’aria ambiente, mentre la BioCCS si focalizza sul recupero delle emissioni derivanti dalla combustione o dalla fermentazione della biomassa. La terza via, il BCR, trasforma la biomassa attraverso processi termici in un materiale carbonioso stabile, il biochar, capace di imprigionare il carbonio per diversi secoli.

CRITERI RIGOROSI PER LA PERMANENZA E LA RESPONSABILITÀ

Perché un assorbimento sia considerato permanente, le regole sono tassative: per DACCS e BioCCS, il gas deve essere iniettato in siti di stoccaggio geologico autorizzati che garantiscano l’assenza di fuoriuscite. Nel caso del biochar, l’ammissibilità è legata a utilizzi specifici che ne impediscano la degradazione rapida, come l’applicazione al suolo o l’incorporazione in materiali da costruzione come cemento, calcestruzzo o asfalto. Il monitoraggio per queste attività deve essere rigoroso, arrivando fino alla verifica del trasferimento di responsabilità alle autorità nazionali per i siti geologici, o alla dimostrazione dell’avvenuta incorporazione nei prodotti per il biochar.

SOSTENIBILITÀ E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI NELL’USO DELLA BIOMASSA

Il regolamento pone particolare attenzione affinché la rimozione del carbonio non generi danni ambientali collaterali. Per le attività BioCCS e BCR, l’uso della biomassa deve rispettare il “principio dell’uso a cascata”, privilegiando rifiuti e residui per non creare pressioni insostenibili sul suolo o sulla biodiversità. Le metodologie impongono trasparenza totale sulla filiera di approvvigionamento e prevedono che le emissioni associate a cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni (ILUC) siano ridotte al minimo o azzerate. Inoltre, per proteggere la salute dei suoli, il biochar deve rispettare rigorosi limiti di concentrazione per sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti.

UN QUADRO NORMATIVO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Tutti gli impianti di cattura e produzione, così come i siti di stoccaggio, devono essere situati all’interno del territorio dell’Unione Europea per essere ammissibili. Il regolamento, entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione, prevede revisioni periodiche almeno ogni quattro anni per adattarsi ai progressi della scienza e dell’innovazione tecnologica. Questo dinamismo normativo è essenziale per integrare futuri miglioramenti nel monitoraggio e nella comunicazione dei dati, assicurando che il sistema di certificazione rimanga un punto di riferimento globale per l’integrità ambientale nel mercato del carbonio.

IL TESTO IN GAZZETTA UE

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